Differenza tra porto e trasporto di armi
Come abbiamo già imparato, repetita juvant. Anche in questo caso ripetere la differenza tra porto e trasporto di armi appare di assoluta importanza per comprendere fino in fondo l’argomento di cui stiamo parlando
Porto dell’arma: significa girare armati. Significa, in sintesi, portare l’arma addosso, esempio in fondina, carica e pronta a sparare o comunque ad essere immediatamente tirata fuori. Per girare armati è necessario esser titolari di licenza di porto d’armi da difesa, che viene rilasciata dal Prefetto e che ha validità di un solo anno, allo scadere del quale sarà necessario rinnovarla ove accorrano, ancora, quelle motivazioni e quello stato di necessità di doversi difendere.
Trasporto dell’arma: significa spostare l’arma dal luogo A al luogo B ai sensi delle attuali normative in vigore in merito al trasporto di armi. Trasportare l’arma in modo corretto presuppone che la stessa non sia immediatamente disponibile al trasportatore. In caso contrario si configura un porto abusivo d’arma da fuoco.
Porto d’armi scaduto: come trasporto le armi da un luogo di detenzione ad un altro?
Veniamo adesso all’argomento dell’articolo di oggi. Come ben possiamo immaginare, una licenza di porto d’armi va a perdere, alla data di scadenza, l’efficacia in termini pratici e giuridici che la legge, appunto, riconosce a questo particolare tipo di licenza. Punto, quello appena menzionato, di importanza assoluta. Ricordiamo infatti che nel sistema giuridico italiano la titolarità di porto d’armi non è un diritto ma rappresenta una deroga a quello che è un generico divieto.
Una volta che il titolare di licenza di porto d’armi scaduta vorrà trasportare le proprie armi da un luogo di detenzione ad un altro, sarà obbligato a presentare l’Avviso di Trasporto Armi al Questore, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del R.D. 18 giugno del 1931 n. 773 (TULPS) ed anche ai sensi della Circolare del Min. Interno del 14 febbraio 1998 sul trasporto delle armi comuni da sparo.
Tale comunicazione andrà presentata per iscritto presso i competenti uffici di Pubblica sicurezza. A quel punto il titolare di licenza scaduta dovrà apporre sulla suddetta comunicazione i propri dati di riconoscimento proprie delle armi che vorrà trasportare. Darà, inoltre, avviso al Questore in merito alla provincia di partenza delle suddette armi (provincia in cui le armi sono detenute), dichiarerà quante armi dovrà trasportare, il mezzo su cui viaggeranno, e chi si occuperà del trasporto.
Una volta ricevuta la comunicazione, nei giorni seguenti il Questore vi apporrà il proprio visto. Da tale data l’interessato avrà 90 giorni di tempo per procedere al trasporto delle armi.
Devo mettere la marca da bollo su tale richiesta ?
Veniamo adesso ad una questione che, seppur semplice, ha spesso dato adito a dubbi interpretativi in merito alle regole che sottendono a questa particolare materia.
In genere l’apposizione delle marche da bollo è obbligatoria ogni qual volta il privato presenti alla Pubblica Amministrazione una istanza volta ad ottenere un provvedimento amministrativo, come una licenza, una autorizzazione, una certificazione ecc). A prevederlo è il D.P.R. 642 DEL 1972.
A questo puto rileva la Circolare del Ministero dell’interno del 27 giugno 1998, con la quale il cittadino viene esonerato dall’obbligo di pagamento della marca da bollo nel caso di presentazione della denuncia di detenzione armi, stabilendo che in questo caso si tratta, a ben vedere, di una dichiarazione di fatto della quale l’amministrazione prenderà semplicemente atto.
Ai sensi del DPR di cui sopra, saranno solo le istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo a necessitare l’apposizione della marca da bollo. Ad essere esonerate saranno, invece, quelle comunicazione di stati di fatto e stati di diritto che cambiano, dei quali l’amministrazione dovrà solo prendere atto.
Nella maggior parte dei casi le Questure sul territorio Italiano applicano quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 1998, esonerando il privato, quindi, dal pagamento della marca da bollo in caso di Avviso trasporto armi. L’avviso di trasporto armi è una comunicazione, come ben specificato dall’art.34 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza.
Prendendo atto delle novità introdotte dal D.lgs 104/2018, che autorizza il privato ad inviare le proprie comunicazioni in materia di armi all’amministrazione attraverso mezzi telematici, sarà necessario a questo punto procedere ad una nuova denuncia di possesso delle suddette armi trasportare al nuovo ufficio di pubblica sicurezza competente sul territorio. Sarà inoltre fatto obbligo di comunicare l’avvenuto spostamento delle armi al vecchio ufficio ove le armi erano dapprima denunciate.
Normative di riferimento
D.lgs. 104 del 2018
R.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)
D.P.R. 642 del 1972
Circolare del Ministero dell’interno del 27 giugno 1998
Circolare del Min. Interno del 14 febbraio 1998 sul trasporto delle armi comuni da sparo.
Video: Trasporto armi con porto d’armi scaduto, come si fa?
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com