Uno sguardo ai fatti
Come sempre, iniziamo analizzando i fatti di cui gli Ermellini si sono dovuti occupare.
Il Tribunale, in primo grado, stabiliva come non si dovesse procedere nei confronti di Tizio perché era intervenuta la prescrizione relativamente ad una contravvenzione relativamente alla mancata custodia delle armi in modo diligente, come previsto dall’art. 20 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Il Tribunale evidenziava come le armi fossero custodite all’interno di una cassaforte che si trovava in un immobile sottoposto a procedura di rilascio coattivo e che proprio Tizio, assieme a Caio, non si era preoccupato di trovare, si legge nella sentenza, diversa, legittima e legale collocazione. Ricordiamo che la procedura di rilascio coattivo serve quando il proprietario di un immobile ne deve riottenere la disponibilità esclusiva attraverso una procedura di sfratto motivato da morosità, oppure perché il tempo di durata della locazione è finito e non si vuole rinnovarlo. In questi casi interviene l’ufficiale giudiziario che, nel caso serva anche con l’aiuto delle forze dell’ordine, rimette il proprietario nel pieno possesso e disponibilità dell’immobile.
Tizio quindi procede a ricorso comunque nei confronti della condanna, nonostante fosse intervenuta la prescrizione, affidando le proprie ragioni ad una unica motivazione, concernente, in particolare, quella che secondo Tizio era una violazione della legge in materia in quanto il Tribunale non si era minimamente preoccupato di prendere in considerazione l’evidenza della assurdità del contestato, in particolare perché le armi, seppur conservate all’interno di un immobile sottoposto a procedura esecutiva, erano comunque tenute all’interno di una cassaforte, quindi accessibili solo a Tizio.
L’accoglimento del ricorso
Il ricorso viene accolto dai giudici della Cassazione, i quali considereranno la posizione di Tizio come pienamente meritevole di tutela.
I giudici della Cassazione, in particolare, evidenziano come, ammesso che le armi si trovassero in effetti all’interno di una casa sottoposta a procedura esecutiva di rilascio coattivo, le stesse erano effettivamente conservate applicando la dovuta diligenza. Come è richiesto dalla normativa in materia (art. 20 comma 2 legge 18 aprile 1975 n. 110).
Gli Ermellini quindi smontano la tesi del Tribunale il quale aveva, nonostante il riconoscimento della prescrizione, sostenuto la propria tesi di condanna nei confronti di Tizio perché lo stesso avrebbe, in teoria, dovuto spostare le armi in altro luogo. Come a dire che, in pratica, custodire armi in un immobile sottoposto ad una procedura di questo tipo significhi, in sostanza, custodirle in modo disattento addirittura compromettendo la pubblica sicurezza.
I giudici quindi evidenziano come, da parte di Tizio, non vi sia stata alcuna forma di negligenza.
Cosa dice questa sentenza
La sentenza di oggi è molto interessante perché delinea, in modo chiaro, altro confine relativo alla corretta custodia delle armi.
Analizzando i fatti notiamo, infatti, come nonostante vi fosse una procedura sull’immobile, le stesse armi venivano comunque tenute in una cassaforte a cui poteva accedere solo Tizio. L’elemento quindi pregevole di riflessione è proprio questo ! il fatto che, tenendo le armi in cassaforte, Tizio si era preoccupato di impedire che queste potessero essere alla portata di terzi non autorizzati, compromettendo così la pubblica sicurezza. L’importante è quindi che le armi siano custodite in modo tale che non siano accessibili a nessuno, se non al proprietario. La soluzione della cassaforte, anche se non obbligatoria per legge, è la soluzione assolutamente migliore ed è proprio quella che noi di All4shooters consigliamo a tutti voi lettori.
Normative di riferimento
Art. 20, comma 2, legge 18 aprile 1075 n. 110
Video: Rilascio coattivo dell’immobile e custodia delle armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com