Querele e porto d’armi: consigli pronto uso

L’affidabilità del richiedente il porto d’armi

Come abbiamo già scritto innumerevoli volte ma, come si suole dire repetita iuvant, chi fa richiesta di ottenimento della licenza di porto d’armi (in questo caso intendiamo porto d’armi sportivo o da Caccia) deve dimostrare di essere soggetto affidabile e che non ci sia concretamente pericolo che lo stesso possa in qualche modo abusare delle armi di cui andrà a disporre.

Questa analisi sulla affidabilità del soggetto viene fatta dall’amministrazione (Questura). Quali sono gli elementi che vengono presi in considerazione? Prima di tutto giova sottolineare un elemento fondamentale: la legge riconosce al Questore un potere di valutazione dei soggetti caratterizzato da una discrezionalità assai ampia, nel senso che il legislatore, consapevole della impossibilità di novero di tutte le fattispecie ostative al rilascio di una licenza di porto d’armi all’interno di una sola norma giuridica, ha deciso di autorizzare l’amministrazione a valutare singolarmente ogni soggetto in modo tale da poter considerare come elementi ostativi tutta una serie di aspetti che, come già detto, difficilmente e per ragioni di convenienza, non sarebbero potuti essere inseriti all’interno di una sola singola norma.

Discrezionalità si, ma con qualche limite

Quando si parla di questa valutazione che l’amministrazione obbligatoriamente deve fare per concedere o rinnovare un porto d’armi, c’è da dire che a prima occhiata potrebbe sembrare che la stessa risponda solo alla arbitrarietà del Questore stesso. Ma così, per fortuna, non è.

Si sono affermati infatti, in particolar modo nella giurisprudenza affermata e pacifica della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ma anche dei Tribunali amministrativi regionali, tutta una serie di principi che vanno a guidare la valutazione dell’amministrazione e che comunque, alla stessa, pongo un limite nell’interesse del soggetto richiedente.

Prima di tutto è stato affermato come non debba esserci una soggezione perpetua ad una eventuale condanna subita o elemento che alla stessa avrebbe potuto portare (Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017)  anche se comunque il discorso è sempre relativo al tipo di condanna, Nel senso che, come è ovvio che sia e volendo fare un esempio, se siete stati condannati per aver accoltellato qualcuno, il porto d’armi certamente non vi verrà concesso anche se dalla condanna sono passati trent’anni. Ma se la condanna è stata conseguente ad un reato di lieve entità e si dimostra che, negli anni a seguire, la condotta del soggetto è stata improntata al vivere civile ed al rispetto delle regole, allora il porto d’armi dovrà esservi concesso o rinnovato.

Altro principio secondo il quale l’amministrazione deve operar la propria valutazione, è quello secondo cui la stessa valutazione deve essere il più obiettiva, logica, ed equilibrata possibile non disponendo automaticamente la revoca del pda ma andranno valutate le circostanze del caso per l’esercizio della discrezionalità (Sentenza 27 Aprile 2017 n.1766 del Consiglio di Stato)

nel senso che si dovranno tenere in considerazione, tenendoli in equilibrio e compensandoli eventualmente, sia gli elementi ostativi sia quelli che invece confermano la piena affidabilità della persona.

La querela

Dopo le dovute premesse che abbiamo appena fatto, introduciamo ora il discorso che ci interessa andando a parlare dell’istituto giuridico della querela. Senza fare una lezione tecnica di diritto penale e diritto processuale penale, ci limiteremo a dare alcune definizioni che allo stesso sono riconducibili e che sono rinvenibili all’interno dei codici rispettivamente penale e processuale penale.

Partiamo dalla definizione di querela. Stando all’art. 336 del Codice di procedura penale, la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Quando la querela è proposta oralmente, la stessa dovrà essere firmata dal querelante o dal procuratore speciale. […]. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone ed alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.

Un caso esplicativo

Poniamo il caso che Tizio, titolare di porto d’armi, abbia ricevuto una querela ad esempio per minaccia.

In sede di rinnovo la Questura decide di non rinnovare la licenza di porto d’armi a Tizio, considerando l’elemento della querela come avvalorante l’inaffidabilità dello stesso.

Aggiungiamo altro elemento. La querela è molto risalente nel tempo, addirittura in gioventù e la stessa è stata, addirittura, rimessa. In questo caso come ci si comporta ?

I nostri consigli pronto uso

Nel caso in cui il porto d’armi vi sia stato sempre rinnovato, anche e soprattutto dopo che l’amministrazione abbia avuto notizia di quell’elemento che avrebbe potuto essere considerato ostativo (es. querela) bene in questo caso siamo di fronte ad un caso di contraddizione tra atti amministrativi e questo elemento può essere addotto come motivo di ricorso.

Nel caso in cui, invece, la circostanza della querela sia stata sconosciuta all’amministrazione fino alla richiesta di rinnovo e l’amministrazione ne sia venuta a conoscenza durante l’attività istruttoria di valutazione del richiedente, e se questo elemento dovesse essere considerato come ostativo per il solo fatto che esista la querela, bene anche in questo caso siamo di fronte ad un elemento che potrebbe essere addotto come motivo di ricorso, proprio perché l’amministrazione deve porre in essere una valutazione  che non sia volta solo a stabilire l’esistenza o meno di elementi ostativi ma deve andare a fondo della questione, analizzare cioè l’evento vero e proprio e concludere circa la pericolosità o meno della persona. Interessante, in proposito, è stata una sentenza del Tar Bologna (n. 744 del 8 ottobre 2018) che ha chiarito questo principio.

Normative di riferimento

Art.  336 del Codice di Procedura Penale

Sentenze di riferimento

Tar Bologna sentenza n. 744 del 8 ottobre 2018

Tar di Potenza sez.1  sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017

Consiglio di Stato sentenza n. 1766 del 27 aprile 2017