Obbligo di emissione del provvedimento: interessante sentenza del TAR Veneto 

I fatti

  • Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
  • Ambito: obbligo di emissione del provvedimento di rilascio, o diniego, del porto d’armi
  • Normative di  riferimento: artt. 11 e 43 TULPS, codice di diritto amministrativo

Tizio, amministratore delegato di una azienda che lavora nel settore dei metalli preziosi, a dicembre 2022 presenta istanza di rilascio del porto d’armi da difesa personale.

Dopo molti mesi, esattamente a novembre 2023, arriva un preavviso di rigetto della suddetta richiesta, evidenziando come la stessa debba  considerarsi illegittima e come i motivi da egli addotti per andare armato non rispondano ai requisiti di urgenza, oggettività ed attualità.

Nei confronti del suddetto preavviso di rigetto, che ribadiamo è un preavviso, non un provvedimento concreto, in sé definitivo, Tizio presenterà una serie di controdeduzioni, adducendo come i motivi da egli addotti siano da considerarsi perfettamente validi. In particolare, ed è questo l’elemento che a noi interessa di più, nei confronti del successivo provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza, Tizio dice di riservarsi la facoltà di procedere ad impugnativa.

In sostanza quindi Tizio dice: ok, mi state preannunciando che il porto d’armi verrà rigettato, e quindi quanto emetterete il provvedimento definitivo, io lo appellerò.

Il problema nascerà proprio in questo senso, in quanto questo provvedimento definitivo, successivo al preavviso di rigetto, non arriverà mai. La pratica quindi sembrerebbe essere rimasta, per cosi dire, bloccata nei meandri delle scartoffie e della burocrazia che ammorba la nostra amatissima Italia.

Tizio quindi presenterà ricorso proprio contro questo assurdo silenzio della Prefettura, adducendo come unica motivazione generale proprio l’assurdità di una manchevole pronuncia, sia in senso positivo che negativo, da parte dell’organo adito per il rilascio del porto d’armi da difesa.

L’accoglimento del ricorso

La cosa interessantissima di questa sentenza è il fatto che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), a cui poi Tizio si era rivolto, accoglierà pienamente le ragioni di Tizio, condannando quindi l’Amministrazione a pronunciarsi, non già in senso negativo o positivo, ma comunque ad emettere un provvedimento.

Vediamo quindi insieme i punti più interessanti della sentenza, in cui i giudici amministrativi hanno sottolineati l’obbligo, nei confronti dell’Amministrazione, di emettere comunque, in ogni caso, un provvedimento, evitando che il cittadino rimanga, per cosi dire, appeso.

La legge stabilisce che la Prefettura ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. In questo caso, la Prefettura ha inviato al ricorrente solo un preavviso di rigetto, senza mai emettere un provvedimento definitivo.

Per questo motivo, il ricorrente ha presentato un ricorso al TAR,  gli ha dato ragione. Il tribunale ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura e l'ha ordinata di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, con un provvedimento espresso (di approvazione o reiezione) motivato. Aspetto questo molto, molto importante, in quanto sappiamo che, ogni volta che l’Amministrazione si pronuncia su una certa richiesta, chiaramente questa pronuncia dovrà essere motivata, con una motivazione che tenga quindi conto dell’interesse del privato, ma anche di quello della comunità.

In parole semplici, quindi, volendo fare una sintesi:

  • Il ricorrente ha fatto una richiesta per un porto d'armi che non è stata evasa correttamente dalla Prefettura.
  • Il tribunale ha dato ragione al ricorrente e ha ordinato alla Prefettura di concludere la pratica.
  • La Prefettura dovrà inoltre pagare le spese legali del ricorrente.

Video: Obbligo di emissione del provvedimento. Interessante sentenza del Tar Veneto