Ricorsi amministrativi in materia di licenze di porto d’armi

Il potere dell’amministrazione

Quando parliamo di mancato rinnovo o rilascio del porto d’armi, come sempre, non possiamo non fare una premessa di assoluta importanza. I nostri lettori hanno infatti imparato, ormai, come la legge riconosca all’amministrazione un potere di assai ampio respiro quando si tratta di valutare l’affidabilità di un cittadino che richiede di poter essere titolare di porto d’armi e quindi di maneggiare le armi.

A dirci che il Questore ed il Prefetto abbiano un discrezionale potere è un testo legislativo che, nel sistema giuridico italiano, è da considerarsi come una fonte primaria del diritto delle armi e della pubblica sicurezza.

Parliamo del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che prende il nome di Testo Unico di Leggi di Pubblica sicurezza.

Agli artt. 11 e 43 troviamo, infatti, non solo una puntuale declinazione di situazioni in cui il porto d’armi deve o, altrimenti, potrebbe essere negato. Appare infatti ovvio che andare a riportare tutte quelle situazioni potenzialmente ostative ad un rilascio o rinnovo del porto d’armi è qualcosa di assolutamente impossibile e quindi, il legislatore, non a caso ha stabilito che il porto d’armi può essere negato a chiunque non comprovi la propria buona condotta.  In tal modo anche elementi e situazioni non per forza elencate negli artt. 11 e 43 del tulps potrebbero comunque essere addotte dall’amministrazione affinché una licenza di porto d’armi venga negata.

Ricordiamoci sempre che, almeno in Italia, avere armi non rappresenta un diritto, cioè una situazione caratterizzata da un interesse soggettivo che per forza il legislatore dovrà riconoscere al cittadino. Avere armi, in Italia, è invece una deroga ad un generalissimo divieto. Sintetizzando, quindi, la titolarità del porto d’armi e la possibilità di possedere armi nella propria abitazione è qualcosa che viene riconosciuto solo a chi non abbia, nel proprio personale vissuto, elementi che facciano propendere per una valutazione di inaffidabilità e quindi potenziale pericolo.

I provvedimenti di diniego di porto d’armi

Abbiamo, quindi, capito come sia nel potere dell’amministrazione la possibilità di non concedere un porto d’armi al momento della richiesta di primo rilascio o, altrimenti, di non rinnovarlo quando se ne richieda il rinnovo o, addirittura, di toglierlo.

Prima di addentrarci, come da titolo, nell’argomento che oggi ci interessa, sarà necessario andare ad analizzare i provvedimenti di diniego di porto d’armi, valutandone caratteristiche ed elementi che, in caso di mancanza, andranno ad inficiarne la validità.

Prima di tutto un provvedimento di diniego di porto d’armi, in quanto provvedimento amministrativo, dovrà necessariamente essere motivato con motivazioni che siano esaustive e quindi certamente non generiche e quindi parziali. Troviamo un chiaro riferimento all’obbligo motivazionale dei provvedimenti amministrativi all’art. 3 della legge 241 del 1990. In particolare sarà obbligatorio, per l’Amministrazione, non solo motivare un provvedimento, ma anche enucleare quale sia stato l’iter seguito per provvedere in un certo qual modo. Si tratterà, poi, di dover obbligatoriamente riportare quale sia stato l’interesse tutelato e quale sia stato, a quel punto, l’interesse che andrà a soccombere. In ultima istanza si tratterà di dover obbligatoriamente evidenziare quali siano stati i criteri utilizzati affinché si sia arrivati ad una certa decisione.

Il comma 1 dell’art. 3 della legge 241 del 1990 stabilisce, inoltre che “la motivazione debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

Ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di diniego in materia di licenze di porto d’armi

In questa parte del presente lavoro vedremo quali sono gli strumenti che la legge mette a disposizione del cittadino ove questi si trovasse a dover ricorrere contro un provvedimento amministrativo di diniego di porto d’armi.

Ricorso gerarchico: Ove un cittadino si consideri portatore di un legittimo interesse, come quello di avere armi e quindi essere titolare di una licenza di porto d’armi, nel caso in cui egli riceva dal Questore un provvedimento di diniego di porto d’armi (primo rilascio o rinnovo) egli potrà, nel termine di 30 giorni, presentare ricorso gerarchico al Prefetto. Evidenziamo come ad essere competente sia il Prefetto anche per i provvedimenti di mancato rilascio del porto d’armi da caccia o sportivo, di cui sappiamo essere competente il Questore.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica o della comunicazione amministrativa del provvedimento del Questore e da quanto l’interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento stesso.

Il ricorso gerarchico può essere presentato direttamente a mano presso i competenti uffici della Prefettura, i quali rilasceranno ricevuta dell’avvenuta consegna o, altrimenti, mediante raccomandata A.R. La data di spedizione varrà come data di presentazione del ricorso.

A quel punto il Prefetto potrà o dichiarare inammissibile il ricorso se dovesse riconoscere che lo stesso non poteva essere presentato. Potrà assegnare al ricorrente un termine per una regolarizzazione ove ravvisi tale possibilità. Potrà dichiarare il ricorso improcedibile, respingere il ricorso ove ravvisi che lo stesso sia infondato o accoglierlo e per motivi di legittimità o di merito provvedere ad annullare o riformare il provvedimento impugnato.

Ricorso al TAR: in questo caso sarà possibile presentare entro un termine di 60 giorni il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Nel caso di un ricorso al Tar sarà obbligatorio farsi assistere da un legale.

In caso di richiesta di risarcimento danni, ove se ne ravvisi la legittimità, il termine entro cui comunicare questa nostra richiesta sarà quella di 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto stesso.

Una sentenza del Tar è impugnabile di fronte al Consiglio di Stato che rappresenta la massima magistratura competente nell’ambito del diritto amministrativo.

Normative di riferimento

Art. 3 legge 241 del 1990

Artt. 11 e 49 del Tulps

Video: Ricorsi amministrativi in materia di licenze di porto d’armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com