I fatti
Gli agenti della questura di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno denunciato Tizio per il reato di vilipendio alla Repubblica ed alle Istituzioni. Nei giorni passati, durante il monitoraggio dei vari siti e dei vari profili social delle testate giornalistiche locali, gli agenti si erano accorti come Tizio fosse aduso ad affibbiare epiteti assai offensivi nei confronti delle istituzioni tutte ed in particolar modo alla Polizia di Stato ed agli agenti.
A quel punto il Questore di Vicenza comminava il ritiro del porto d’armi nei confronti di Tizio in quanto, a carico di quest’ultimo, vi era già altro precedente certamente pregiudizievole.
“Come già ho avuto modo di ribadire in precedenti occasioni” ha detto il Questore di Vicenza – “ il web non può essere considerato un ambiente virtuale ove si gode della immunità rispetto ad esternazioni offensive ovvero integranti altre e più gravi fattispecie di reato. Anche ciò che si condivide sui social ha delle ripercussioni: mi riferisco, nello specifico, a potenziali conseguenze di carattere giudiziario che derivano da comportamenti illeciti talvolta addirittura più severe di quanto non accada in un contesto reale”
Il reato di vilipendio alla Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate
Vediamo ora, nello specifico, cosa dice la legge in materia. Per farlo sarà necessario prendere in esame l’art. 290 del codice penale del quale, per completezza e chiarezza espositiva, ne riportiamo il testo qui di seguito.
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, o il Governo o la Corte Costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
La giurisprudenza in materia
In questo caso appare utile, affinché al lettore sia maggiormente chiaro l’argomento, riportare alcuni interessanti riferimenti giurisprudenziali in materia di vilipendio alla Repubblica ed alle Istituzioni.
Interessante appare il riferimento alla sentenza n. 7386 del 1979 con la quale la Cassazione ha stabilito che in un regime democratico, quale è quello instaurato dalla Costituzione della Repubblica Italiana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l’adeguamento ai mutamenti della coscienza sociale. Quando tuttavia la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni o fiducia all’istituzione stessa, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza non può parlarsi di mera critica ma di condotta vilipendiosa.
Continua la sentenza dicendo che il diritto di critica di libera manifestazione del pensiero, supera ogni suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decanta, quindi, nell’abuso del diritto e cioè nel fatto-reato costituente il delitto di vilipendio allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a sé stesso. L’elemento soggettivo del reato di vilipendio alla Repubblica, delle istituzioni costituzionali, e delle forze armate consiste nella coscienza e nella volontà di esprimere offensivi ed aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate con l’intenzione di produrre l’evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse.
Altro interessante riferimento è quello alla sentenza n. 5864 sempre del 1979 la quale stabilisce che integra il reato di vilipendio alla Repubblica ed alle Istituzioni ogni espressione dal significato offensivo univoco esprimente disprezzo verso l’istituzione tutelata.
Normative e sentenze di riferimento
Art. 290 codice penale
Sentenze Cassazione n. 7386 e n. 5864 del 1979
Video: Vilipendio delle istituzioni e ritiro del porto d’armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com