Trasporto di armi e norme anti Covid-19: consigli pratici per non rischiare pesanti sanzioni

Differenza tra porto e trasporto delle armi

Come tutti i nostri lettori avranno imparato, ci sono alcuni argomenti che non ci stancheremo mai di affrontare e quindi di ripetere. Uno di questi concerne la differenza tra porto e trasporto delle armi.

Quando si parla di porto d’arma si intende la facoltà attribuita dalla legge in via del tutto eccezionale e quindi come deroga ad un principio generalissimo di divieto, che permette ad un cittadino di girare con un'arma addosso, carica, e quindi pronta all’uso immediato. Quando si parla di trasporto, invece, il concetto è essenzialmente differente. Trasportare un’arma significa sostanzialmente spostare da un luogo ad un altro un oggetto che potrebbe essere considerato inattivo e quindi capace di offendere solo in potenza.

Un primo riferimento di carattere legislativo alle modalità di trasporto delle armi lo troviamo all’art.34 del Tulps (Testo unico di legge di pubblica Sicurezza) e negli articoli 18 e 19 della Legge del 18 Aprile 1975 n. 110, modificati dal Decreto Legislativo 204 del 2010, nonché dalla Circolare 559/C-3159-10100(1) del Ministero dell’Interno datata 14 febbraio 1998 ed avente ad oggetto “Trasporto di armi comuni da sparo”.

Il primo aspetto che si evince, come è logico che sia, è quella facoltà che queste previsioni normative attribuiscono a chi è munito di licenza, sia essa da caccia che sportivo, di acquistare e trasportare su tutto il territorio nazionale armi da fuoco sia esse lunghe che corte. 

Altro riferimento è quello che tali previsioni di legge fanno al numero massimo di armi trasportabili. “Qualunque sia il titolo abilitativo, il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a sei”

Chi si troverà quindi a dover trasportare un numero maggiore di sei armi, in questo caso, sarà obbligato ad effettuare più trasporti senza oltrepassare questo limite di carattere numerico.  

Nel caso in cui, però, non sia assolutamente possibile effettuare più di un viaggio di trasporto, sarà necessario farsi autorizzare espressamente dal proprio commissariato. Quando il trasporto non può essere concretamente effettuato dal titolare della licenza e quindi dal proprietario delle armi, questo compito dovrà essere affidato a quello che viene definito “trasportatore autorizzato” e cioè un vettore che ha ricevuto apposita licenza per porre in essere e concludere trasporti di armi. Certo è che dal punto di vista strettamente giuridico e di definizione concettuale dei termini utilizzati si parlerebbe in questo caso di “spedizione” e non più di “trasporto” con delle sfumature differenti dal punto di vista della disciplina.

Trasporto di armi e normative anti Covid-19

Veniamo adesso all’argomento oggetto dell’articolo. Come tutti noi abbiamo avuto modo di vedere il governo ha scongiurato l’ipotesi di un lockdown come quello del 2020 optando, invece, per una gestione meno drastica sul piano delle limitazioni. Questo comporta che le normative, gli ormai celeberrimi DPCM, si susseguano al ritmo di circa uno o due al mese. Tali normative straordinarie tengono conto della curva dei contagi, del numero dei tamponi effettuati, e delle vittime calcolate giornalmente.

In uno scenario del genere, lo sappiamo, i “colori” delle regioni cambiano di mese in mese.

Il primario consiglio che quindi possiamo dare ai nostri affezionati lettori potrebbe apparire scontato, ma così non è. Prima di tutto sarà necessario tenersi informati circa i provvedimenti che toccheranno, in quel dato momento, la nostra regione. Non conoscere quali siano le restrizioni attualmente in vigore nella nostra regione può comportare pesanti sanzioni e, non di meno, eventuali denunce che avrebbero certamente delle ripercussioni pesantissime sulle nostre licenze di porto d’armi. Attestare il falso durante un controllo da parte delle forze dell’ordine, giustificando uno spostamento vietato, costituisce reato per il quale si rischia una denuncia che indubbiamente vi farà perdere il vostro porto d’armi.

Altro consiglio. Informatevi sempre circa la possibilità di potervi recare in un poligono che si trovi al di fuori del vostro comune di residenza. Sappiamo bene che, in zona arancione, lo spostamento tra comuni è giustificato solo in caso di necessità (lavoro o salute) o comunque sottoposto a restrizioni che variano anche sulla base della popolazione nel comune di residenza. Anche in questo caso bisogna tenere a mente, attraverso i canali di informazione dell’esecutivo, cosa si può fare e cosa no.

Ricordiamoci, inoltre, di trasportare sempre le nostre armi in modo tale da scongiurare, anche potenzialmente, l’accesso e l’impossessamento delle stesse da parte di terzi non autorizzati. Mai trasportare l’arma carica, in nessun caso.

Covid-19 . le FAQ del Governo

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=CjwKCAiA9vOABhBfEiwATCi7GMeuGPTF5ITvPNDBicw-Mnd54GrIcxq1Rngz9BisYI8q9zGg_26v7hoC3GAQAvD_BwE

Ministero dell’interno

https://www.interno.gov.it/it

Ministero della salute – pagina dedicata all’emergenza Covid-19

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

Ministero della salute – Comitato tecnico scientifico

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5432&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Normative di riferimento

all’art.34 del Tulps (Testo unico di legge di pubblica Sicurezza)

articoli 18 e 19 della Legge del 18 Aprile 1975 n. 110

Circolari di riferimento

Circolare 559/C-3159-10100(1) del Ministero dell’Interno datata 14 febbraio 1998 ed avente ad oggetto “Trasporto di armi comuni da sparo”


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com  

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