I fatti
Tizio, cacciatore, decide di apporre sulla propria arma, che utilizza per l’attività venatoria, una staffa per l’apposizione, successiva, di un illuminatore led ad infrarossi. In sede di controllo, proprio durante una battuta di caccia, le Forze dell’Ordine trovano questa staffa sul fucile e decidono di contestare a Tizio il reato di cui all’art. 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110, e cioè alterazione di arma da fuoco.
Il Tribunale deciderà di assolvere Tizio dalla contestazione ad egli sollevata, argomentando, nella sostanza, come il dispositivo sanzioni chiunque modifichi l’arma in modo tale da alterarne le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma quando tali alterazioni comportino una maggiore offensività dell’arma stessa o una evidente agevolazione al fine del porto, uso ed occultamento.
Avverso questa sentenza presenterà ricorso proprio il Procuratore della Repubblica. Il ricorso sarà comunque considerato infondato dagli Ermellini. Nel paragrafo che segue, vediamo insieme le motivazioni.
I motivi del rigetto del ricorso
La Corte di Cassazione opterà per il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica. Le motivazioni sono interessanti, e definiscono, di nuovo ed in modo molto utile la fattispecie dell’alterazione di arma da fuoco.
Immediatamente, nel testo della sentenza, i giudici ci dicono come il ricorso sia illegittimo e come la sentenza di assoluzione, emessa in primo grado, abbia una duplice valenza motivazionale.
In primis, si ritiene insussistente il reato contestato poiché l’alterazione dell’arma, pur funzionale ad agevolarne l’utilizzo, non era tale da averne modificato le caratteristiche meccaniche e le dimensioni.
Inoltre, la condotta è stata giudicata carente del requisito dell'offensività in concreto in quanto la modifica è stata ritenuta tale da non determinare una maggiore capacità lesiva dell'arma in concreto per l'offesa alle persone, essendo stato il reato contestato in relazione a modifiche volte ad aumentare l'efficienza del fucile «per finalità venatorie» con conseguente venir meno di ogni pericolo per la pubblica incolumità.
Mentre l'alterazione dell'arma, quindi, può avvenire con modalità non tipizzate, l'oggetto della modifica, per perfezionare la fattispecie penale, deve riguardare le caratteristiche meccaniche o le dimensioni dell'arma, rimanendo penalmente irrilevanti quelle modifiche dell'arma che non riguardano tali specifici aspetti.
Nel caso di specie, l'apposizione della staffa, è stata correttamente ritenuta non integrante la modificazione o l'alterazione penalmente rilevanti in ragione del fatto che essa si è sostanziata nell'aggiunta di un elemento esterno non idoneo ad alterare l'aspetto funzionale effettivo dell'arma, diversamente da quanto accade nel caso dell'apposizione di un silenziatore.
Peraltro, anche quest'ultima, è stata ritenuta condotta da valutare nel contesto in cui tale condotta è stata posta in essere, tenuto conto del fatto che, proprio per il generale principio di offensività, occorre esaminare la condotta in relazione alla sua concreta possibilità di recare pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.