Indagini penali avviate e conseguenze sul porto d’armi: interessante sentenza del TAR della Lombardia

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: avvio indagini penali e conseguenze sul porto d’armi

Normative di riferimento: artt. 11, 39, 43 TULPS

Tizio, guardia particolare giurata, si ritrova indagato per il reato di cui all’art. 609 del codice penale.

Nei confronti di Tizio scatta, immediatamente, il sequestro delle armi in suo possesso in quanto, da parte del Prefetto, era stato emesso un divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 tulps. Veniva emesso, sempre da parte dell’autorità prefettizia, anche un ritiro del porto d’armi da difesa personale, detenuto da Tizio in virtù della professione svolta.

Nei confronti del provvedimento prefettizio, Tizio deciderà di proporre ricorso avvalorando le proprie ragioni su un unico motivo.

Secondo la difesa di Tizio, infatti, le motivazioni che avrebbero avvalorato il provvedimento del Prefetto, e quindi quanto ad egli contestato in sede penale, non erano nemmeno state minimamente descritte da parte del prefetto e quindi non valutate dall’Amministrazione, e quindi anche in questo senso non autonomamente e peculiarmente valutate.  In sintesi quindi, queste importanti mancanze da parte dell’Amministrazione andrebbero ad integrare un vero e proprio difetto di istruttoria, ed un completo travisamento dei fatti.

Come dovrebbe ragionare l’Amministrazione in questi casi

Quando si tratta di valutare l’affidabilità di un soggetto, lo sappiamo, l’Amministrazione gode di un ampio spazio di movimento, di valutazione autonoma e discrezionale del soggetto stesso, e di tutto ciò che riguarda questo.

Questo però non significa che un certo reato, per quanto grave sia, come quello contestato a Tizio, debba poi essere connotato e valutato come elemento sintomatico della inaffidabilità di questo.

La sentenza che stiamo analizzando si discosta, almeno in parte, rispetto a quanto stabilito dalla giurisprudenza pacifica in materia, che sappiamo ha sempre avvalorato e legittimato la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di valutare e dimostrare l’inaffidabilità di un cero soggetto , anche sulla base di elementi non per forza effettivamente accaduti nella storia del soggetto.

In questo caso, si potrebbe pensare che sia legittimo, da parte dell’Amministrazione, considerare Tizio completamente inaffidabile in virtù del reato ad egli contestato. Ma invece, da parte del TAR che ha poi dovuto giudicare circa la legittimità di quanto stabilito in sede amministrativa, non è così.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso presentato da parte di Tizio verrà, infatti, accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. Vediamo insieme in che modo hanno ragionato i giudici.

Si parte in primis dalla necessaria condotta legittima, chiara, specchiata che deve aver avuto la guardia particolare giurata fino al momento in cui viene autorizzata ad esercitare la professione, ed anche, e soprattutto, dopo che lo svolgimento di questa sia effettivamente iniziato.

Leggiamo infatti: “la guardia giurata non deve avere “riportato condanna per delitto”, quale esso sia e a prescindere dalla natura dolosa o colposa della condotta (cfr., Corte cost., ord. 338/2000), e deve essere persona di “ottima condotta politica e morale”;

Sul problema della condotta politica del soggetto è intervenuta la Corte Costituzionale, che con la sentenza 311/1996 ha stabilito come il problema della condotta politica del soggetto non fosse da considerarsi rilevante, dovendosi ritenere sufficiente una “buona” condotta morale, e non più “ottima”.

Il TAR quindi, dopo aver enucleato questo particolare aspetto, sceglie e decide di dare ragione a Tizio proprio in quanto i fatti oggetto delle indagini non sono stati, da parte dell’Amministrazione, adeguatamente valutati, ricostruiti, e soprattutto non si è tenuto conto del fatto che l’eventuale colpevolezza di Tizio, in ordine a quanto ad egli contestato, fosse ancora tutta da dimostrare e come vi sia da considera se effettivamente la sola esistenza, come fatto storico, delle indagini penali possa effettivamente considerarsi o meno come elemento avvalorante di una valutazione in senso negativo.

Semplificando, quindi, il TAR reputa che il semplice fatto che a Tizio fosse stato contestato un certo reato, e come sulla base di questa contestazione fossero state avviate delle indagini, non sia da considerarsi comunque come elemento in grado di far scattare, per cosi dire, in automatico una valutazione in senso negativo circa l’affidabilità nel possesso e maneggio di armi.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com