Trasferimento materiale di armi al figlio: la nuova sentenza del Consiglio di Stato

I fatti

Il Ministero dell’interno appellava la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato, a sua volta, il provvedimento con cui il Questore ritirava il porto d’armi a Tizio e le armi e munizioni in suo possesso.

Tizio, infatti, si era visto comminare dalla Questura il provvedimento di cui sopra poiché aveva trasferito, nell’abitazione del proprio figlio residente in altro Comune e quindi non convivente, le proprie armi, mettendole, di fatto, nella piena disponibilità del proprio congiunto.

La sentenza prosegue riportando che, nei confronti del figlio di Tizio, Caio, era stata sporta una denuncia per danneggiamento aggravato e possesso abusivo di materiale esplodente. A tali fatti, però, il padre Tizio era totalmente estraneo.

Nei confronti dei Carabinieri Tizio afferma che le armi erano state trasferite nell’abitazione del figlio per un necessario intervento di manutenzione.

Ovviamente tale ragione non viene minimamente considerata da parte delle forze dell’ordine che, nell’immediato, provvedono a sequestrare le armi in via cautelativa come previsto dall’art. 39 TULPS.

Di fatto, quindi, Tizio aveva trasferito le proprie armi al figlio senza provvedere a presentare una nuova denuncia che attestasse il trasferimento ed il figlio, ovviamente, ometteva di denunciare il possesso di armi.

Scattava a quel punto la denuncia per omessa denuncia, nei confronti del figlio di Tizio, ai sensi dell’art. 39 TULPS.

L’accoglimento del ricorso e la condanna di Tizio: le ragioni logiche e giuridiche

Diciamo subito che il ricorso, presentato dal Ministero dell’Interno, viene pienamente accolto dal Consiglio di Stato che provvederà a condannare Tizio.

Proseguendo la lettura della sentenza, notiamo come i giudici amministrativi abbiano riportato un orientamento giurisprudenziale già pacificamente accolto ed acclarato, secondo il quale si ribadisce l’abuso quando il titolare della licenza custodisce la propria arma in modo tale che altri possano utilizzarla.

Il titolare della licenza deve, infatti, porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e deve evitare che l’arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri.

Tale principio deve essere necessariamente ribadito dal momento in cui l’arma venga, di fatto, consapevolmente ed intenzionalmente ceduta ad altri.

Cosa dice la legge sulla corretta custodia di armi e sul trasferimento

  1. Custodia delle armi 

Secondo l’art. 22 della legge 18 aprile 1975 n. 110, le armi si custodiscono adoperando ogni diligenza del caso nell’interesse della pubblica sicurezza.

Dicitura certamente generica, per capire cosa significhi esattamente vi rimandiamo alla lettura dei moltissimi articoli sull’argomento presenti sul nostro portale.

Possiamo affermare, comunque, che, nella sintesi, la legge ci dice che le armi devono essere custodite in modo tale che nessuno possa, anche solo potenzialmente, accedervi.

2. Trasferimento di armi

Ai sensi dell’art. 38 del TULPS dal momento dell’acquisto/possesso della nuova arma al momento della denuncia non possono e non devono in alcun modo passare più di 72 ore.

Normative di riferimento

Art. 22 legge 18 aprile 1975

Artt. 38 e 39 TULPS (Testo Unico di Legge di pubblica sicurezza).

Video: Trasferimento materiale di armi al figlio, la nuova sentenza del Consiglio di Stato



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com