Ricevere armi non previamente denunciate: come ci si comporta?

I riferimenti normativi

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: cosa fare con armi non previamente denunciate

Normative di riferimento: art. 38 T.U.L.P.S.

La possibilità di entrare in possesso di armi non previamente denunciate, quindi che non sono state denunciate dal precedente detentore, è una possibilità tutt’altro che remota. Accade spesso, nella casistica, che un soggetto si trovi ad ereditare armi che, appunto, non sono già state denunciate dal precedente possessore.

L’art. 38 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) esplicitamente dice che chiunque detiene armi, o parti di esse, munizioni finite o materiale esplodente è obbligato a farne denuncia entro le 72 ore successive alla  loro acquisizione o alla materiale disponibilità al locale ufficio di pubblica sicurezza o al locale comando dei Carabinieri.

Il legislatore, come abbiamo imparato, ha interesse a che le armi siano tracciate sul territorio, che ne risultino tracciati i possessori. Abbiamo anche imparato come le stringenti (alle volte troppo) normative in materia di armi sono state concepite affinché sia garantita e tutelata la pubblica sicurezza. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 104 del 2018 oggi è inoltre possibile spedire via posta elettronica certificata la denuncia di acquisizione delle armi e dei materiali riportati dall’art. 38 T.U.L.P.S.

Nel caso di mancata denuncia si incorre nel reato di detenzione abusiva di armi da fuoco ai sensi dell’art. 697 codice penale.

Armi non previamente denunciate: come ci si comporta?

L’art. 38 del T.U.L.P.S. stabilisce esplicitamente che l’obbligo di denuncia scatta dal momento in cui delle armi si abbia la materiale disponibilità o l’avvenuta acquisizione delle stesse. Anche qui troviamo delle espressioni generiche, che aiutano il legislatore a sottendere alla disciplina un numero potenzialmente infinito di fattispecie. L’art. 38 del T.U.L.P.S,. però, nulla dice in relazione alla situazione giuridica relativa alle armi oggetto di acquisizione. Nel senso che il legislatore da nessuna parte si è preoccupato di stabilire, con una previsione normativa precisa, l’obbligo eventuale di denuncia anche per quelle armi di cui si entra in possesso e che non sono state previamente denunciate dal precedente proprietario.

A questo punto è utilissimo analizzare insieme la giurisprudenza di riferimento.

Sentenza della Cassazione n. 05943 del 2023

Tizio riceve in eredità dal padre alcuni fucili, che lo stesso eredità in virtù della titolarità di un porto d’armi da caccia. Tizio, però, ometterà di fare denuncia delle suddette armi e, in sede di controllo, nei suoi confronti scatterà una denuncia per non aver, appunto, denunciato le suddette armi.

Quello che a noi interessa è un passaggio chiave della sentenza, che per chiarezza espositiva riportiamo per intero.

[…]l Collegio ritiene che vada confermato l'orientamento secondo il quale l'obbligo della denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. incombe a chiunque detiene armi comuni da sparo, a prescindere dal titolo di acquisto della proprietà e dal fatto che il dante causa avesse, o meno, denunciato la detenzione delle armi di cui alla questione. 

L'obbligo della denuncia di detenzione di armi comuni da sparo è funzionale, infatti, sia all'esigenza di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di conoscere la qualità e la quantità delle armi che si trovano in un determinato territorio sia a quella di poter individuare immediatamente i soggetti detentori di armi, cui eventualmente impartire l'ordine di consegna immediata per ragioni di ordine pubblico.

Dunque, chi riceve la detenzione di un'arma è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, a prescindere dal fatto che il precedente detentore ne avesse, o meno, fatto regolare denuncia.[…]

Come possiamo vedere, quindi, non vi sono dubbi alcuni di natura interpretativa relativamente all’obbligo di denuncia anche di quelle armi che non sono state previamente oggetto di denuncia.

Tra le altre cose la licenza di porto d’armi, qualsiasi essa sia, assolve a funzioni diverse rispetto a quelle a cui assolve la denuncia e l’art. 57 del R.D. 635 del 1940 espressamente prevede che le persone munite di licenza di porto d’armi sono comunque tenute alla denuncia, come previsto dall’art. 38 del T.U.L.P.S.

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