Sospensione del porto d’armi: i riferimenti normativi e giurisprudenziali

Sospensione del porto d’armi: l’art. 10 del TULPS

Partiamo prima di tutto da un articolo di legge di assoluta importanza quando si parla di licenze di porto d’armi. È infatti all’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che troviamo la possibilità, riconosciuta all’Amministrazione, di non solo revocate ma anche sospese nei confronti di abuso della persona titolare di porto d’armi. Appare chiaro che, e ormai lo sappiamo bene, l’abuso non dovrà essere conclamato, e quindi di fatto avere una vera e propria connotazione spaziale, temporale e fattuale bastando anche solo un pericolo solo potenziale sulla base di tutta una serie di elementi che l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente valutare.

Sospensione del porto d’armi: la natura del provvedimento

Quando si parla di sospensione del porto d’armi, è necessario prima di tutto andare ad enucleare quale sia la natura del provvedimento, cercando di capire cosa si intenda per sospensione del porto d’armi. Prima di tutto il provvedimento di sospensione del porto d’armi è un provvedimento di natura squisitamente e strettamente discrezionale, rappresentando una azione la cui disposizione è a discrezione e scelta del questore nei confronti di quei soggetti che appaiono, nell’immediatezza, come potenzialmente incapaci di non abusare delle armi.  A dircelo in modo chiaro è una sentenza del TAR Umbria n. 892 del 4 dicembre 2002.

Durata del provvedimento e reato di minacce

In merito alla durata del provvedimento, è intervenuto in modo chiarissimo e puntuale il TAR Lombardia con sentenza n. 724 del 5 giugno 2017 che ha chiarito come il provvedimento della sospensione della licenza di porto d’armi per uso caccia per la durata del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi e comunque fino ad un eventuale accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria, è finalizzata a prevenire un eventuale abuso delle armi in quella situazione che aveva dato vita alla querela per minacce e che ha, giustamente, portato ad un provvedimento restrittivo in materia di licenza di porto d’armi da parte dell’Amministrazione.

Sospensione del porto d’armi e possesso di sostanze stupefacenti

In questo caso è intervenuto, in modo assolutamente puntuale, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 506 del 9 febbraio 2006 che ha stabilito come, nonostante sia stato approvato l’art. 75 del testo unico sostanze stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) il quale prevede che possa essere anche solo sospeso il porto d’armi a quei soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti, rimane perfettamente valido quel potere del Prefetto di comminare un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni nei confronti di quei soggetti che, anche sulla base del possesso di sostanze stupefacenti, potrebbero essere ritenuti come capaci di abusare di armi.

Normative di riferimento

Legge 157 del 1992 legge quadro sulla Caccia

d.P.R. n. 309 del 1990

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza

Video: Sospensione del porto d’armi. I riferimenti normativi e giurisprudenziali


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com