Armi e precedenti penali: il Consiglio di Stato ci regala una interessante sentenza

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: precedenti penali e titolarità del porto d’armi

Normative di riferimento: artt. 11 e 43 TULPS

Tizio, Amministratore delegato di una azienda, si vede negato il rinnovo del porto d’armi da parte del Questore in quanto lo stesso Tizio era stato coinvolto in una serie di vicende giudiziarie di natura penalistica. In tal senso, quindi, secondo l’Amministrazione, Tizio non sarebbe da considerarsi affidabile, non in grado quindi di avere armi.

Ovviamente Tizio decide di impugnare davanti al TAR la decisione del Questore, ma il Tribunale Amministrativo Regionale  darà ragione all’Amministrazione.

Dopo la conferma della legittimità della decisione presa da parte del TAR, Tizio deciderà di proporre ricorso al Consiglio di Stato, secondo le motivazioni che vedremo nel prossimo paragrafo.

I motivi del ricorso al Consiglio di Stato

Possiamo affermare, senza problemi, anche sulla base della necessaria chiarezza espositiva di quanto stiamo descrivendo, che le motivazioni di Tizio si basano su due assunti fondamentali.

Dapprima secondo l’appellante, la Questura non si sarebbe in alcun modo preoccupata di analizzare puntualmente le vicende addebitate a Tizio, evitando quindi di valutare in maniera chiara e precisa l’intera vicenda, e prendendo quindi semplicemente in esame le condanne emesse, senza approfondirne i dettagli che comunque erano stati ampliamente descritti da parte dell’appellante.

Le condanne sulla base delle quali la Questura aveva emesso il proprio provvedimento di diniego di rinnovo riguardavano, in sostanza, vicende relative al mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, dalle quali erano appunto scaturite vicende di natura penalistica, con conseguente responsabilità da parte di Tizio il quale aveva comunque espiato la propria pena attraverso il pagamento di somme pecuniarie, ed avendo inoltre risarcito le parti danneggiate.

La sostanza quindi è semplice: per l’Amministrazione la semplice esistenza di una condanna di natura penalistica rappresenta un validissimo motivo di mancata affidabilità. Non vi sarebbe quindi nemmeno la remota possibilità di procedere ad una rivalutazione della vicenda oggetto del procedimento.

L’accoglimento del ricorso

Vi diciamo subito che il ricorso presentato da tizio troverà pieno accoglimento in sede di ricorso presso il Consiglio di Stato. Vediamo  quindi le motivazioni che hanno fatto si che i giudici si pronunciassero a favore di Tizio.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che non tutti i precedenti penali possono giustificare il mancato rinnovo o la revoca del porto d'armi. Per legittimare tale provvedimento, è necessario dimostrare un nesso di pertinenza e omogeneità contenutistica tra i reati commessi e il possesso delle armi, ossia un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il Consiglio di Stato evidenzia, in particolare, i seguenti elementi:

  • La semplice condanna per un reato colposo non implica automaticamente un'inaffidabilità nell'uso delle armi.
  • Il questore e il TAR avevano effettuato un "salto logico" nel dedurre l'inaffidabilità del ricorrente dai fatti contestati.
  • Alcuni precedenti reati risalenti agli anni Ottanta (abuso edilizio e tentata truffa), pur indicando una "non episodicità degli illeciti", non potevano essere utilizzati per aggravare la posizione del ricorrente, in quanto la Questura non aveva spiegato perché tali precedenti fossero diventati improvvisamente rilevanti dopo anni di regolari rinnovi del porto d'armi.

La sentenza sottolinea che la valutazione dell'affidabilità del titolare di un porto d'armi deve basarsi su una attenta analisi di tutti i fatti concreti, con particolare riguardo alla loro pertinenza con la detenzione e l'uso delle armi. Non è sufficiente una mera genericità per limitare il diritto al porto d'armi, che rappresenta una legittima aspettativa del cittadino.

In definitiva, il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti di revoca del porto d'armi, ritenendo che le motivazioni addotte non fossero idonee a dimostrare un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Questa sentenza rappresenta un importante monito per le autorità competenti, che dovranno essere più rigorose e specifiche nel motivare le revoche dei permessi di porto d'armi, basandosi su elementi concreti e pertinenti che dimostrino un'effettiva minaccia per la sicurezza pubblica.

Video: Armi e precedenti penali, nuova sentenza del Consiglio di Stato 


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com