I fatti
Leggendo la sentenza, quel che sappiamo riguardo i fatti è che Tizio, fino al 1995, è stato pienamente titolare di licenza di porto d’armi ad uso caccia. Successivamente, a causa di eventi che non vengono riportati nella sentenza, gli viene comminato un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del Tulps. Dopo parecchi anni Tizio richiede nuovamente al Questore il rilascio di un nuovo porto d’armi; tale richiesta, malgrado la piena dimostrazione della piena affidabilità di Tizio nel maneggio delle armi, verrà respinta.
A quel punto Tizio decide di proporre ricorso gerarchico (quindi al Prefetto) contro il provvedimento del Questore che, di fatto, gli negava un nuovo rilascio di licenza di porto d’armi da caccia anche di fronte alla dimostrazione di una condotta di vita pacifica ed ispirata al rispetto delle regole.
Le basi su cui viene strutturato il ricorso con cui Tizio impugna sia il provvedimento del Questore sia quello del Prefetto sono, nella sostanza, i seguenti. Prima di tutto lo stesso evidenzia come vi sia stata una non corretta applicazione della normativa in materia e come, quindi, vi sia stato da parte dell’Amministrazione un vero e proprio eccesso di potere.
Il secondo motivo su cui si basa il ricorso di Tizio concerne il teorico obbligo, che sarebbe da ritenersi efficace nei confronti del Questore, di incardinare, in sede di richiesta del nuovo porto d’armi, una nuova istruttoria volta a verificare la piena affidabilità di Tizio, della sua personalità e del contesto in cui lo stesso è inserito. In particolare Tizio sostiene come a doversi considerare sia non solo il fatto che la sua condotta di vita sia stata ispirata al vivere civile ma anche il lungo lasso di tempo intercorso tra il provvedimento di divieto e la nuova richiesta (sull’argomento vi rimandiamo agli articoli sul nostro portale).
Niente da fare, il ricorso sarà del tutto rigettato.
I motivi del rigetto del ricorso
Leggendo e studiando il testo della sentenza, possiamo tranquillamente affermare come il ricorso sia stato, nei fatti, rigettato poiché i giudici amministrativi evidenziano come vi sia un problema di natura gerarchica tra i provvedimenti: da una parte il divieto di detenzione armi e munizioni (39 tulps) che viene comminato dal Prefetto e dall’altro il ritiro del porto d’armi (artt. 11 e 43 tulps).
I due provvedimenti sono consequenziali, nel senso che, una volta che un Prefetto applica il divieto di detenzione armi e munizioni, a quel punto, automaticamente, anche il Questore disporrà un ritiro del porto d’armi.
I giudici evidenziano come l’interessato che aspiri ad ottenere un nuovo porto d’armi dopo essersi visto comminare un provvedimento di divieto detenzione armi dal Prefetto non deve, in alcun modo, pretendere di superare in toto gli effetti di tale provvedimento rivolgendosi direttamente al Questore con una nuova richiesta di primo rilascio ma dovrà, prima di tutto, opporsi al divieto di detenzione ex 39 tulps così da annullarne gli effetti e, solo una volta annullati gli effetti del provvedimento, potrà tornare dal Questore per richiedere un rilascio ex novo di una licenza di porto d’armi.
Chiaramente in tal caso il Questore si preoccuperà di porre in essere una nuova istruttoria affinché sia verificata sempre la piena affidabilità del soggetto e per verificare che siano venute meno quelle circostanze che avevano dato luogo all’iniziale divieto.
Normative di riferimento
Artt. 11, 39, 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza
Video: Rilascio del porto d’armi dopo divieto ex 39 TULPS
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com