Ultime circolari del Ministero dell’Interno in materia di armi – parte 3°

Oggetto: trasporto di armi comuni da sparo. Indicazioni applicative. Ulteriori chiarimenti.

Circolare di riferimento: circolare del Ministero dell’Interno del 31 luglio 2020 protocollo  557/PAS/U/008479/10100(1)

Cosa emerge dalla circolare:

Questa circolare emerge dalla necessità di contrastare una scorretta interpretazione della normativa relativa al trasporto di armi comuni da sparo detenute in collezione dai titolari di porto d’armi sportivo che hanno anche la licenza da collezione.

In particolare ci si riferisce all’esigenza di trasporto per effettuare le famigerate prove di funzionamento previste dall’art. 10, comma 9bis della legge 18 aprile 1975 n. 110. Secondo la scorretta interpretazione della normativa tali soggetti non sarebbero tenuti a presentare avviso di trasporto di cui all’art. 34, primo e secondo comma del TULPS. In sostanza tali soggetti potrebbero trasportare le suddette armi in forza della semplice licenza di porto d’armi ad uso sportivo.

Al fine di sgomberare il campo da ogni possibile errore di interpretazione, appare utile fare riferimento ad un'altra circolare sempre emanata dal Viminale, e cioè la circolare del 2 luglio 2020 ed in particolare al punto “regime fiscale dell’avviso di trasporto da parte dei collezionisti”.

L’agenzia delle entrate, nel divulgare il proprio parere relativo al regime fiscale dell’avviso di trasporto armi in collezione ex art. 34, primo e secondo comma tulps, ha sottolineato come la presentazione dell’avviso di trasporto da parte di un titolare di licenza di collezione armi comuni da sparo rientrerebbe negli “atti, documenti e registri soggetti all’imposta in caso d’uso”. Pertanto “non dovrà essere corredato da marca da bollo, in quanto l’atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati all’agenzia delle entrate per la registrazione”.

Si è inoltre riscontrato come ai titolari di porto d’armi sia riconosciuta ex lege la legittimazione a trasportare armi da sparo in numero massimo di 6 senza dover dare conto con avviso di trasporto alla questura competente.  Come tali, quindi, non sono interessati al regime fiscale dell’avviso di trasporto se non in caso di trasporto delle armi comuni da sparo detenute in collezione ai fini della prova di funzionamento ex art. 10, comma 9bis, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Quindi l’avviso di trasporto armi comuni da sparo detenute in collezione per effettuare la prova di funzionamento è un adempimento che grava anche nei confronti dei titolari di licenza di porto d’armi. Tale obbligo scaturisce dalla necessità, da parte dell’amministrazione, di avere un controllo che sia il più efficace e capillare possibile, relativamente alla movimentazione di armi sul territorio.

Tale circolare, quindi, conferma quanto già disposto da altra circolare, e cioè la 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018.

Oggetto: Disciplina della vigilanza privata. – Ulteriori indirizzi applicativi del quadro regolatorio, concernenti la figura della guardia giurata – lavoratore autonomo.

Circolare di riferimento: Circolare del Ministero dell’interno del 17 luglio 2020 protocollo 557/PAS/U/007803/10089.D.GG(10)

Con questa circolare il Ministero dell’Interno si preoccupa di chiarire, in modo assolutamente puntuale, quello che è il quadro normativo di riferimento relativo alla figura della guardia privata.

Tale figura, e tutto ciò che ne concerne, ha trovato piena legittimazione nel nostro ordinamento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 118/2018, che ha annullato l’art. 6 comma 2 del D.M. 296/2010 secondo cui il predetto mestiere poteva essere svolto da soggetti esclusivamente legati da un rapporto di lavoro subordinato ad istituti di vigilanza, abilitati ai sensi dell’art. 134 tulps oppure ai proprietari dei beni da sorvegliare.

Gli elementi che emergono da tale circolare sono così riassumibili

1. Ambito territoriale dell’attività della guardia giurata

Un primo punto utile è quello che determina l’ambito territoriale di efficacia della licenza che abilità un soggetto a svolgere tale mestiere. A tal proposito appare utilissimo ricordare che il Consiglio di Stato, nel parere 2531/2019 ha precisato che tale attività può essere svolta esclusivamente previo rilascio della licenza ex art. 134 tulps.

Conseguentemente si applicano alla fattispecie in questione le norme che regolano le modalità per ottenere la licenza in questione.

La licenza ex art. 134 deve obbligatoriamente riportare l’ambito territoriale in cui si intende prestare l’attività di vigilanza privata e che tale indicazione va riportata anche nell’atto autorizzatorio

Alla guardia giurata privata si applicano, inoltre tutte le previsioni del D.M. 269/2010, dal quale emerge che l’interessato sarà chiamato a presentare un progetto tecnico organizzativo dell’attività che andrà a svolgere.

2. Obbligo di prestare la propria attività in uniforme o con l’impiego di un distintivo preventivamente autorizzato dall’Autorità.

L’art. 254 comma 1 del R.D. 635/1940 prescrive l’obbligo dell’uniforme che può essere però sostituita dall’uso di un distintivo ove si ritenga necessario. Tale prescrizione non fa alcuna distinzione tra il personale giurato che ha rapporti di natura subordinata o non.

L’obbligo di indossare un distintivo o la divisa risponde all’esigenza di immediata riconoscibilità della guardia giurata.


NORMATIVE DI RIFERIMENTO

R.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

R.D. 635/1940 (Regolamento di attuazione del TULPS)

D.M. 269/2010

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