La premessa
Il legislatore nazionale ed europeo ha profondamente rinnovato, in questi ultimi anni, la normativa in materia di armi. È stata infatti emanata la ormai notissima Direttiva europea armi (Dir. 853/2017) che è stata recepita in Italia con l’approvazione del D.lgs 104/2018. Successivamente all’approvazione di tali normative di diritto sostanzialmente europeo, sono sopraggiunte una serie di richieste da parte degli appassionati che possiedono spade, spadini e sciabole. In particolare le richieste di chiarimento vertevano sulla normativa che ne disciplina il possesso.
A questo proposito appare necessario fare le dovute premesse di carattere giuridico. Si richiama quindi l’art. 30 del TULPS secondo cui sono considerate “armi proprie” quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Inoltre, stando all’art. 585 del Codice Penale, si ricomprendono nella categoria di arma “tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato”.
Infine, non per ultimo, l’art. 45 primo comma del R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 precisa che sono da considerarsi armi “anche gli strumenti da punta o da taglio, la cui destinazione finale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti o simili” (c.d. armi bianche per il nome dell’acciaio lucidato).
Pugnali, stiletti, spade e sciabole: se hanno punta e/o taglio sono armi
In tale ultima categoria rientrano, come è ovvio, anche tutti gli strumenti non specificatamente menzionati nella norma ma che, per la loro naturale destinazione all’offesa della persona, devono considerarsi armi, come per esempio le sciabole o gli spadini se muniti della punta o/e del taglio.
Quindi, stando alla normativa in materia di armi bianche, nel caso in cui spade, spadini stiletti ecc siano in possesso delle caratteristiche di cui sopra devono necessariamente essere sottoposte alla disciplina relativa alle armi in genere e quindi il possesso e l’acquisto delle stesse è possibile solo nel caso in cui il soggetto sia in possesso di relativo nulla osta all’acquisto o, altrimenti, di porto d’armi. La successiva detenzione, ai sensi dell’art. 38 TULPS è autorizzata solo previa denuncia.
Le armi bianche non possono essere portate
In ordine al porto delle stesse armi bianche, l’art. 4 della legge 110 del 1975 esplicitamente stabilisce che “salvo le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’art. 42 del TULPS, e successive modificazioni, non possono essere portati fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici, o altri apparecchi analoghi in grado di erogar una elettrocuzione”.
Il trasporto delle armi bianche
Riguardo il trasporto delle armi bianche vige, ai sensi del secondo comma dell’art. 34 TULPS, l’obbligo di avviso all’autorità di Pubblica Sicurezza. Sarà quindi obbligo del detentore avvisare previamente i competenti uffici di p.s.
La certificazione medica
È fatto obbligo ai detentori di armi bianche presentare la certificazione medica in sede di richiesta del nulla osta acquisto armi, come stabilito dall’art. 35, comma settimo, del TULPS.
Non è previsto invece l’obbligo di presentare tale certificazione medica ogni cinque anni dato che questo obbligo è previsto solo per i possessori di armi comuni da sparo. Tale obbligo non sarà nemmeno previsto per gli appartenenti alle forze dell’ordine.
Spade, spadini e sciabole PRIVI di punta e taglio
Quando, invece, spade e spadini siano stati ab origine fabbricati e commercializzati privi di punta e taglio, per la costruzione di un “accessorio d’ornamento all’uniforme”, ovvero siano un mero “simulacro”, e quindi per nulla idonei ad offendere la persona, questi non dovranno essere considerati come “armi” ma, piuttosto, come strumenti atti ad offendere.
Per questo motivo, per il possesso di tali strumenti, non sarà necessario munirsi delle suddette autorizzazioni.
Rimane, comunque, per quanto riguarda il porto degli stessi, il generalissimo divieto ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della legge 110 del 1975.