Cacciatore cade e si spara ad un piede: per il Tar Umbria legittima la revoca della licenza

I fatti

  • Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
  • Ambito: revoca della licenza di caccia a seguito di incidente
  • Normative di riferimento: artt. 11, 39 e 43 TULPS.

Tizio, tornando da una battuta di caccia, procedeva col proprio fucile aperto, ma col colpo in canna, verso la propria automobile. Procedendo su di un terreno scosceso, Tizio scivolava, provocando l’accidentale chiusura dell’arma e facendo quindi partire un colpo che lo attingeva al piede sinistro, con prognosi di giorni 40 ed una ferita lacerocontusa con frattura del metatarso.

A seguito di una informativa dei Carabinieri, accorsi sul luogo dell’incidente assieme ai sanitari, nei confronti di Tizio veniva emesso dalla Prefettura un divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPSsentenza n. 525 del 2024

, con conseguente ritiro della licenza da parte del Questore.

Nei confronti dei due suddetti e distinti provvedimenti interdicenti Tizio decide di proporre un ricorso gerarchico, che articolerà con  le motivazioni qui di seguito riportate.

I motivi del ricorso di Tizio

Come anticipato, Tizio non accetta i due provvedimenti emessi dall’Amministrazione nei suoi confronti, reputandoli illegittimi secondo una serie di motivazioni che riportiamo qui di seguito in maniera sintetica e che saranno poi la base del ricorso presso il Tar.

  • i provvedimenti impugnati sarebbero nulli per integrale carenza di attività istruttoria prodromica;
  • mancherebbero i presupposti di cui agli artt. 10,11, e 39 del TULPS quanto all’assenza di concreti abusi da parte del ricorrente nell’uso delle armi;
  • sarebbe stato platealmente violato l’obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento che la Prefettura ha espressamente ritenuto non dovuta senza chiarirne il motivo;
  • risulterebbe violato altresì l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della L. 241/90, anche in considerazione del fatto la Prefettura pone a fondamento del divieto di detenzione armi l’asserita violazione delle regole di prudenza senza specificare quali siano;
  • il provvedimento impugnato sarebbe infine sproporzionato, perché eccessivamente afflittivo e violerebbe l’art. 2 della Cost. nella parte in cui priva il ricorrente della possibilità di esercitare l’attività venatoria.

Le ragioni della Prefettura

In maniera schematica, vediamo adesso quali sono le motivazioni addotte dalla Prefettura.

Secondo la Prefettura  anche un solo fatto indice di colposità  e negligenza nell’uso delle armi è idoneo a giustificare l’adozione di un provvedimento avente natura cautelare come il divieto di detenzione armi; in particolare è contrario ad elementari norme di prudenza procedere su di un terreno accidentato con il fucile carico, benché aperto. Inoltre la comunicazione di avvio di procedimento non era certamente dovuta trattandosi di provvedimento cautelare.

Il rigetto del ricorso

Il ricorso presentato da Tizio verrà rigettato, reputando il Tar pienamente legittima la scelta operata da parte dell’Amministrazione.

Vediamo adesso insieme sulla base di quali ragioni il Tar reputa legittimo l’operato dell’Amministrazione.

Sostanzialmente, seppur non si sia integrata nessuna ipotesi di reato, si  deve convenire con la valutazione operata dalla Prefettura secondo cui il Tizio  si è senz’altro dimostrato negligente circa il buon uso delle armi: l’esplosione del colpo di fucile in circostanze siffatte era un fatto improvviso ma non certamente imprevedibile, specialmente su di un terreno accidentato e con l’eventuale presenza di fango, dato che per azzerare il rischio sarebbe bastato osservare le buone pratiche nell’uso delle armi e procedere con arma scarica.

Una condotta come quella concretamente adottata appare coerente con la ritenuta inaffidabilità circa il buon uso delle armi perché fortuitamente il colpo attingeva il piede del ricorrente senza provocare particolari danni, ma in presenza di terzi ben avrebbe potuto cagionarne il ferimento o peggio.

È evidente infatti che la condotta negligente e colpevole è consistita precisamente nel transitare, ad attività venatoria conclusa, su terreno sconnesso e potenzialmente foriero di caduta con arma carica, quindi idonea ad offendere.

Quindi, in sostanza, ciò che l’Amministrazione ha valutato è stato il comportamento negligente di Tizio il quale ha deciso di transitare su di un terreno scosceso mantenendo l’arma aperta ed il colpo in canna, un comportamento che certamente non è tipico di chi osserva le basilari regole di sicurezza a caccia. Oltre al buon senso, che deve sempre ispirare chi maneggia le armi, ricordiamo anche che l’argomento è spesso e volentieri una domanda che esce agli esami di abilitazione all’esercizio venatorio, ove viene chiesto cosa si deve fare quando ci si presta ad attraversare un  terreno scosceso o un fossato e quali sono le opportune accortezze da adottare al fine di evitare incidenti.

Video: Revoca della licenza di caccia a seguito di incidente