Come funziona il trasloco delle armi
Prima di addentrarci nell’analisi di quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte, è utile in questa sede riprendere in mano l’argomento del trasloco delle armi. Come si suole dire, repetita iuvant.
Prima di tutto è utile porre una sostanziale differenziazione sia in base al numero di armi che i, soggetto possiede sia in base al titolo di cui egli è titolare. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di un porto d’armi in corso di validità e le armi siano 6 o meno di 6, egli non dovrà dare alcuna comunicazione alle competenti autorità riguardo lo spostamento delle armi; a questo punto si dovrà solo ripresentare entro 72 ore una nuova denuncia in cui si indichi il nuovo luogo di detenzione delle stesse.
Nel caso in cui, invece, le armi siano più di 6 sarà necessario comunicare lo spostamento ed il trasferimento ai sensi dell’art. 34 tulps con il c.d. “avviso di trasporto armi”. Nell’avviso dovranno essere apposti prima di tutto il luogo di partenza ed il luogo di destinazione dello spostamento e le proprie generalità e gli estremi del proprio titolo abilitativo. La comunicazione è indirizzata al questore competente sul territorio da cui partono le armi. Una volta che il questore riceverà la suddetta comunicazione apporrà sulla medesima un visto e la notificherà nuovamente all’interessato.
Dal 14 settembre 2018 per i titolari di licenze di fabbricazione, vendita o riparazione di armi comuni, è entrata in vigore la regola del c.d. “silenzio assenso” cioè nel caso in cui, nelle 48 ore successive all’invio della comunicazione non dovessero esserci eccezioni da parte della questura, il permesso di trasporto si intende accordato. Tale regola non vale, però, per i privati in alcun modo. I privati dovranno, infatti, obbligatoriamente attendere che il questore restituisca l’avviso di comunicazione vistato.
La sentenza 30192 del 10 settembre 2020
Vediamo ora la sentenza di cui al titolo. Senza scendere in una analisi che renderebbe la comprensione della vicenda noiosa ed eccessivamente dispendiosa, possiamo affermare quanto segue.
Secondo la Corte di Cassazione la confisca dell’arma, nel caso di cambio di luogo di detenzione delle armi e mancata comunicazione dell’avvenuto cambiamento, è sempre obbligatorio. In caso di inosservanza del disposto dell’art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta, consistente nell’omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all’autorità di P.S. in costanza di trasferimento delle stesse, all’interno dell’art. 240 , secondo comma, del codice penale, come richiamato dall’art. 6 della legge 152 del 1975.
In questo caso è da porre l’attenzione sull’elemento discriminante la vicenda stessa che andrà ad integrare l’inosservanza della prescrizione normativa. La condotta che viene sanzionata non è la mancata comunicazione del trasferimento in sé, quanto la continuazione, sul piano temporale, del trasferimento e l’omissione della relativa nuova denuncia. Questo fatto rientra pienamente nell’art. 38 del Tulps rientrando, a sua volta, nell’ipotesi di cui all’art. 240 del codice penale secondo comma che prevede la confisca delle armi.
Normative di riferimento
Testo Unico di Leggi di Pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
Regolamento di attuazione del Tulps (R.D. 6 maggio 1940 n. 635)
Codice penale
Legge n. 152 del 1975
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Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com