SITAM: gli adempimenti obbligatori per le armerie

Il SITAM: in cosa consiste esattamente?

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: analisi del SITAM  e degli adempimenti previsti per i titolari di armerie

Norme di riferimento: D.M 113 del 12 luglio 2023, D.lgs. 104 del 2018, artt. 35 e 55 del tulps

Il SITAM, come abbiamo già detto in apertura, è il Sistema di tracciamento armi e munizioni che è stato introdotto nel nostro sistema giuridico dal D,.M 114 del 12 luglio 2023 e che consiste, in sintesi, in un archivio digitale, a cui possono accedere una serie di soggetti autorizzati e previsti per legge, per tenere sostanzialmente traccia delle armi presenti sul territorio italiano.

In questo sistema digitalizzato sono riportati, quindi, armi, munizioni, parti di arma che sono a loro volta oggetto di trasferimento da e verso paesi della UE o extra UE. 

All’interno del SITAM  sono previste una serie di “schede”, relative ed associabili ad ogni singola operazione, all’interno della quale vengono riportati i dati relativi ai soggetti che, ad esempio, intercorrono in una operazione di compravendita o di passaggio di proprietà. 

I soggetti autorizzati ad accedere al SITAM sono da una parte l’appartenente alle Forze dell’Ordine che, nel concreto, lavorerà sulla pratica concernente la denuncia, ad esempio, di acquisto di una certa arma da parte di un privato. L’operatore, quindi, documenti alla mano, accederà al SITAM e compilerà la scheda di riferimento, con tutti i dati che il sistema informatizzato richiede. 

Dall’altra abbiamo l’armaiolo, colui che è titolare di una armeria, il quale, dopo l’entrata in vigore della normativa che prevede l’uso obbligatorio del SITAM, non è più chiamato a trasmettere mensilmente il registro delle operazioni svolte, in quanto queste saranno, appunto, direttamente inserite all’interno del sistema informatizzato. 

Quali adempimenti per le armerie?

Vediamo ora quali sono gli adempimenti che la normativa di riferimento prevede come obbligatorie per le armerie. 

In prima istanza è chiaro che, per l’armaiolo, sarà necessario poter accedere al SITAM. In che modo? 

Innanzitutto si  dovrà fare richiesta alla Questura di riferimento per ottenere le necessarie credenziali per poter accedere, concretamente, al sistema. La Questura di riferimento è chiaramente quella competente sulla provincia ove si svolge l’attività. 

Come si inseriscono i dati? 

Abbiamo già detto che all’interno del sistema ci sono alcune schede, che vengono associate alle singole operazioni. Per l’armaiolo è comunque possibile inserire i dati anche attraverso sistemi di gestione dati comunque compatibili con il sistema e che non comportino aggravi a livello di spese. 

La normativa di riferimento prevede, inoltre, che il Dipartimento di pubblica sicurezza si impegna ad ultimare il SITAM entro diciotto medi dall’entrata in vigore della normativa che lo prevede. Entro questo periodo, inoltre, è previsto che il CED (Centro elaborazione dati del Viminale) renda accessibili i propri dati al fine di inserirli nel SITAM. 

Uno sguardo alla privacy: tempi di conservazione dei dati 

Uno degli aspetti più importanti relativi al funzionamento del SITAM è, certamente, quello che riguarda i dati presenti in esso e le garanzie relative alla privacy ed alle tempistiche di conservazione dei dati. 

I dati verranno conservati secondo il seguente schema:

  1. 30 anni dalla data della distruzione dell'arma ad aria  o  a gas compressi, lunga o corta, i  cui  proiettili  erogano  un'energia cinetica superiore a 7,5 joule;
  2. 10 anni dalla data in cui si  è  conclusa  l'operazione  di esportazione, di trasferimento verso un  Paese  dell'Unione  europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari,  per  l'arma da sparo a modesta capacità offensiva, funzionante ad aria o  a  gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule; c) per i dati di cui all'Allegato C, relativi alle  munizioni,  5 anni dalla data in cui si è conclusa l'operazione di esportazione  o importazione, di  trasferimento  da  e  verso  un  Paese  dell'Unione europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo  in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari.
  3. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati raccolti  nel  SITAM sono cancellati o resi anonimi con modalità automatizzate.