Le premesse
Come ben sappiamo il Ministero dell’Interno riceve giornalmente richieste chiarimenti circa le più disparate e varie questioni riguardanti il Diritto delle Armi.
Nel caso di specie, che ha dato poi vita alla circolare del 20 maggio 2016, il Ministero dell’Interno si è visto giungere una richiesta di chiarimento circa la validità del porto d’armi da caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessione governative.
Sostanzialmente ci si chiedeva cosa si potesse fare col porto d’armi da caccia nel caso in cui il cacciatore, per ragioni solo ad egli attribuibili, avesse in qualche modo deciso di non rinnovare la licenza per la stagione venatoria.
La circolare del 20 maggio 2016
La circolare inizia con una disamina circa la “struttura” del porto d’armi, quale documento costituito da due parti fondamentali, come previsto dall’art. 61 del Reg. Tulps. Il porto d’armi è infatti composto dal libretto e dal foglietto aggiunto con le caratteristiche dell’arma di cui si è autorizzati al porto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative.
La mancanza anche di uno solo dei due elementi che compongono il porto d’armi, poiché si tratta di due differenti atti amministrativi comprovanti due volontà diverse della pubblica amministrazione, che comunque messi insieme comprovano una volontà unitaria consistente nell’autorizzazione al porto delle armi, rende invalida l’autorizzazione stessa non solo per l’autorizzazione primaria sottesa all’autorizzazione di polizia stessa ma anche in relazione alle attività per cosi dire connesse, come l’acquisto delle munizioni.
La circolare prosegue esaminando la natura del pagamento delle tasse di concessione governative, specificando come il pagamento delle medesime non costituisce esclusivamente una osservanza di una semplice prescrizione di natura fiscale. Infatti, come specificato dall’art. 8 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641, si prevede l’inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse.
Ci si chiede poi se sia legittimo e possibile essere titolari, contemporaneamente, sia di porto d’armi da caccia sia di porto d’armi da tiro a volo e qui la circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2016 prescrive quanto segue.
Si parte con il riferimento alla legge 323 del 1969 che esplicitamente sancisce che: “Per l’esercizio del tiro a volo è in facoltà del questore […] rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sprovvisto di altra licenza di porto di arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo […]”.
Seppur apparentemente il legislatore del 1969 abbia voluto escludere la titolarità contemporanea delle due licenze di porto d’armi (caccia e sport), in realtà la ratio della norma, coincidente con la vera volontà del legislatore, sarebbe quella di ammettere la compatibilità tra i due titoli prevedendo, sostanzialmente, di esonerare chi sia già titolare di altra licenza di porto di arma lunga dall’obbligo di procurarsi la licenza da tiro a volo.
Altro riferimento interessante è quello al D.P.R. 26 ottobre 1972 art. 5 che esplicitamente stabilisce che, per la licenza ad uso caccia, la tassa dovrà essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma e non è dovuta per gli anni in cui non se ne farà uso.
Quindi sarà facoltà e non obbligo del titolare corrispondere il pagamento delle tasse di concessione solo qualora egli decidesse di andare a caccia; in caso contrario egli non corrisponderà le tasse accettando quindi, di conseguenza, di non poter andare a caccia.
“Si è, pertanto, del parere che sia possibile, alla luce della vigente normativa” prosegue il testo della circolare, “essere titolari, contemporaneamente, della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18/6/1969 n. 323 e di quella di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 T.U.L.P.S., senza che la titolarità di quest’ultima licenza - in corso di validità a seguito del pagamento delle previste tasse cc.gg. - debba comportare il ritiro dell’altro titolo.”
Che significa?
Per quanto assurdo possa sembrare, e per chi è avvezzo al diritto è abbastanza chiaro, la licenza di caccia, la cui validità è di cinque anni, in caso di mancato pagamento delle tasse di concessione perde la propria efficacia in relazione alle attività connesse all’uso delle armi; rimane valida solo per la detenzione di armi, munizioni o materiale esplodente fino alla scadenza.
Gli orientamenti giurisprudenziali
L’orientamento della giurisprudenza in materia di validità del porto d’armi da caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessione governative si è discostato, in più occasioni, da quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2016. Ma di questo parleremo nella seconda parte del presente lavoro.
Normative di riferimento
Circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2016
Art. 61 Reg. Tulps
D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641 artt. 5 e 8
Legge 323 del 1969
Art. 42 Tulps
Video: Validità del porto d’armi da caccia e mancato pagamento delle tasse di concessione governative
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com