Termini di presentazione delle armi al Bnp: interessante sentenza della Corte di Cassazione

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: termini di presentazione al Banco Nazionale di Prova di armi importate dall’estero

Normative di riferimento: art. 13 legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23 comma 12 D.lg. 6 luglio 2012 n. 95

Tizio, armaiolo, si vede piombare presso al di lui attività le forze dell’ordine che procedono ad un sequestro. Oggetto del provvedimento sono alcune armi che lo stesso aveva ricevuto, da parte di Caio, importatore, che aveva spedito alcune armi importate presso l’armeria di Tizio per verificare la rispondenza delle stesse alle normative vigenti in Italia, con l’accordo poi che sarebbe stato appunto l’armaiolo, Tizio, ad inviare al Banco Nazionale di Prova le suddette armi per il collaudo e per la punzonatura.

Oggetto del sequestro erano non già tutte le armi che Caio aveva spedito a Tizio, ma solo tre, ed in particolare parliamo di  una pistola semiautomatica UZI cal. 9x21, una carabina semiautomatica Mosin-Nagant,  ed una carabina semiautomatica marca Fal.

La vicenda approderà in Cassazione, dopo che la Corte d’Appello aveva emesso la condanna nei confronti di Tizio.

I motivi del ricorso di Tizio

Vediamo adesso le motivazioni che hanno avvalorato il ricorso presentato da Tizio.

Col primo motivo, che è quello che a noi interessa di più, Tizio denuncia una assurda e totalmente erronea interpretazione e conseguente applicazione delle normative di riferimento.

In particolare Tizio evidenzia come l’accordo intercorso tra lui e Caio, consistente nell’autorizzazione nei confronti dell’armaiolo di poter valutare appunto le armi e di inoltrarle successivamente al Banco, non delinei alcun profilo di illegalità riguardo il transito, sul territorio italiano, di armi clandestine.  In particolare, infatti, le suddette armi erano state oggetto di avviso di trasporto regolarmente inoltrato alla Questura, che aveva rilasciato apposita autorizzazione. In questo senso, quindi, appare chiarissimo come non si sia di fatto mai oltrepassato il confine giuridico della procedura cosiddetta “di bancatura” e tutto quindi veniva effettuato nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso presentato da Tizio verrà totalmente accolto da parte degli Ermellini. Vediamo quindi insieme che cosa hanno stabilito ed in che modo hanno sentenziato sul caso in esame.

Prima di tutto i giudici di Piazza Cavour enucleano tutta la normativa di riferimento in merito alle corrette procedure da seguire per poter importare sul territorio italiano armi dall’estero.  Possiamo quindi fare una sintesi di quanto riportato.

  1. L’art. 13 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce che  per l’importazione definitiva la dogana, a cui sono presentate le armi, dopo la nazionalizzazione deve curarne l’inoltro al Banco Nazionale di Prova, a spese dell’importatore. Le competenze e le attività del Banco sono stabilite da una specifica normativa, l’art. 23 comma 12 del D.lg. 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012n. 135.
  2. Dopo aver classificato le armi ricevute, e dopo averne verificato la rispondenza alle normative vigenti in tutta l’UE in materia di armi, il banco rilascia uno speciale contrassegno sull’arma, annotando in apposito registro tutta l’operazione, come stabilito dall’art. 11 commi 2 e 3 della medesima previsione normativa.
  3. Qualora le armi sottoposte a verifica non dovessero superare la prova, il Banco ne da comunicazione all’importatore il quale, con un termine di 30 giorni, può richiederne la spedizione all’estero ovvero optare per la rottamazione delle stesse.

Viene poi chiarito quando un’arma va considerata clandestina. In particolare, ai sensi della normativa di riferimento, vanno considerate armi clandestine quelle armi che:

  1. Non sono state sottoposte alla verifica del Banco
  2. Le armi comuni sprovviste dei contrassegni

Nel caso di specie, le armi oggetto del contendere non potevano in alcun modo considerarsi come armi clandestine in quanto le stesse erano perfettamente tracciabili: sappiamo infatti che alla Questura era stato inoltrato avviso di trasporto e che la stessa aveva rilasciato l’autorizzazione. Anche la consegna delle armi all’odierno ricorrente, Tizio, era stato oggetto di ovvia comunicazione nei confronti della Questura.

Tra l’altro la detenzione delle suddette armi, oltre ad essere perfettamente e chiaramente tracciata, risultava essere temporanea, in quanto finalizzata alla successiva consegna delle armi al Banco per la bancatura.

Il punto che a noi interessa arriva proprio in questa parte della sentenza. La legge infatti non prevede un termine per effettuare tale operazione, men che meno un termine perentorio, non rilevando in alcun modo quello previsto dall’art. 14 della legge 110 del 1975 il quale è chiaramente riferito solo a quelle armi che non hanno superato la prova per la bancatura, e che entro tale termine dovranno essere rispedite all’estero oppure rottamate. Non rileva inoltre nemmeno il termine imposto dagli uffici doganali, per la consegna delle armi al Banco, termine che non è previsto come perentorio.

Secondo gli Ermellini quindi appare illogica e totalmente astrusa la conclusione dei giudici  del secondo grado di giudizio, che ha ritenuto che l’invio al Banco debba essere effettuato immediatamente dopo che le armi siano entrate sul territorio italiano.

Video: Termini di presentazione delle armi al Banco Nazionale di Prova


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com