Un cambiamento lessicale
Prima di tutto rileva notare come vi sia stato un importante cambiamento sul piano lessicale indotto dall’approvazione della Direttiva Europea 853 del 2017. In particolare il legislatore europeo ha scelto di cambiare ed utilizzare il termine “marcatura unica” in luogo del vecchio “immatricolazione” già presente nel Diritto delle armi italiano.
Dove si appone la marcatura unica
La marcatura unica dovrà essere apposta sulle armi e, inoltre, sulle parti che compongono l’arma. In particolare essa dovrà essere apposta sul telaio e sul fusto o su altra parte dell’arma stessa: viene quindi meno l’obbligo di apporre la marcatura su quella che la precedente normativa definiva come “area limitata”. La conseguenza primaria sarà quindi la possibilità di apporre la marcatura liberamente sul fusto dell’arma, sulla carcassa della stessa o altra parte a condizione che sia facilmente ispezionabile senza l’uso di particolari attrezzature. Sarà, successivamente, consentita la possibilità di apporre marcature ulteriori anche a fini strettamente commerciali.
Integrazioni da Bruxelles
C’è da dire, comunque, che la disciplina in materia di marcature uniche sulle armi dovrà essere ulteriormente modificata ed integrata mediante l’emanazione di atti di esecuzione da parte della Commissione Europea. Questi atti saranno immediatamente efficaci e quindi pienamente esplicativi dei loro effetti giuridici all’interno dell’ordinamento giuridico italiano e chiarificheranno le modalità attraverso cui le marcature uniche dovranno essere apposte e se le stesse dovranno essere apposte – oltre che sulle singole parti dell’arma vendute separatamente rispetto alla stessa – anche su quelle assemblate sull’arma ab origine.
Armi introdotte nello Stato
È necessario fare ulteriore precisazione circa le armi che vengono introdotte sul territorio dello Stato. In questo caso il Ministero dell’Interno ha chiesto l’intervento chiarificatore nei confronti della Commissione Europea circa i dubbi in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 della Direttiva 853/2017. La Commissione ha risposto sostenendo che l’art. 4 deve essere interpretato nel senso che anche sulle armi che vengono importate dall’estero dovranno essere evincibili l’anno di produzione della stessa e l’identità del fabbricante.