Uso occasionale di stupefacenti sul rilascio e rinnovo del porto d'armi

Definizione di uso occasionale

Prima di affrontare, nel concreto, le conseguenze dell’uso occasionale di sostanze stupefacenti  sulle licenze di porto d’armi, dobbiamo dare una definizione di uso occasionale.

Sul piano prettamente ontologico e semantico, l’uso occasionale sta ad indicare che l’utilizzo di sostanze stupefacenti può essere riferito ad un utilizzo che non rientri nelle abitudini di vita del soggetto. Possiamo dire, sostanzialmente, che è occasionale tutto ciò che non è abituale, intendendo con abituale tutto ciò che rientra nelle abitudini, e nelle dipendenze (nel caso di uso di sostanze stupefacenti) della persona in questione.

Ciò significa che andando ad analizzare la condotta di vita di un soggetto, ponendo in essere magari una istruttoria come si fa nel caso di rilascio e rinnovo del porto d’armi, l’uso di sostanze stupefacenti dovrà riferirsi ad un singolo episodio dal quale sia poi trascorso un apprezzabile lasso di tempo a far data dell’istruttoria posta in essere dalla questura o prefettura.

Parliamo di singolo episodio poiché, se ci si ragiona, ricordando sempre quell’ampio potere discrezionale di valutazione che ha l’amministrazione per valutare l’affidabilità di un soggetto, riuscire a decretare l’uso occasionale di sostanze stupefacenti sulla base di più episodi di cui l’amministrazione sia a conoscenza, appare assai difficile. Inoltre, non essendoci una vera e propria definizione giuridica di uso occasionale di sostanze stupefacenti (c’è differenza tra uso occasionale ed uso personale ex art. 75 DPR 309/1990 che comporta un illecito amministrativo), la stessa può desumersi solo in via negativa, ammettendo che sia occasionale tutto ciò che non rientra nelle abitudini ed attitudini di vita del soggetto. È lapalissiano ammettere che, nell’ambito dell’uso di sostanze stupefacenti, tutto ciò che rientra nelle abitudini del soggetto costituisce indice di dipendenza.

L’istruttoria dell’amministrazione per il rilascio (rinnovo) del porto d’armi

È interessante a questo punto menzionare in che modo la questura ( o la prefettura) porrà in essere l’istruttoria volta a valutare la piena affidabilità di un soggetto al possesso di armi conseguente alla guadagnata titolarità di un porto d’armi. Gli elementi che l’amministrazione dovrà vagliare dovranno essere in grado di restituire un quadro che sia il più aderente possibile alla realtà sociale e psicologica del soggetto. Sul piano della realtà sociale, infatti, sarà obbligo dell’amministrazione mettere al vaglio quegli elementi tipici della socialità della persona come, ad esempio, la convivenza con soggetti pregiudicati o comunque considerati potenzialmente in grado di abusare di armi. Oppure nella sfera amicale. L’essere infatti in rapporto di amicizia stretta con soggetti considerati pericolosi (es. delinquenti abituali) potrebbe infatti costituire elemento avvalorante un mancato rilascio o rinnovo di porto d’armi.

Sul piano psicologico, invece, l’amministrazione dovrà valutare quegli elementi caratterizzanti la sfera psicologica del soggetto. Rientrano, in questo caso, valutazioni in merito ad eventuali patologie di carattere psicologico e psichiatrico in forma più o meno grave e l’uso di psicofarmaci o, come nel caso che interessa a noi, l’uso di sostanze stupefacenti.

C’è da tenere in considerazione, tornando a bomba all’argomento di nostro interesse, che in base all’art. 1 comma 5 del d.m. 28 aprile 1998 con il quale si stabiliscono i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e per il rinnovo del porto d’armi, l’uso anche occasionale di sostanze stupefacenti rientra nei requisiti di non idoneità al rilascio o rinnovo di autorizzazione di polizia in materia di armi.

Una interessante sentenza del TAR Campania

A questo punto è interessante prendere in esame una recentissima sentenza del Tar Napoli (Campania). La sentenza di riferimento è la 502 del 22 gennaio 2021.

Nella fattispecie, Tizio impugnava davanti al Tar il provvedimento di diniego di rinnovo del porto d’armi uso caccia. Tale diniego derivava da una segnalazione fatta dai Carabinieri in merito ad un singolo episodio di uso di sostanze stupefacenti al quale non era nemmeno conseguito un provvedimento ex art. 75 DPR 309/1990.

Il Tribunale amministrativo regionale darà ragione al ricorrente eccependo sostanzialmente che, nonostante quanto previsto dall’art. 1 comma 5 del DM 28 aprile 1998, la Questura aveva, in automatico ed in modo assolutamente parziale ed arbitrario, considerato la semplice segnalazione a carico del ricorrente come elemento pienamente avvalorante un provvedimento di diniego di rinnovo del porto d’armi, non ponendo in essere una istruttoria che valutasse in toto il soggetto  e che ne restituisse un quadro a 360°.  Dovrà quindi essere obbligo dell’amministrazione rivalutare la posizione del ricorrente, ponendo in essere una istruttoria che sia il più completa e bilanciata possibile.

I nostri consigli

State lontani dalla droga. 

Normative di riferimento

Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

DPR 9 Ottobre 1990 n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

D.M. 28 aprile 1998 Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale.

Sentenze di riferimento

Tar Campania sentenza n. 502 del 22 gennaio 2021.

Scarica qui il pdf con la sentenza

Video: Uso occasionale di stupefacenti sul rilascio e rinnovo del porto d'armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com