“Tipologie di silenzio”
Anche quando si parla di diritto delle armi, è necessario fare una sostanziale differenziazione tra i vari casi in cui l’amministrazione rimanga in silenzio.
Sappiamo benissimo, infatti, che il silenzio dell’amministrazione ha un significato suo proprio che andremo, oggi, a vedere insieme.
Il primo riferimento utile da fare è quello all’obbligo a provvedere da parte dell’amministrazione. Che cosa si intende? l’art. 2 della legge 241 del 1990 sancisce questo particolare obbligo nei confronti della pubblica amministrazione consistente, in pratica, nell’obbligo a concludere un particolare procedimento, aperto ad esempio con una istanza presentata dal privato cittadino, attraverso un provvedimento che vada a definire una determinata situazione giuridica o, comunque, fattuale. Nel caso quindi del porto d’armi, sarà certamente fatto obbligo nei confronti della pubblica amministrazione di rispondervi, sia nel senso negativo sia positivo sulla base degli elementi emersi in fase istruttoria.
Introduciamo ora il silenzio-inadempimento.
Esistono casi in cui la legge non attribuisce un particolare significato al silenzio della pubblica amministrazione. In tal caso il comportamento consistente in una inerzia dell’amministrazione va a configurare un vero e proprio inadempimento dell’amministrazione stessa che dovrebbe provvedere ma non lo sta facendo. Tale concettualizzazione del silenzio-inadempimento ha natura squisitamente e sostanzialmente giurisprudenziale.
Obbligo e principio di buona e corretta amministrazione
Seppur apparentemente privo di qualsivoglia significato tecnico, il principio di bontà e correttezza nella gestione della pubblica amministrazione rappresenta un punto cardine del discorso che stiamo facendo. Nei confronti della pubblica amministrazione, il privato vanta un diritto a quella che potrebbe essere definita una pronuncia che sia corretta, in buona fede, esplicita pronuncia. Nel caso dell’istanza presentata dal privato per l’ottenimento di un porto d’armi, appare ovvio che in sede di istruttoria e successiva decisione, tali principi non potranno che obbligatoriamente permeare tutto l’operato della pubblica amministrazione.
Cosa fare in caso di silenzio dell’amministrazione, nel concreto?
Il ricorso avverso il silenzio
Prendiamo come riferimento prima di tutto il codice del processo amministrativo ed in particolare l’art.117 che, esplicitamente, stabilisce quanto segue:
- il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’art. 31, comma 2 (un anno);
- il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata ed in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni;
- il giudice nomina, ove occorre, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza di parte interessata;
- il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario;
- se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nel termine e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito;
- se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 4 è presentata congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria; 6 bis. le disposizione di cui ai commi 2,3,4, e 6 si applicano anche ai giudizi i impugnazione
Richiesta di risarcimento all’amministrazione
Veniamo adesso alla possibile richiesta di risarcimento del danno all’amministrazione. Argomento certamente interessante, il riferimento è all’art. 30 del codice del processo amministrativo.
L’azione di condanna al risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva, o nei casi di cui all’art. 30 stesso, in via autonoma.
Può essere richiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligata.
Nei casi di giurisdizione esclusiva, può altresì essere richiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’art. 2.158 del codice civile, uò essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
Il termine per la presentazione della domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
Nel determinare il risarcimento, il giudice andrà a valutare tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando la normale e ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
In caso di presentazione di istanza di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesione di interessi legittimi, o nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce solo il giudice amministrativo.
Normative di riferimento
Codice del processo amministrativo
Video: Silenzio dell’amministrazione e rilascio (rinnovo) del porto d’armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com