Le fonti
Prima di tutto è bene analizzare le fonti di diritto che ci dicono sostanzialmente in quali casi è fatto obbligo per l’amministrazione di non rilasciare o rinnovare un porto d’armi.
Ci viene quindi in aiuto il Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773) che, all’art. 11, esprime chiaramente: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionista o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Successivamente, all’interno della medesima fonte normativa, troviamo all’art. 43 la puntuale elencazione di ulteriori situazioni che potrebbero caratterizzare la vicenda umana di un soggetto richiedente un primo rilascio o rinnovo in presenza delle quali il porto d’armi non può essere rilasciato.
Riporta testualmente l’art. 43 del Tulps: “Oltre a quanto è stabilito dall’articolo 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
La discrezionalità del questore
Dopo aver puntualmente riportato, in modo chiaro e puntuale, quei tipi di reato in presenza dei quali un porto d’armi non può essere rilasciato, sarà bene ragionare assieme sul punto cardine di tutta la faccenda riguardante i primi rilasci e rinnovi di porto d’armi: la discrezionalità del Questore. Come abbiamo già avuto modo di riportare in altre sedi (articoli e video lezioni) la legge riconosce al Questore un potere ampiamente discrezionale riguardo i parametri di valutazione circa l’affidabilità di un soggetto. Nel senso che, come è ovvio che sia, nella vicenda umana e personale e di vita di un soggetto potrebbero emergere tutta una serie di elementi che ben facciano dubitare circa la piena affidabilità dello stesso e questi elementi non per forza potrebbero consistere nei rati menzionati dagli artt. 11 e 43 Tulps. La legge quindi riconosce al Questore la possibilità di non concedere una autorizzazione di porto d’armi in caso di elementi singoli ed isolati nel tempo che facciano presumere un potenziale abuso delle armi.
Giurisprudenza in materia
Ovviamente il potere dell’amministrazione non può in alcun modo sfociare nella più completa arbitrarietà e ad arginare tale potere assai vasto interviene la magistratura amministrativa. È infatti, ringraziando il cielo, esistono il Tar ed il Consiglio di Stato. Vi è infatti giurisprudenza pacifica ed affermata sull’argomento che stabilisce come in sede di richiesta di primo rilascio o rinnovo si debba tener conto del tempo trascorso dalla eventuale condanna subita ed il percorso di vita intrapreso dal soggetto, che se improntato al rispetto del vivere civile e nella piena osservanza delle regole, deve essere preso in considerazione come elemento avvalorante la piena affidabilità della persona. Si afferma inoltre come non possa esistere una sottomissione perpetua agli effetti negativi di una condanna.
Chiaramente tale discorso vale per il porto d’armi ad uso caccia e sportivo. Per quanto riguarda il porto d’armi da difesa personale gli elementi che dovranno essere presi in considerazione da parte del Prefetto (organo che rilascia il pda da difesa personale) saranno certamente ulteriori. In particolare, oltre alla piena affidabilità della persona, si dovrà tener conto anche delle motivazioni addotte dalla stessa per giustificare la necessità di andare armati. Per questo argomento vi rimandiamo all’apposito articolo sul nostro portale.
Normative di riferimento
Artt. 11 e 43 Testo Unico di Leggi di Pubblica sicurezza
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Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com