Uso e possesso di cocaina: le conseguenze sul porto d’armi

I presupposti: la definizione di uso occasionale, uso abituale, possesso, e reato di spaccio

Per capire di cosa stiamo parlando sarà utile, come sempre, partire da definizioni di carattere semantico in modo tale che, poi, la comprensione risulterà senza ombra di dubbio, molto più semplice.

Definizione di uso occasionale:

Quando si parla di uso occasionale di sostanze stupefacenti si parla di un utilizzo delle stesse che non rientra nelle abitudini di vita della persona, quindi se ne esclude una vera e propria dipendenza. Il soggetto che fa uso occasionale di sostanze stupefacenti non è, per forza, un vero e proprio tossicodipendente. Sul piano della istruttoria, in caso di richiesta di porto d’armi (primo rilascio o rinnovo) per considerare l’utilizzo di sostanze stupefacenti come non abituale e quindi occasionale, tale utilizzo e tale assunzione dovrà necessariamente riferirsi a situazioni isolate nel tempo e nella vicenda umana del soggetto stesso.

Operando un ragionamento logico, appare evidente che l’amministrazione, dal momento in cui sia edotta circa più eventi in cui il soggetto sia risultato utilizzante sostanze stupefacenti, sarà certamente portata ad escludere che la persona stessa sia da considerarsi come utilizzatore occasionale, facendo quindi pendere il proprio giudizio prognostico a sfavore della persona considerandola, quindi, come non del tutto affidabile.

Definizione di uso abituale o tossicodipendenza

Riprendendo quanto detto nel paragrafo precedente, possiamo affermare che è abituale tutto ciò che risulta facente parte ed è desumibile dalle abitudini di vita del soggetto. Senza scomodare questioni di carattere medico, che certamente non ci competono, possiamo definire l’uso abituale, e quindi la tossicodipendenza, come l’incoercibile bisogno di far uso di sostanze stupefacenti e psicotrope senza alcun riguardo per il danno che ne deriva.

In tal caso, analizzando la condotta di vita del soggetto, potrebbero emergere più eventi in cui la persona veniva comunque colta sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si pensi, per esempio, a guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o, magari, ricoveri in ospedale e pronto soccorso, in cui la persona risultava comunque sotto l’effetto devastante della droga.

Quando non è spaccio?

Appare subito chiaro che, per quanto riguarda i profili penalistici della materia,  appare utilissimo fare una distinzione tra reato di spaccio e possesso per uso personale. Innanzitutto il riferimento normativo principale è quello all’art. 73 del D.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 meglio conosciuto come Testo unico stupefacenti. Tale articolo rubrica esplicitamente “disposizioni penali e sanzioni amministrative”.

Riportiamo, utilmente, il testo dell’articolo.

“Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia passa o spedisce in transito, consegna per qualche scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I prevista dall’art. 14 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000  a euro 260.000”

Come possiamo vedere l’articolo 73 punisce, e lo diciamo senza dilungarci nell’analisi di fattispecie complesse, anche la concorrenza nel reato e tutto ciò che da questo ne deriva sul piano delle responsabilità.

Poiché, comunque, si pone al legislatore la problematica relativa al tracciamento di una linea di confine tra responsabilità penale e non in relazione al possesso di droga, riportiamo i limiti, stabiliti dal Ministero, circa le quantità di principio attivo la cui detenzione è comunque illegittima ma non fa incorrere in responsabilità di carattere penale. Evidenziamo quanto stabilito per la cocaina.

 

  • 250 mg di principio attivo nel caso di eroina (circa dieci dosi);
  • 750 mg di principio attivo nel caso di cocaina (pari a circa cinque dosi);
  • 500 mg di principio attivo nel caso di cannabis, marijuana, hashish (equivalenti all’incirca a 35 – 40 spinelli confezionati);
  • 750 mg di principio attivo per MDMA (circa cinque pasticche di ecstasy);
  • 500 mg di principio attivo nel caso di Amfetamina (cinque pasticche);
  • 0,150 mg di principio attivo nel caso di LSD (circa tre quadratini o “francobolli”).

Le conseguenze sul porto d’armi

Veniamo ora alla parte che ci interessa del presente lavoro. Vediamo cosa accade nel caso in cui la persona faccia richiesta di porto d’armi e, in sede di istruttoria amministrativa, si riscontri un utilizzo non abituale di droga. Sappiamo che la discrezionalità con cui l’amministrazione valuta l’affidabilità di un soggetto è assai ampia e spesso sfocia in valutazioni arbitrarie e parziali. Per evitare abusi di potere interviene di solito la magistratura che, in più occasioni, ha dimostrato come anche nell’ambito delle armi è necessario applicare la dovuta ragionevolezza.

Riportiamo, di seguito, alcune sentenze molto interessanti in materia.

  1. Tar Campania sent. N. 502 del 22 gennaio 2021: Tizio si vede rifiutato il rinnovo del porto d’armi da caccia in relazione ad una segnalazione, risalente ed isolata nel tempo, da parte dei Carabinieri, e la conseguente applicazione dell’art. 75 del DPR 309 del 90. Tizio ricorre al Tar che gli darà ragione. la Questura aveva, in automatico ed in modo assolutamente parziale ed arbitrario, considerato la semplice segnalazione a carico del ricorrente come elemento pienamente avvalorante un provvedimento di diniego di rinnovo del porto d’armi, non ponendo in essere una istruttoria che valutasse in toto il soggetto  e che ne restituisse un quadro a 360°.  Dovrà quindi essere obbligo dell’amministrazione rivalutare la posizione del ricorrente, ponendo in essere una istruttoria che sia il più completa e bilanciata possibile.
  2. Tar Umbria sent. N. 460 del 2016: Tizio viene segnalato alle forze dell’ordine per uso di sostanze stupefacenti in vacanza con gli amici. L’evento si rivela essere isolato nel tempo. La questura decide di togliergli il porto d’armi. Anche qui Tizio propone ricorso al Tar che gli darà ragione evidenziando la carenza motivazionale, l’irragionevolezza di quanto contestato e del provvedimento a suo sfavore.

I nostri consigli

Seppur la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, riconosciuto la particolare tenuità del fatto legato alle sostanze stupefacenti come non immediatamente ostativo al primo rilascio o rinnovo del porto d’armi, noi di All4shooters ed All4hunters raccomandiamo a tutti di stare assolutamente lontani dalla droga.


Normative di riferimento

Codice penale

Codice di procedura penale

DPR N. 309 DEL 1990 Testo unico stupefacenti

Video: Uso e possesso di cocaina, le conseguenze sul porto d’armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com