Ritiro cautelativo delle armi: che cos’è ?

L’istituto del ritiro cautelativo di armi

Articolo di riferimento: art. 39

Normativa di riferimento: Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

Ufficio competente: Prefettura

Chi lo applica: Il Prefetto. In caso di necessità ed urgenza, il ritiro può essere eseguito direttamente dagli agenti di pubblica sicurezza.

A chi si applica: detentori di armi a qualsiasi titolo .

Quando si applica: Quando il detentore sia ritenuto capace di abusare delle armi.

Termini temporali utili: Eventuali 150 giorni di tempo per cedere a terzi le armi. Dopo la cessione, l’interessato dovrà farne comunicazione al Prefetto.

Conseguenze in caso di mancata osservazione dei termini: Confisca delle armi

Istituti giuridici affini: revoca della licenza di porto d’armi

Il ritiro cautelativo delle armi è un istituto che trova la propria ragione d’essere nell’esigenza, sentitissima da parte dell’Amministrazione, di procedere ad un sequestro, quindi spossessando, di fatto, un soggetto delle armi che egli possiede, quando questo soggetto sia da considerarsi in grado, anche e soprattutto potenzialmente, di abusare delle armi che egli possiede.

Perché questo istituto? Può accadere che, nella pratica, non vi sia un elemento oggettivo, come la commissione di un dato reato, in grado di giustificare pienamente un ritiro cautelativo. Non vi è un processo, niente di tutto questo. Il soggetto, però, ha dato modo di dimostrare di essere inaffidabile per motivi che possono essere tra i più vari.

In tal caso la legge prevede la possibilità che il soggetto possa essere spossessato delle armi che egli comunque legittimamente possiede.

Sentenze di riferimento

Sentenza Consiglio di Stato sez. III 23 agosto 2022 n. 7404

Organo giudicante: Consiglio di Stato, sez. III

Materia: Licenze in materia di armi

Argomento: Revoca del porto d’armi a seguito di emissione di un provvedimento divieto detenzione armi e munizioni ai sensi del 39 tulps

Parti in causa: Prefettura e soggetto privato appellante

Giudizio: Appellante soccombente

Normative di riferimento: Artt. 39, 11 e 43 tulps,  Art. 97 Cost. Art. 112 c.p.c

Sintesi della sentenza

Tizio propone appello nei confronti di un provvedimento di divieto detenzione armi emesso a seguito di un procedimento penale che lo vedeva protagonista.

La vicenda approda in Consiglio di Stato, il quale riterrà infondato l’appello di Tizio. Secondo il Consiglio di Stato, l’emissione di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni emesso a seguito delle vicende relative al procedimento penale di cui Tizio è parte in causa, giustificano pienamente il giudizio di inaffidabilità emesso nei suoi confronti. In particolare il fatto che la qualificazione dei reati da egli commessi sia stata modificata, non muta, però, l’elemento fattuale stesso: di fatto Tizio ha comunque dato modo di dimostrare che, col suo comportamento, non può essere considerato come affidabile nel possesso di armi.

Il Consiglio di Stato poggia la propria sentenza su una serie di elementi quali un congruo bilanciamento tra l’interesse del privato a portare armi e l’interesse di tutti alla sicurezza pubblica, sul fatto che portare armi in Italia non può considerarsi un diritto bensì una eccezione al generico divieto imposto dall’art. 699 del codice penale. Inoltre la sentenza poggia sulla giurisprudenza pacifica del medesimo organo giudicante.

Nella video lezione approfondiremo l’analisi della sentenza



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com