Tornare correttamente a caccia: i consigli di all4shooters agli amici cacciatori

Le armi sono SEMPRE CARICHE

Le armi vanno maneggiate sempre considerandole cariche. Sempre. Quindi mai rivolgere la canna di un fucile (o di una pistola) verso qualcuno o qualcosa che non si intenda colpire anche se ci si è accertati che l’arma sia perfettamente scarica.

Porto e trasporto di armi

Ricordiamo sempre un concetto che, fidatevi, potrebbe davvero fare la differenza tra una giornata di caccia felice ed una finita con una denuncia per porto abusivo di arma da fuoco.

Portare l’arma significa averla con sé immediatamente disponibile, non per forza carica, pronta all’uso. Badate bene che avere l’arma immediatamente pronta all’uso non significa, dal punto di vista giuridico, portarla materialmente in mano. Per incorrere in una sanzione, nel caso di particolare solerzia del tutore della legge, potrebbe bastare portare un fucile da caccia sul sedile posteriore senza inserirlo in custodia. Prestate, quindi, molta attenzione.


Trasportare l’arma, invece, significa trasportarla dal luogo A al luogo B. L’arma che si trasporta, ad esempio in macchina, in modo tale che non sia immediatamente disponibile, e quindi non sia immediatamente pronta all’utilizzo, va inserita nella custodia in modo tale che non sia immediatamente disponibile a chi è all’interno dell’autovettura.

Armi incustodite

Si può tranquillamente perdere il porto d’armi, con un provvedimento di ritiro, per aver lasciato le armi incustodite e per averle perse o, peggio, per essersele fatte rubare. Mai lasciare le armi incustodite, anche in macchina. Se il malintenzionato di turno decidesse di rubarvi le armi all’interno, o l’auto direttamente, dopo aver fatto denuncia del furto vi vedrete certamente ritirato il porto d’armi per non aver diligentemente custodito e trasportato le armi. Anche qui fate sempre moltissima attenzione.

Ogni arma ha la sua munizione

Ricordiamoci sempre che ogni arma ha il suo calibro e, di conseguenza, la propria munizione da utilizzare. Sembra scontato, ma utilizzare la munizione sbagliata potrebbe prima di tutto danneggiare l’arma e potrebbe, peggio ancora, farla esplodere in fase di sparo con conseguenze davvero pericolose per il cacciatore e per chi è nei dintorni.

Occhio alle distanze

Altro aspetto da tenere in considerazione sono le distanze da rispettare a caccia.  Sarà opportuno esercitare la caccia ad una distanza minima di mt. 100 da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro e sparare in direzione degli stessi osservando una distanza minima di 150mt.

Per quanto riguarda invece le distanze da mantenere nei confronti di strade e ferrovie, sarà necessario esercitare la caccia ad una distanza minima di mt. 50 da strade (comprese quelle comunali e non asfaltate), e dalle ferrovie. In direzione di strade e ferrovie si spara ad una distanza non inferiore ai 150mt.

Dai mezzi agricoli in funzione, la caccia è vietata ad una distanza inferiore ai 100mt.

Esercitando la caccia nei fondi in presenza di animali al pascolo, bestiame ecc, si esercita la caccia ad una distanza non inferiore ai mt. 100.

Il pagamento della tassa di concessione governativa

Vediamo ora un argomento che spesso ha dato adito a dibattiti tra gli appassionati e che, in questa sede, vogliamo chiarire. Quando si paga la tassa di concessione governativa di rinnovo del porto d’armi da caccia? Che validità ha? Che natura ha il pagamento? Vediamolo insieme.

Prima di tutto è utile leggere l’art. 61 del regolamento del Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza che, esplicitamente, dice che il porto d’armi è un documento per così dire complesso. Nel senso che lo stesso è formato da due documenti distinti: il primo è il libretto ed il secondo è il foglietto aggiunto con l’indicazione del tipo di arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione governativa.

Innanzitutto la validità delle tassa di concessione è su base annuale, quindi vale un anno dalla data del pagamento. La legge dice che “agli effetti delle tasse annuali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza: la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma”

Ammettiamo che la data di rilascio del porto d’armi sia il 31 agosto. Pagate la tassa il 4 settembre. Fino a che data è da considerarsi valido il pagamento? Il pagamento è valido fino al 30 agosto dell’anno successivo.

Nel caso vogliate pagare le tasse nel giorno corrispondente alla data di rilascio del porto d’armi (31 agosto rilascio del porto d’armi, 31 agosto pagamento tasse) in questo caso il pagamento sarà valido fino al 30 agosto dell’anno successivo.

Ammettiamo che non vogliate rinnovare la licenza per un paio di anni. Il porto d’armi da caccia perde la propria efficacia per le attività connesse all’uso delle armi per cui viene rilasciato, ma le mantiene per il possesso di armi e materiale esplodente (circolare Min. Interno del 25 maggio 2016). A quel punto non andrete a caccia. Se il porto d’armi vi è stato rilasciato sempre il 31 agosto, a quel punto, se pagherete, ad esempio, il 10 aprile, il pagamento avrà comunque validità fino al giorno prima di quello di rilascio della licenza, nel nostro caso 31 agosto del medesimo anno. Quindi sarà valido fino al 30 agosto.

Lo “scalino”, se vogliamo così definirlo, è la data di rilascio della licenza.

Vi proponiamo, di seguito, una tabella riepilogativa di quanto detto sopra

Data di rilascio del porto d'armiData di pagamento delle tasseValidità del titolo fino al:
31 agosto2 settembre30 agosto dell'anno successivo
31 agosto31 agosto30 agosto dell'anno successivo
31 agostomancato pagamento per due anni; pago poi il 10 aprile30 agosto dello stesso anni
31 agostomancato pagamentoporto d'armi non valido per attività connesse all'uso di armi; rimane valido per il possesso di armi e munizioni

La polizza assicurativa

Vediamo ora cosa dice la legge riguardo la polizza assicurativa. Ai sensi dell’art. 12 comma 8 della legge 157 del 1992, l’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile ad uso caccia, e di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’esercizio dell’attività venatoria, che copra anche danni ad animali o a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all’esercizio dell’attività venatoria, che copra anche la malaugurata eventualità di morte o invalidità permanente.

Le associazioni venatorie propongono interessanti pacchetti assicurativi, ognuno di questi strutturato sulla base di specifiche esigenze proprie del cacciatore e del tipo di caccia che farà.

Saranno comunque disponibili anche pacchetti assicurativi presso altre agenzie che si occupano di tale esigenza.


Normative di riferimento

Legge 157 del 1992 (Legge quadro sulla Caccia)

Circolare Ministero dell’Interno del 25 maggio 2016

Video: Tornare correttamente a caccia



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com