Omessa denuncia di trasferimento di arma rottamata: interessante sentenza della Cassazione

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: mancata denuncia di trasferimento arma rottamata

Norme di riferimento: art. 221 TULPS, art. 58, comma 3, regolamento attuazione TULPS.

Tizio viene condannato da parte del Tribunale per il reato di cui agli artt. 38 e 221 del TULPS, e art. 58 comma 3 regolamento attuazione del TULPS, per aver omesso di denunciare il trasferimento di una pistola cal.22 legalmente detenuta. La condanna applicata è di euro 100.

Il giudice rileva come Tizio abbia provveduto a disfarsi autonomamente dell’arma stessa prima del trasferimento nel nuovo comune di residenza e quindi aveva sostanzialmente omesso di denunciare la sopraggiunta mancata disponibilità dell’arma stessa, la quale era avvenuta in modo autonomo e totalmente arbitrario, senza la supervisione degli uffici di pubblica sicurezza.

Tizio non ci sta alla condanna che gli viene inflitta, e decide quindi di presentare ricorso. La vicenda approderà, alla fine, in Cassazione. in sostanza Tizio lamenta come la fattispecie di reato che gli era stata contestata fosse da considerarsi in toto errata, in quanto, stando ai fatti, non si era mai trasferita materialmente l’arma stessa (che abbiamo detto essere stata autonomamente demolita da parte di Tizio) e che ad essere trasferita sarebbe dovuta essere un’arma perfettamente funzionante.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso presentato da parte di Tizio verrà perfettamente accolto da parte della Corte di Cassazione.

Vediamo insieme come gli Ermellini hanno di fatto smontato le precedenti sentenze che avevano condannato Tizio.

Innanzitutto a Tizio, abbiamo detto, viene contestato di aver mancato di denunciare il trasferimento dell’arma che egli aveva provveduto a rottamare, anche se autonomamente.

La Corte afferma come ad essere sanzionabile sia da considerarsi non già la mancata denuncia del trasferimento dell’arma seppur rottamata, ma, in costanza dello stesso trasferimento, la mancata nuova denuncia di detenzione, che è imposta dall’art. 38 del TULPS. Questo dovere nei confronti del possessore si protrae esattamente a partire dal momento in cui viene posto in essere il trasferimento e fino a quando l’Amministrazione non sia messa al corrente del suddetto trasferimento. In pratica, quindi, presupposto fondamentale ed indefettibile è il fatto che l’arma stessa sia stata concretamente trasferita nella nuova località perché solo questo materiale trasferimento fa sorgere, in capo al possessore, il successivo e conseguente obbligo di presentare denuncia all’Amministrazione.

Si deduce quindi, in modo abbastanza palese, come il fatto che l’arma sia stata rottamata da parte di Tizio ancor prima del suo trasferimento in un nuovo comune, di fatto esclude in modo radicale la sussistenza del reato ad egli contestato, in quanto mai vi era stato il materiale trasferimento dell’arma.

Video: Omessa denuncia di trasferimento di arma rottamata