Il divieto di utilizzo del silenziatore in Italia
Partiamo, prima di tutto, dalla normativa di riferimento riguardante il divieto di utilizzo e di impiego dei silenziatori.
Il primo riferimento da fare, è quello ad una legge del 1967, in particolare alla legge 799 del 1967 che, all’art. 4, stabiliva come, tra i mezzi vietati, vi fosse anche il famigerato silenziatore.
Tale divieto è stato poi ripreso dalla legge quadro sulla caccia, la legge 157 del 1992 che, all’art. 21, lettera u) stabilisce che è vietato a chiunque usate munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi da sparo dotate di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.
Come possiamo ben vedere, quindi, la legge fa assoluto divieto di impiegare armi dotate di silenziatore.
Altro divieto riguardante i silenziatori lo ritroviamo nella legge 18 aprile 1975 n. 110 che, all’art. 2, stabilisce salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.
Che cosa si rischia?
L’uso e la fabbricazione, anche autonoma e quindi artigianalmente, di silenziatori costituisce illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 30, lettera h) della legge 157 del 1992. In caso di impiego di silenziatori a caccia, con la normativa quindi attualmente in vigore, si rischia una ammenda fino ad €1.549,37. In caso di recidiva si applica la sospensione della licenza da 1 a 3 anni.
La proposta dell’On. Francesco Bruzzone
Dopo aver preso in esame l’attuale normativa riguardante l’impiego dei silenziatori, è il momento di analizzare da vicino la proposta dell’On. Francesco Bruzzone. Di fatto l’On. Bruzzone ha richiesto al Ministero dell’Interno di valutare azioni di miglioramento volte ad implementare l’efficacia del contenimento delle popolazioni di cinghiale il cui incremento, ormai incontrollabile in molte aree del paese, rischia di incrementare ulteriormente i danni all’agricoltura, alla zootecnica, all’incolumità pubblica ed alla biodiversità.
La proposta di Bruzzone cerca di far allineare l’attuale normativa in materia con le normative vigenti a livello europeo. È infatti consentito in moltissimi altri paesi membri l’utilizzo del silenziatore nella caccia di contenimento al cinghiale. L’utilità riguarderebbe, secondo Bruzzone, una più efficace azione di contenimento della specie cinghiale. Con un moderatore di suono, allo sparo, si arrecherebbe molto meno disturbo alle altre specie.
Normative di riferimento
Legge 18 aprile 1975 n. 110
Legge 157 del 1992
Video: Uso del silenziatore per il contenimento del cinghiale
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com