Munizioni: cosa serve sapere ?
1. Come si conservano le munizioni?
Per quanto riguarda la conservazione delle munizioni, di fatto, stando ad una lettura e ad una interpretazione letterale della normativa, non esiste un vero e proprio obbligo di diligente custodia delle stesse, come invece è imposto dal legislatore per quanto riguarda le armi.
Sappiamo infatti che l’art. 22 della legge 18 aprile 1975 n. 110, espressamente menziona la diligente custodia riferendosi alle armi ed ai materiali esplodenti, senza menzionare direttamente le munizioni. Da una lettura estensiva quindi della disciplina di riferimento, possiamo affermare come la medesima diligente custodia sia di fatto necessaria anche nella custodia delle munizioni.
Seppur volendo interpretare la normativa in maniera estensiva, questo ovviamente non significa che le munizioni in nostro possesso dovranno essere lasciate alla portata di chiunque, in quanto il rischio di incidenti è assolutamente elevatissimo e le conseguenze potenzialmente disastrose.
Questo principio è stato inoltre ampiamente e pacificamente stabilito anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27528 del 20 dicembre 2012, con cui gli Ermellini hanno ragionato sulla possibilità di applicare la sanzione prevista per la mancata diligenza nella custodia delle armi anche nel caso delle munizioni.
Secondo gli Ermellini infatti la fattispecie della omessa diligente custodia trova la propria legittima applicazione solo nei confronti delle armi e non già nei confronti delle munizioni.
Chiaramente quel che noi raccomandiamo è, anche nel caso delle munizioni, di applicare la massima diligenza e di prestare sempre la massima attenzione, evitando che le munizioni finiscano in mano a persone non autorizzate.
2. Come si trasportano le munizioni?
In relazione alle modalità di trasporto delle munizioni, il discorso va approfondito.
Prima di tutto anche le munizioni vanno trasportate evitando che le stesse siano a disposizione di chiunque. Anche in questo caso, quel che deve ispirare l’operato del tiratore o dell’appassionato è la ragionevolezza, e l’intendo di scongiurare possibili problemi.
Il consiglio è quello di trasportare le munizioni, ad esempio nella propria automobile, chiuse in un apposito contenitore per il trasporto delle munizioni, il tutto bloccato con serratura chiusa a chiave.
Non è possibile trasportare più di duecento cartucce per pistola, o comunque a palla unica. Tale limite viene superato, e portato a 600, per quei tiratori che hanno ad esempio la necessità di allenarsi in maniera agonistica per delle competizioni.
3. Le cartucce che vengono sparate in poligono, e successivamente reintegrate, vanno denunciate?
La risposta, in questo caso, è no. Ma certamente dobbiamo approfondire il discorso.
Come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2006, il semplice reintegro delle munizioni in nostro possesso non è sottoposto a denuncia.
L’art. 58 del Regolamento di attuazione del Tulps, infatti, stabilisce che presentata denuncia al competente ufficio di Pubblica Sicurezza solo se trattasi di aumento, e non nel caso in cui si tratti di una diminuzione delle cartucce in nostro possesso e di conseguenza denunciate che siano state eventualmente sparate.
Sul punto si è espressamente pronunciato il Consiglio di Stato che ha stabilito quanto segue:
“L'obbligo di denuncia ex art. 58 del R.D. n. 635/1940 deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse. Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame”.”
Cerchiamo di capirci meglio, affinché si possano evitare problemi interpretativi. Ammettiamo che si sia in possesso di 200 cartucce e che queste siano tutte denunciate. Andiamo in poligono e ne spariamo 50. A quel punto, ove si decidesse di andare in armeria per acquistare altre 50 cartucce, ove si tratti di reintegro, quindi acquistando le medesime cartucce del medesimo calibro, allora non si dovrà procedere ad una nuova denuncia.
Ammettiamo invece che, sparate le 50 cartucce, si decidesse di acquistarne altre 50 ma di diverso calibro. A questo punto la denuncia servirà dal momento in cui il nuovo acquisto non rappresenta più un semplice reintegro ma un acquisto di munizioni per cosi dire ex novo. Stiamo di fatto entrando in possesso di munizioni che non risultano in denuncia. Nel caso in cui fossimo sottoposti ad un controllo, la sanzione in questo caso sarebbe non solo immediata ma anche del tutto legittima.
Video: Reintegro delle munizioni, si passa per la Questura?
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com