I fatti
Il Tribunale di Grosseto condannava Tizio ai sensi dell’art. 730 c.p. per avere, senza licenza, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco. Con la medesima sentenza, sempre il Tribunale di Grosseto, ha assolto Tizio dall’aver portato, in luogo pubblico, la pistola calibro 22 poiché il fatto non sussisteva. Si ordinava, in ultimo, la confisca dell’arma.
Il Tribunale ha osservato, infatti, che si sarebbe potuto ritenere pacifico il fatto che Tizio, titolare di porto d’armi per il tiro a volo, si stesse esercitando con la pistola di cui sopra, all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera. Nel suddetto appezzamento di terra lo stesso aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio sul quale erano stati disegnati cerchi concentrici fungendo da bersaglio.
Su segnalazione, intervenivano i Carabinieri i quali individuavano, anche sulla base dei bossoli in cal. 22 rinvenuti, il punto esatto in cui Tizio sparava e la direzione dei tiri dallo stesso eseguiti.
Il giudice ha ritenuto che Tizio non avesse svolto, nell’occasione, attività ludico sportiva nel rispetto della pubblica sicurezza. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’area da tiro cosi predisposta, nonostante fosse collocata in un terreno di proprietà della suocera, di fatti risultava esposta e parallela ad una strada che collega, tra loro, diversi agglomerati di case. In tal modo, ad avviso del giudice di primo grado, chiunque si sarebbe potuto avvicinare all’area, incuriosito dagli spari. Il Tribunale riteneva, inoltre, ancor più pericoloso il fatto che all’interno del terreno in cui Tizio si esercitava, fosse presente proprio l’abitazione della suocera; in tal modo anche un parente ivi presente sarebbe stato, anche solo potenzialmente, in pericolo.
Tizio decide quindi di proporre un ricorso abbastanza articolato.
Il ricorso di Tizio
Ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E) del codice di procedura penale, la totale illogicità e contraddittorietà delle motivazioni e il travisamento delle prove. In sostanza Tizio asserisce prima di tutto che la cassetta, adoperata a mo' di bersaglio, era stata dallo stesso posta a 4-5 mt di distanza. Ai lati erano poste cataste di legno, quindi eventuali colpi di rimbalzo sarebbero comunque stati immediatamente fermati. A distanza di 150 metri vi era, inoltre, una collina terrapieno. Anche in questo caso eventuali colpi mancati, in direzione della cassetta, sarebbero comunque stati fermati.
Tizio inoltre contesta, ai sensi dell’art. 703 del codice penale, il fatto che nelle motivazioni della sentenza si era parlato di spari in prossimità di un centro abitato. Sulla base delle testimonianze della suocera e di altro teste, tale circostanza veniva smentita.
Tizio lamenta, riprendendo il motivo di cui sopra, il fatto che il Tribunale abbia dato una definizione di centro abitato per nulla corretta. Ci si rifà, in particolare, all’art. 3 del codice della strada.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione del citato art. 703 codice penale in quanto la relativa fattispecie incriminatrice si riferisce alla ipotesi di concreto pericolo per la pubblica incolumità, differente rispetto a quanto verificatosi nel caso di specie
Il quinto motivo riguarda, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e 703 cod. pen., la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento allo stato dei luoghi rispetto alla strada ed al recinto chiuso.
Il sesto motivo riprende il quarto relativo alla necessità della concreta pericolosità per potere configurare il reato di cui all'art. 703 cod. pen.
Il settimo motivo ripropone, in sostanza, le censure del primo motivo riguardanti la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la zona dei fatti è aperta alla caccia.
L'ottavo motivo censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) codice procedura penale e dell'art. 703 codice penale, il travisamento dei fatti e l'erroneità della motivazione in ordine ai criteri di sicurezza evidenziando che non è obbligatorio che gli spari avvengano in luogo chiuso e che comunque, il primo giudice, non ha valutato lo stato dei luoghi.
Infine, con il nono motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento alla confisca dell'arma erroneamente ritenuta obbligatoria da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 6 I. 22 maggio 1975, n.152.
L’accoglimento del ricorso
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sostenendo, in sintesi, che, sulla base degli elementi probatori emersi, di fatto il comportamento avuto da Tizio non abbia, in alcun modo, compromesso la pubblica sicurezza e la vita di un numero non meglio precisato di soggetti.
Qualche consiglio…
Per quanto Tizio abbia vinto in Cassazione, lo stesso, per far valere le proprie ragioni, certamente avrà dovuto versare amare lacrime e certamente diverse migliaia di euro. Noi di All4shooters consigliamo sempre di esercitarsi con le armi in quei luoghi adibiti allo scopo, quindi poligoni di qualsiasi specie e tiro a volo. Esercitarsi in terreni privati potrebbe portare, e lo abbiamo visto leggendo la sentenza, ad avere comunque problemi che richiederanno tempo, energie e risorse economiche per essere risolti. La possibilità di compromettere l’altrui sicurezza è sempre presente e tutt’altro che remota.
Normative di riferimento
Art. 730 del codice penale
Art. 606, comma 1, lett. E) del codice di procedura penale
Art. 703 del codice penale
Art. 3 codice della strada
Art. 6 della legge 22 maggio 1975, n.152.
Video: Sparare in campagna. La nuova sentenza della Cassazione
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com