Regolarmente riceviamo domande relativamente alla detenzione delle munizioni per arma lunga o corta, oppure sul munizionamento spezzato (o a pallini). O ancora, come devo considerare le cartucce calibro .22 Long Rifle – soprattutto nel caso si possiede una carabina sportiva in tal calibro. Ci è persino arrivata una domanda particolarissima relativamente alla detenzione di cartucce calibro .357 Magnum a pallini!
Munizioni per pistola e per arma lunga da caccia
Essenzialmente, in Italia tutti sappiamo che ai titolari di una licenza di porto d’armi o nulla osta è consentita l’acquisto e la detenzione di un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e 1500 cartucce per arma lunga da caccia. Le parole sono importanti: la legge, infatti, non parla di armi corte o lunghe.
La classificazione delle munizioni è data originariamente dalle tabelle CIP (Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili) a cui aderiscono tuti i Paesi firmatari della convenzione di Bruxelles del 1° Luglio 1969, compresa l’Italia.
Le Tabelle I, II e III del CIP elencano le munizioni da arma lunga rispettivamente di tipo Rimless, Rimmed e Belted, per cui le prime tre tabelle riuniscono le cartucce a palla a fuoco centrale per le armi lunghe; poi abbiamo la Tabella IV per le munizioni da arma corta (da pistola o rivoltella), la Tabella V per le munizioni a percussione anulare (e non ci sono differenziazioni fra arma corta e lunga), e infine la VII per le munizioni a pallini (Shot Cartridges). Il CIP elenca anche altre tabelle per cartucce industriali ma non ci interessano.
Va però aggiunto che la legge fa riferimento a cartucce per arma lunga da caccia, che definisce come “da caccia” le cartucce per armi a canna liscia di calibro non superiore al 12, e le cartucce per armi a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40mm. Se il calibro del proiettile è superiore a 5,6mm, il bossolo a vuoto può essere di altezza inferiore a 40mm.
Quindi, possiamo affermare senza ombra di dubbio che ogni calibro elencato nelle tabelle I, II, III e VII che soddisfi le caratteristiche per rientrare nelle cartucce da caccia è da denunciare tra le 1500 cartucce per arma lunga detenibili, mentre i calibri elencati nella tabella IV e i calibri per arma lunga non da caccia (come il .17 Remington) vanno nelle 200 – a meno che non siamo titolari di licenza prefettizia ex Art. 97 Reg. TULPS integrato dalle successive circolari del Ministero degli Interni, che consente la detenzione di ulteriori 1500 cartucce oltre alle 200 generalmente detenibili, per un totale di 1700.
Se si detiene un’arma lunga ad anima liscia, ad esempio un sovrapposto in calibro 12, è consentita la detenzione senza denuncia di un massimo di 1000 cartucce a pallini (quindi appartenenti ai calibri elencati nella Tabella VII); basta una cartuccia detenuta in più, e vanno denunciate tutte (es. 1001 cartucce…).
Le cartucce a munizione spezzata vanno considerate nelle 1500 per arma lunga a palla in qualsiasi proporzione, purché il totale non superi mai le 1500 cartucce detenibili. Le cartucce “a pallettoni” come le Buck 00 o 000 (pallettoni da 8,4 e 9,1mm) sono comunque cartucce a munizione spezzata o a pallini; le cartucce calibro 12, se sono a “palla asciutta”, vanno denunciate sempre, anche se si possiede una sola cartuccia.1
Ma che succede se possiedo una pistola in calibro da fucile?
Problema posto inizialmente da armi di nicchia come, tra le tante, le monocolpo Remington XP100 e Thompson Contender, e la semiautomatica Automag III in calibro .30 Carbine degli anni 80/90, tutte regolarmente importate in Italia anche se in numeri onestamente esigui. Oppure se possiedo una carabina in calibro da pistola, come il classico a leva Winchester M 1892 in .44 Rem. Mag.
In entrambe i casi, fa fede la classificazione CIP del calibro, quindi nel caso della Automag III in calibro .30 Carbine, si potranno detenere 1500 cartucce, nel caso del Winchester ‘92 in .44 Rem. Mag – sebbene ne è consentita la caccia – si potranno detenere solamente 200 cartucce.
Il .22 Long Rifle a percussione anulare
Un discorso a parte lo merita il calibro .22LR, che è interessante poiché nasce storicamente e senza alcun dubbio per l’impiego nelle armi lunghe (il suffisso “LR” sta per Long, Rifle, quindi “calibro .22 Lungo, per carabina”). Le cartucce a percussione anulare sono però tutte contenute in un’unica tabella CIP senza distinzione se per arma lunga o corta.
Al di là delle discussioni, pareri autorevoli di eminenti giuristi e oplologi, e del notevole dibattito sull’argomento, la situazione resta ambigua. Alcune Questure (come quella di Cagliari) in passato hanno consentito l’inserimento del 22LR nel novero del munizionamento per armi lunghe e quindi nelle 1500 detenibili. Esistono anche letture della legge quadro 157/92 sulla caccia e del D. Lgs. 204 2010 che potrebbero far pensare che il 22LR, quando camerata in un fucile combinato a 2 o 3 canne, possa essere considerata cartuccia da caccia - ma l’attuale direzione normativa considera le cartucce di questo calibro come munizioni per arma corta e quindi denunciabili nel numero massimo di 200, e, a nostro avviso, conviene attenersi all’interpretazione più restrittiva.
Cumulo di cartucce detenibili fra conviventi con PdA
Come consideriamo il caso di due persone conviventi, come due coniugi, che posseggono entrambe un porto d’armi o nulla osta, e detengono armi e munizioni? L’articolo 97 Reg. Tulps comincia con la frase “possono tenersi in deposito…” che quindi specifica che è anche il locale di detenzione e non solo la persona a definire il limite di detenzione delle munizioni, in altre parole, i due coniugi possono detenere un massimo di 200 cartucce da pistola e 1500 da fucile da caccia fra loro se detenute nello stesso locale. Da qui, la necessità di avere due armadi blindati in locali diversi della stessa abitazione in cui ciascuno detiene le proprie armi e munizioni.
E se ne ho di meno di quelle dichiarate?
Che succede se vado in poligono e sparo una parte delle cartucce detenute? Niente paura: non è necessario modificare la denuncia, perché va denunciato solamente l’aumento del numero delle cartucce detenute (ovviamente nei limiti consentiti) e si possono acquistare “per reintegro” il numero di cartucce che sono state sparate in poligono per riportare le munizioni detenute al numero originario senza dover presentare alcuna denuncia.
Cartucce da pistola a pallini. Un caso particolare.
Ma torniamo alla domanda “particolare” in testa all’articolo. Come consideriamo le cartucce in calibro da pistola ma caricate a pallini, come le BIG 4 Shotshell di CCI/Speer che troviamo in armeria? Ebbene, prevale la classificazione CIP: essendo cartucce da pistola, anche se a pallini, vanno denunciate tra le 200.
In questo articolo non abbiamo preso in considerazione la detenzione di polveri e propellenti per la ricarica delle cartucce o per l’impiego in armi ad avancarica, che merita una trattazione a parte; è importante però tenere presente che se si detengono già 1500 cartucce per arma lunga da caccia e 200 per arma corta, il quantitativo di polvere detenibile è nettamente inferiore ai 5Kg consentiti, che vanno intesi complessivamente, compresa quindi la carica di lancio contenuta in ciascuna cartuccia detenuta.
Avendo il massimo detenibile (1500 cartucce da caccia e 200 da pistola), si possono detenere anche un massimo di 2.271g di polvere, che suggeriamo limitare a 2 kg. Le quantità precise di equivalenza che si trovano nella normativa per le licenze professionali (es, armerie) ma in condizioni di vuoto normativo si tende a considerarle valide anche per i privati.
Per finire, quanto esposto vale generalmente in assenza di precise disposizioni dell’Autorità, che può disporre limitazioni nella quantità detenuta o acquistabile.
Riferimenti normativi usati per l’articolo.
Art. 26 legge 110/75, I possessori di armi regolarmente denunziate, possono detenere fino a 1.000 cartucce a pallini da caccia senza obbligo di denuncia.
Art. 97 Reg. TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) , quantitativi detenibili. “Possono tenersi in deposito … senza licenza, … ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella.”
Circolare 557/PAS.10611-10171.(1) del 7/08/2006, Variazione in diminuzione delle cartucce detenute e denuncia delle stesse ex Art. 58 Reg. TULPS. Va denunciato il solo incremento delle quantità detenute e non il decremento del numero di munizioni detenute.
Art. 97 Reg. TULPS: limiti imposti sull’acquisto o detenzione. "Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse".
Licenza prefettizia, ex Art. 97 Reg. TULPS, per la detenzione di munizionamento oltre le 200 per pistola o rivoltella e 1500 per arma lunga da caccia. “Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantita’ superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.”
Circolare min. int. 557/B.20013-10171(1), 31/03/2004, licenza prefettizia fino a 1.500 cartucce per arma corta, non è necessario predisporre particolari adeguamenti dei locali.
Circolare min. int. 557/PAS/14318.10171 (1), 20/10/2006, il titolare di licenza prefettizia fino a 1500 cartucce per arma corta è autorizzato a trasportarne fino a 600 alla volta
Circolare min. int. 557/PAS.13772-10171(1), 6/11/2007, possono ottenere la licenza prefettizia gli sportivi che praticano l’attività agonistica del tiro, gli istruttori di tiro, i periti balistici ed eventualmente i collezionisti di munizioni.
Art.13, legge quadro 157/92 sulla caccia, calibri consentiti per la caccia: armi ad anima liscia di calibro non superiore al 12, armi a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40mm.
Al comma 2, si consente specificamente per il fucile a due o tre canne (combinato) con almeno una canna liscia ed una rigata la cameratura in quest’ultima di una cartuccia di calibro non inferiore a millimetri 5,6 omettendo l’altezza minima del bossolo a vuoto; considerata assieme all'Art. 6, comma 6 del D. Lgs. 204 2010, nel quale si specifica che il calibro del proiettile deve essere superiore a 5,6 si potrebbe dedurre che il calibro 22LR sia munizione da caccia (stante il diametro della palla di 5,72 mm).
D. Lgs. 204/2010 ribadisce quanto sopra, e aggiunge che i fucili e le carabine ad anima rigata sono da considerarsi da caccia se utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a 40mm (es. sono da caccia il 9x21 IMI ed il piccolo 5.7x28 di FN); se la cartuccia camerata è per pistola e rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche.