I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: richiesta di licenza di porto d’arma per difesa personale
Norme di riferimento: R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza)
Tizio, commerciante lodigiano, faceva richiesta di rilascio del porto d’armi da difesa personale al Prefetto in quanto, a detta sua, a causa della professione svolta, si trovava a girare spesso con un'ingente quantità di denaro contante addosso, consistente negli incassi della sua attività, e che, necessariamente, si trovava a dover trasportare per versarsi, successivamente, in banca.
Il Prefetto, però, rifiutata detta richiesta. Il motivo? Secondo il Prefetto gli estremi per richiedere un porto d’armi da difesa non c’erano. In sostanza, quindi, secondo l’Amministrazione, il fatto che Tizio si trovi a dover spostare una ingente quantità di denaro non rappresenta un motivo valido (che come sappiamo è l’elemento portante della autorizzazione a girare armati), per farsi rilasciare un porto d’armi da difesa.
Tizio non ci sta , come è giusto che sia e nel pieno dei suoi diritti, decide di opporsi alla decisione dell’Amministrazione, proponendo ricorso al TAR.
IL TAR, però, confermerà quanto deciso dall’Amministrazione, argomentando addirittura come Tizio potrebbe tranquillamente evitare di girare con molto denaro contante addosso, udite udite, semplicemente usando “di più” il POS. Quindi, in sostanza, evitando di accettare la maggior parte dei pagamenti in contanti ed optando per l’uso di denaro telematico.
Ad oggi non è dato sapere se Tizio proporrà ricorso al Consiglio di Stato per far valere il proprio interesse, ma un ricorso, a fronte di una motivazione tanto assurda e soprattutto incompatibile
Cosa dice la legge in materia di pagamenti elettronici
Certamente la sentenza di cui al paragrafo precedente ha davvero dell’incredibile. In particolare, ad avviso di chi scrive, vi è, oltretutto, una valutazione totalmente errata della normativa di riferimento in materia di pagamenti.
Sappiamo infatti che, dal 30 giugno 2022 è entrato in vigore, con il decreto PNRR 2, l’obbligo per i commercianti e professionisti di accettare, da parte del cliente, i pagamenti tramite denaro elettronico. Quindi, di fatto, l’obbligo per il commerciante, come nel caso del nostro amico lodigiano, non è, ad oggi, quello di rifiutare il pagamento in contanti (reato, tra l’altro, previsto dal codice penale all’art. 693) ma l’unico obbligo che la legge gli impone è quello di accettare il pagamento in denaro contante ove il cliente lo proponga. Punto e basta. Non esiste nessuna legge che di fatto autorizza un commerciante, o professionista, ad imporre al cliente di pagare con denaro elettronico a scapito del denaro contate. Quindi non si capisce davvero come debba essere interpretata la sentenza del TAR quando dice “usi il POS”.
Immaginatevi la scena. Entrate in un pub, bevete una birra, e decidete di pagarla con denaro contante. Il titolare si rifiuta di accettare del denaro che, certamente, è perfettamente valido in Italia, e vi dice che vuole solo il bancomat o la carta di credito. Assurdo, non è vero?
Noi di All4shooters, comunque, seguiremo da vicino la vicenda e vi daremo tutti gli aggiornamenti in merito… restate collegati!
Video: Richiesta di porto d'armi da difesa perché gira con molti contanti
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com