Spara in aria per scacciare i ladri: la Questura gli toglie il porto d’armi

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: reato di accensioni ed esplosioni pericolose

Normativa di riferimento: art. 703 codice penale, artt. 11 e 43 del TULPS

Tizio, titolare di porto di fucile per l’esercizio della caccia, di notte si accorge che alcuni malintenzionati stanno tentando di  entrare abusivamente nella di lui abitazione, dopo aver scavalcato il muro di cinta di quest’ultima. A questo punto Tizio imbraccia il fucile e spara un colpo in aria, spaventando cosi i malintenzionati.

Sopraggiungono quindi le forze dell’ordine e, dopo aver verificato quanto accaduto, Tizio si vede comminato un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ai sensi del’art. 39 TULPS e, assieme a questo provvedimento, arriva il consequenziale ritiro del porto d’armi, emesso questa volta dal Questore.

Tizio quindi decide di impugnare quanto emesso dall’Amministrazione che lo ritiene assolutamente non in grado di detenere armi e, soprattutto, ritiene in modo manifesto che nei suoi confronti sia venuta meno  quella  necessaria affidabilità, che sappiamo essere fondamentale per poter essere titolari di porto d’armi.

I motivi per cui Tizio impugna la sentenza sono travisamento dei fatti, arbitrarietà della decisione dell’Amministrazione, perplessità, e genericità totale dei provvedimenti, il tutto condito con una non adeguata istruttoria e con un totale travisamento dei fatti oggetto del contendere.

La decisione del Tar Campania

Vi diciamo immediatamente che i giudici amministrativi di Napoli non hanno voluto sentire ragione alcuna ed hanno quindi confermato quanto emesso dall’Amministrazione.

Vediamo quale è stato il loro ragionamento ed il che modo hanno legittimato la loro scelta.

Innanzitutto, e questo ormai chi è avvezzo al diritto delle armi lo sa perfettamente, i giudici evidenziano come l’avere armi non va considerato come un diritto, ma come una eccezione ad un generico divieto posto in essere dall’art. 699 codice penale.

Evidenziano poi come, in modo chiaro, un eventuale giudizio di inaffidabilità emesso dall’Amministrazione non debba considerarsi valido e legittimo solo dal momento in cui questo poggi su elemento fattuali chiari e connotati nel tempo, come ad esempio dei precedenti penali.

Sono invece da considerarsi elementi in grado di legittimare l’Amministrazione ad emettere provvedimenti in senso negativo nei confronti di autorizzazioni di polizia, tutti quegli elementi che facciano dubitare circa un corretto uso delle armi, e  non facciano dubitare circa un possibile abuso di queste.

Nel caso di specie quindi i giudici, avendo ascritto a Tizio il reato di cui all’art. 703 del codice penale (esplosioni ed accensioni pericolose) avendo egli esploso un colpo di fucile in aria per spaventare dei malintenzionati, considerano questo fatto come tipicamente ascrivibile alla categoria degli elementi sintomatici di una non piena affidabilità nell’uso e maneggio delle armi.

Il Tar quindi considererà pienamente legittime le decisioni dell’Amministrazione.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com