Come si trasportano le armi
Prima di tutto quando si parla di trasporto delle armi è opportuno differenziare il trasporto dal porto dell’arma. Differenziazione prevista dalla legge (Legge 110/75 e 85/86), con il porto si intende la possibilità di andare in giro con l’arma carica addosso immediatamente disponibile e pronta all’uso. Se non si è autorizzati dalla legge a portare l’arma addosso pronta all’uso si incorre nel reato di porto abusivo d’arma da fuoco (art. 699 del codice penale).
Trasportare l’arma, invece, significa concretamente spostarla da un luogo ad un altro. Ovviamente il trasporto dovrà essere obbligatoriamente eseguito rispettando le prescrizioni di legge in materia, che prevedono che la stessa non debba essere innanzitutto carica e, soprattutto, non deve essere immediatamente disponibile.
I riferimenti normativi
Altri riferimenti di carattere legislativo alle modalità di trasporto delle armi lo troviamo all’art.34 del Tulps (Testo unico di legge di pubblica Sicurezza) e negli articoli 18 e 19 della Legge del 18 Aprile 1975 n. 110, modificati dal Decreto Legislativo 204 del 2010, nonché dalla Circolare 559/C-3159-10100(1) del Ministero dell’Interno datata 14 febbraio 1998 ed avente ad oggetto “Trasporto di armi comuni da sparo”.
Altro riferimento è quello che tali previsioni di legge fanno al numero massimo di armi trasportabili. “Qualunque sia il titolo abilitativo, il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a sei”. Chi si troverà quindi a dover trasportare un numero maggiore di sei armi, in questo caso, sarà obbligato ad effettuare più trasporti senza oltrepassare questo limite di carattere numerico.
Nel caso in cui, però, non sia assolutamente possibile effettuare più di un viaggio di trasporto, sarà necessario farsi autorizzare espressamente dal proprio commissariato. Quando il trasporto non può essere concretamente effettuato dal titolare della licenza e quindi dal proprietario delle armi, questo compito dovrà essere affidato a quello che viene definito “trasportatore autorizzato” e cioè un vettore che ha ricevuto apposita licenza per porre in essere e concludere trasporti di armi. Certo è che dal punto di vista strettamente giuridico e di definizione concettuale dei termini utilizzati si parlerebbe in questo caso di “spedizione” e non più di “trasporto” con delle sfumature differenti dal punto di vista della disciplina.
Il trasferimento di armi in aereo, nave e treno
Altro interessante riferimento di carattere normativo per quanto riguarda la materia del trasporto delle armi, è certamente riscontrabile nella Legge 694 del 23 dicembre 1974 che disciplina il “porto delle armi all’interno degli aeromobili”.
Il concetto fondamentale che si evince da questa previsione normativa è il divieto generale in capo al titolare di qualsiasi licenza di trasportare e quindi di avere con sé l’arma all’interno degli aeromobili: queste dovranno essere consegnate agli uffici di polizia dell’aeroporto e da questi consegnati al responsabile del vettore per l’imbarco e restituite al titolare solo all’arrivo.
Per quanto riguarda invece il trasporto delle armi a mezzo nave, andando a fare una analisi di carattere giuridico dei disposti rispettivamente degli artt. 817 e 194 del codice della navigazione marittima, si evince l’obbligo in capo ai titolari delle licenze di porto d’armi, di consegnare al comandante della nave le armi e questo si obbligherà a custodirle fino all’arrivo e a restituirle solo in quel momento al legittimo proprietario.
Per quanto riguarda il trasporto su rotaia esiste anche in questo caso un preciso riferimento normativo, e cioè l’art. 33 del D.P.R. 11 Luglio 1980 che testualmente riporta: “è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate”.
È opportuno a questo punto concludere che, nel caso di trasporto con munizioni queste dovranno essere trasportate all’interno di opportuni contenitori sigillati lontani dalle armi.
Riferimenti normativi:
- all’art.34 del Tulps (Testo unico di legge di pubblica Sicurezza)
- articoli 18 e 19 della Legge del 18 Aprile 1975 n. 110, modificati dal Decreto Legislativo 204 del 2010
- Circolare 559/C-3159-10100(1) del Ministero dell’Interno datata 14 febbraio 1998 ed avente ad oggetto “Trasporto di armi comuni da sparo”
- Legge 18 aprile 1975 n. 110
- Legge 694 del 23 dicembre 1974 che disciplina il “porto delle armi all’interno degli aeromobili”
- artt. 817 e 194 del codice della navigazione
- l’art. 33 del D.P.R. 11 Luglio 1980
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Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com