Imposta di bollo sull’avviso di trasporto armi comuni in collezione
Un primo aspetto su cui interviene il Ministero dell' interno con la circolare di cui al titolo è il regime fiscale a cui è assoggettato l’avviso di trasporto di armi comuni da sparo in collezione che intendano trasportare le proprie armi al poligono per la prova di funzionamento.
In particolare è intervenuto il Garante del Contribuente – Piemonte che ha voluto raccogliere elementi circa l’obbligo di apposizione della marca da bollo sull’avviso di trasporto di cui all’art. 34 TULPS ai fini dell’attività di cui all’art. 10 comma 9-bis della legge 18 aprile 1975 n.110 ed ha interessato l’agenzia delle Entrate.
Al testo della circolare è allegato il parere dell’Agenzia delle entrate mediante la quale vi è conferma di una risalente risoluzione (30 aprile 1973 n. 415502) nella quale l’agenzia stessa si era espressa nel senso di ritenere gli avvisi di trasporto delle armi soggetti all’imposta di bollo soltanto in c.d. “caso d’uso” cioè quando gli atti in parola sono presentati all’Ufficio delle entrate per la relativa registrazione.
Dal 1 gennaio 1973 la materia relativa al tributo di bollo è regolata in modo organico dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, l’Agenzia delle Entrate rileva come la Parte II dell’Allegato A-Tariffa, relativa agli “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso", all’art. 45 (oggi art. 27), preveda espressamente gli “Atti e documenti da chiunque provenienti che, secondo le vigenti disposizioni legislative o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità". Attesa la genericità della locuzione “Atti e documenti da chiunque provenienti”, rilevata dalla stessa Agenzia, essa ritiene che “il visto apposto sugli avvisi per il trasporto delle armi e le licenze di esportazione delle armi, quali atti che devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, debbano considerarsi rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 45 in parola e, pertanto, assoggettabili a bollo soltanto in caso d’uso".
L’avviso di trasporto presentato ai sensi dell’art. 34, primo e secondo comma del TULPS, dal titolare di licenza di collezione di armi comuni da sparo non dovrà essere corredato di marca da bollo in quanto l’atto stesso non rientra tra quelli che devono essere presentati all’Agenzia delle entrate per la registrazione.
Quesiti relativi al trasporto di armi
L’altro importante punto su cui la circolare si concentra è quello relativo alla Questura territorialmente competente alla ricezione dell’avviso in 34 TULPS in caso di trasporto in una provincia diversa da quella di partenza e riguardante anche il viaggio di ritorno.
È il caso del privato che, ai sensi dell’art. 10, comma 9-bis, della legge n. 110/75, deve effettuare la prova di funzionamento di un’arma detenuta in collezione e chieda di poterla trasportare in un poligono ubicato al di fuori della provincia dalla quale partono le armi e, quindi, verso un ambito territoriale sottratto alla competenza della Questura cui deve invece indirizzarsi l’avviso di trasporto ai sensi dell’art. 50, primo comma, del R.D. n. 635/1940.
Infatti, l’art. 50 del R.D. n. 635/1940 prevede che l’avviso debba essere presentato al Questore della provincia dalla quale le armi sono spedite.
Trasporto e trasferimento di armi e Carta europea d’arma da fuoco
Il tema riguarda i titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato dell’U.E. interessati all'esercizio di attività sportiva, ai quali, come è noto, è consentito trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce), in ossequio al disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978, come modificato dal D.M. 30 ottobre 1996, n. 635.
Detto articolo prevede che l’importazione temporanea di armi e munizioni al seguito di soggetti partecipanti a gare di tiro a segno o di tiro al volo o ad altre gare autorizzate dagli organi sportivi è ammessa previa presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione rilasciata dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo. Per i residenti in un altro Stato dell'Unione Europea, in possesso della Carta europea d’arma da fuoco, come è noto, non è richiesto che la menzionata dichiarazione sia vistata dagli uffici della polizia di frontiera.
Con riguardo a tale disposto normativo, è stato chiesto di conoscere se siano da ritenersi valide per i fini suindicati le sole dichiarazioni in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte rilasciate dall'Unione italiana tiro a segno o dalla Federazione italiana tiro a volo.
Sul punto, si è già in passato avuto modo di esprimersi con circolare n. è, indicata a seguito sub c), con la quale è stato espresso l'orientamento per cui sono da ritenersi valide le dichiarazioni fornite, oltre che dall’U.I.T.S. e dalla F.I.T.A.V., anche da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I..
Circolare 557/PAS/U/008479/10100(1) del 31/07/2020 – indicazioni applicative
Immediatamente dopo l’adozione della circolare di del 2 luglio, il Min. interno adotta una nuova circolare, datata 31 luglio 2020, relativa ad alcune indicazioni applicative di quanto è stato disposto.
Licenza di collezione armi comuni da sparo e porto d’armi sportivo
Uno dei quesiti sorti dopo l’adozione della circolare del 2 luglio 2020 è quella relativa al trasporto di armi comuni da sparo in collezione effettuato da titolari non solo di licenza di collezione ma anche di porto d’armi sportivo.
Se ai titolari di porto d’armi sportivo è riconosciuta la facoltà di trasportare armi su tutto il territorio nazionale nel limite massimo di 6 gli stessi non saranno interessati alle disposizioni relative al regime fiscale dell’avviso di trasporto come charificato dalla circolare del 2 luglio 2020.
Gli stessi, infatti, di regola non saranno tenuti alla obbligatoria presentazione del suddetto avviso se non nel caso si debbano trasportare le armi in collezione al poligono per le prove a fuoco così come disposto dalla normativa vigente in materia.
L’obbligo di avviso trasporto grava anche sul titolare di licenza di porto d’armi sportivo in quanto assolve alla duplice funzione di tutelare la pubblica sicurezza ed al controllo delle movimentazioni di armi sul territorio nazionale.
Tale obbligo previsto anche per i titolari di porto d’armi sportivo trova piena giustificazione nella precedente circolare n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018
Il comunicato stampa della Polizia di Stato del 31 luglio 2020
Contestualmente alla emanazione dell’ultima circolare del 31 luglio 2020, la Polizia di Stato ha emanato un comunicato stampa con cui, ancora una volta, ha chiarito in modo puntale e preciso alcuni punti che apparivano ancora oscuri. Lo riportiamo di seguito.
- Regime fiscale applicabile all'avviso di trasporto da parte dei collezionisti
L'avviso di trasporto presentato dal titolare della licenza di collezione di armi comuni da sparo rientra tra gli "atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso" (Parte II dell'Allegato A-Tariffa, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e, pertanto, "non dovrà essere corredato dalla marca da bollo, in quanto l'atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati ali 'Agenzia delle Entrate per la registrazione".
L'adempimento dell'avviso di trasporto delle armi detenute in collezione, però, grava anche sul soggetto titolare di licenza di porto d'armi in quanto assolve alla duplice funzione di garantire il generale controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale e la specifica vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all'intervallo tra una prova e l'altra.
Qualora invece il titolare di porto d’armi debba trasportare armi comuni da sparo (non detenute in collezione) non dovrà presentare alcun avviso, essendo implicita la possibilità di poter trasportare con se l’arma fino ad un limite di 6 pezzi.
1. La Questura competente a ricevere l’avviso qualora le armi siano dirette verso una provincia diversa da quella di partenza.
L'utente può effettuare il trasporto sia in andata che in ritorno, presentando l'avviso di trasporto alla Questura di partenza. Quest'ultima provvederà ad effettuare la comunicazione alla Questura di destinazione delle armi e, salvo diverso avviso, ad apporre il visto sul documento di trasporto con riferimento ad entrambe le tratte.
1. La validità di dichiarazioni rilasciate da enti diversi dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo
Qualora i titolari di Carta europea d'arma da fuoco, residenti in altro Stato dell'U.E., interessati all'esercizio di attività sportiva, intendano trasportare o trasferire le armi sul territorio nazionale, dovranno munirsi di una valida dichiarazione rilasciata dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo o da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I..
Normative di riferimento
Legge 18 aprile 1975 n. 110
Tulps
R.D. 635 del 1940
Sito della Polizia di Stato
Dipartimento di pubblica sicurezza – Ministero dell’Interno
https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza
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Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com