Uso occasionale di stupefacenti: il TAR Liguria conferma l’incompatibilità con il porto d’armi 

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: uso occasionale di stupefacenti ed incompatibilità con il porto d’armi

Normative di riferimento: artt. 11,39,43 Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza

Tizio, ex guardia giurata, durante un controllo da parte delle Forze dell’ordine viene colto in possesso di un “grinder”, un particolare oggetto il cui fine è quello di triturare la marijuana per poterne poi fare uso. In seguito a detto ritrovamento Tizio ammetterà di essere un utilizzatore occasionale di detta sostanza stupefacente.

A quel punto, per Tizio, scatterà il provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS.

Nei confronti di detto provvedimento Tizio deciderà di proporre un ricorso, richiedendo che gli effetti del medesimo vengano di fatto sospesi.

I giudici, però, non ascolteranno le ragioni di Tizio, argomentando come la Prefettura abbia effettivamente operato in modo corretto, e come il provvedimento da questa emesso sia effettivamente da considerarsi perfettamente rispondente alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

Le motivazioni del rigetto del ricorso

Vediamo insieme in che modo i giudici hanno ragionato e sulla base di quali assunti, fattuali e giuridici, hanno emesso il loro verdetto.

Come abbiamo già imparato, i giudici evidenziano come per emettere un verdetto di non piena affidabilità all’uso delle armi, possono tranquillamente considerarsi come sufficienti degli elementi non riguardanti un concreto ed acclarato abuso delle armi, ma anche e soprattutto quegli elementi che possono essere considerati da soli, quindi isolati nel tempo, ma che in qualche modo non siano tipicamente ascrivibili ad una condotta di vita pienamente specchiata.

Nel caso di cui i giudici si sono occupati, l’uso anche sporadico di sostanze stupefacenti, ammesso dall’imputato, sarebbe quindi da considerarsi come pienamente sintomatico di una condotta di vita non pienamente rispondente al rispetto delle regole. In questo senso infatti verrebbe meno non solo l’affidabilità se vogliamo comportamentale del soggetto, ma anche la sua affidabilità psicofisica, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.M. 28 aprile 1998.

In particolare, il fatto che Tizio abbia dichiarato di fare un uso saltuario e sporadico della sostanza, viene considerato dai giudici come elemento in grado di testimoniare e comprovare un uso della stessa comunque prolungato in un lasso di tempo perfettamente apprezzabile, in grado quindi di giustificare, ancora di più, il venire meno di quei requisiti di  piena affidabilità comportamentale e psicofisica necessari al possesso delle armi.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com