Richiesta di duplicato: le ragioni di una utilissima circolare
La richiesta di un duplicato di porto d’armi è materia non del tutto chiara, almeno a livello dei riferimenti normativi e di legge, in quanto è dato sapere come in alcune realtà territoriali, ove si presenti una richiesta di duplicato, i competenti uffici di pubblica sicurezza richiedevano di ripresentare, da capo, la richiesta per il primo rilascio del porto d’armi.
Una richiesta del genere, appare subito chiaro, andava ad appesantire e ad aumentare le lungaggini necessarie per la procedura, poiché sappiamo bene come in sede di primo rilascio sarà necessario presentare la certificazione medica prevista dalla legge, e la certificazione di abilitazione al maneggio delle armi o l’attestazione dell’avvenuto e concluso servizio militare di leva.
Queste richieste, apparse subito fumose ma anche, e soprattutto, ingiuste, sono state oggetto di una richiesta di chiarimento sulla materia, presentata al Ministero dell’Interno, da parte di alcune associazioni venatorie.
Tra l’altro, appare subito chiaro come una prassi del genere, che vedeva di fatto obbligato il richiedente duplicato a presentare una richiesta di rilascio ex novo, prestava il fianco ad una nuova valutazione circa i requisiti di affidabilità del soggetto che, almeno ad avviso di chi scrive, eccedeva leggermente i confini della proporzionalità dell’azione amministrativa.
Il Ministero dell’Interno, quindi, procedeva ad emanare una circolare assai utile, di cui vedremo i punti salienti nel paragrafo che segue.
Richiesta di duplicato del porto d'armi: cosa dice la circolare?
Prima di tutto, leggendo in testo della circolare, vediamo subito come il Ministero dell’Interno abbia chiarito come, almeno a livello di normative di pubblica sicurezza, vi sia un vuoto che sarà quindi necessario colmare non già con l’intervento del legislatore (necessariamente troppo lungo e complesso) ma con l’applicazione di quei principi cardine alla base del funzionamento della macchina amministrativa.
Secondo il principio della proporzionalità dell’azione amministrativa, si ritiene che l’interessato del presentare ai competenti uffici, nell’ordine:
- Copia della denuncia di smarrimento o furto della licenza (in alternativa, qualora la richiesta dovesse essere presentata per il materiale deterioramento della licenza, si dovrà presentare la licenza stessa);
- Delle fotografie eventualmente necessarie;
- La marca da bollo da apporre sulla licenza;
- Il pagamento del costo del libretto, se dovuto.
Quanto dura il duplicato?
Sorge a questo punto spontanea una domanda: quanto tempo dura il nuovo porto d’armi?
Anche qui il Ministero dell’Interno è stato chiaro: il libretto nuovo sarà rilasciato con i medesimi contenuti e con validità temporale coincidente con quella del documento originale e, sul nuovo libretto, dovrà essere apposta l’indicazione che trattasi di duplicato in sostituzione di quello precedentemente rilasciato.
Video: Richiesta del duplicato del porto d’armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com