La documentazione necessaria
Quando si parla del rinnovo del porto d’armi, sia esso da caccia che sportivo, il primo aspetto su cui è necessario porre l’attenzione è la documentazione necessaria a questo procedimento. Prendendo le informazioni dal sito internet della polizia di Stato, leggiamo che per rinnovare il porto d’armi sono necessari i seguenti documenti:
- Modulo in bollo da 14,62 euro scaricabile dal sito della Polizia di Stato o altrimenti disponibile presso la Questura o la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente. Tale modulo può essere consegnato direttamente a mano o altrimenti mediante raccomandata A.R. o altrimenti per via telematica mediante mezzi che ne certifichino l’avvenuta consegna.
Alla richiesta sarà necessario allegare:
- Due marche da bollo (contrassegno telematico) da euro 16,00 da applicare sulla licenza;
- Autocertificazione di idoneità psico-fisica rilasciata dall’ASL di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari della Polizia di Stato dopo aver fornito alle suddette strutture il proprio certificato anamnestico.
- Ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 168,00 più addizionale di euro 5,16.
- Ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni
- Ricevuta di versamento di euro 1,23 per il costo del libretto
- 2 foto recenti, formato fototessera, a capo scoperto e a mezzobusto
- Il vecchio libretto (licenza in scadenza)
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste per legge
- le generalità delle persone conviventi
- di non essere stato riconosciuto come “obiettore di coscienza”
La giurisprudenza
Dal punto di vista giurisprudenziale, le casistiche di mancato rinnovo del porto d’armi hanno dato voce ad interessantissimi dibattiti e ad altrettante interessanti sentenze.
Vediamo, ad esempio, quali sono gli effetti della riabilitazione e l’estinzione del reato che porta la questura a non voler rinnovare il porto d’armi.
Tizio negli anni novanta viene condannato per reati contro la persona, gli viene comminata una pena detentiva trasformata poi in pena pecuniaria e successivamente con riabilitazione da parte del tribunale otteneva la cancellazione del reato. Nel 2010 riotteneva il porto d’armi che gli era stato sospeso ma, nel 2016, in sede di rinnovo dello stesso, la questura considera la vecchissima condanna comminata al soggetto interessato come motivo ostativo al rinnovo della autorizzazione di polizia.
Tizio ricorre e si arriva in Consiglio di Stato il quale stabilisce che: l’autorità amministrativa non deve disporre senz’altro la revoca della già rilasciata licenza ma deve valutare in modo omnicomprensivo tutte le circostanze all’interno delle quali il soggetto si viene a trovare.