Smarrimento di armi: come ci si comporta?

L’ipotesi 

Può accadere che, alla fine di una giornata a Caccia, in fase di carico dell’occorrente e dei cani sulla nostra automobile si lasci poggiato, magari ad un albero, il proprio fucile. Può accadere che la dimenticanza venga rilevata dopo cento metri percorsi; in questo caso si torna indietro, si recupera l’arma, e si torna a casa.

Può accadere anche che la stessa dimenticanza venga rilevata una volta tornati a casa alla sera, dopo aver percorso svariati chilometri.

Il giorno dopo, tornando sul posto, si scopre che l’arma non c’è più. Per quanto certamente l’ipotesi appena descritta sembri inverosimile è, purtroppo, perfettamente plausibile ed anzi eventi di questo genere si presentano più spesso di quanto si possa immaginare all’attenzione delle Forze dell’ordine.

Inaffidabilità in potenza: provvedimento ex art. 39 TULPS

Nel caso in cui si verificasse una ipotesi come quella sopra descritta, dopo aver avvertito le Forze dell’ordine dell’avvenuto smarrimento, c’è il rischio (che comunque andrà  dimostrato) di essere giudicati come inaffidabili al possesso di armi. Nel senso che il fatto di aver perso la propria arma(situazione ben diversa dall’eventuale furto da parte di terzi della stessa) può essere argomento validissimo per dimostrare di aver perduto la necessaria affidabilità al possesso delle armi.

In questo caso il Prefetto può, ai sensi dell’art. 39 TULPS, disporre il divieto ed addirittura il ritiro preventivo delle altre armi in possesso al soggetto interessato.

Nel caso in cui il Prefetto disponga il divieto di detenzione di armi e munizioni, questo potrà concedere all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei relativi materiali. Nello stesso termine l’interessato dovrà dare comunicazione al Prefetto dell’avvenuta cessione. In caso di mancata cessione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge 22 maggio 1975 n. 152, il prefetto potrà disporre la confisca dei materiali interessati.

Come ci si comporta: i nostri consigli pronto uso

Nel caso in cui, malauguratamente, ci si dovesse trovare a fronteggiare una situazione del tipo sopra descritto, è bene procedere nel modo che segue. Prima di tutto, come è ovvio che sia, si deve evitare che situazioni del genere capitino. Nella custodia e soprattutto nel trasporto delle nostre armi è necessario applicare ogni diligenza del caso per scongiurare qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa. Successivamente sarà necessario assolvere all’obbligo di informare le Forze dell’ordine e quindi esporre la denuncia di smarrimento. Chiaramente, in sede di denuncia ed in sede di eventuali scritti difensivi avverso eventuali provvedimenti di divieto di detenzione delle armi, sarà premura dell’interessato addurre ogni elemento avvalorante la propria piena affidabilità nonostante l’accaduto. Può accadere che, invece di trovarci nel tremendo caso di smarrimento della nostra arma, se ne rinvenga una in un luogo pubblico, magari proprio in un bosco. In questo caso come ci si comporta?

A chiarire ogni dubbio in materia è intervenuto il Ministero dell’interno che, con la circolare 557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004 ha evidenziato come la prima azione obbligatoria da compiere sia quella di avvertire le forze dell’ordine dell’avvenuto ritrovamento. Questo per tutta una serie di motivi. Prima di tutto se si è sprovvisti di porto d’armi, il fatto di accedere ad un’arma, di impossessarsene e soprattutto di trasportarla, anche presso i competenti uffici della Polizia o dei Carabinieri, costituisce reato (porto abusivo di arma da fuoco). L’arma poi potrebbe essere illegale, nel senso di arma di provenienza clandestina o, addirittura, arma da guerra non detenibile dai privati. Anche qui si rischia la denuncia. Oppure la stessa arma potrebbe essere corpo di reato e quindi, accedendovi, potrebbero alterarsi eventuali tracce biologiche presenti sulla stessa.

Norme di riferimento

Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza) art. 39;

Legge 22 maggio 1975 n. 152 art. 6 comma 2

Circolari di riferimento

Circolare 557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com