La corretta custodia delle armi
La corretta custodia delle armi è regolata dalla legge 18 aprile 1975 n. 110 all’art. 20. Leggendo questo articolo sappiamo che le armi e le munizioni si conservano con ogni diligenza del caso nell’interesse della pubblica sicurezza. Questo significa, nella pratica, che le armi devono conservarsi affinché le stesse non rappresentino, in qualche modo, un pericolo per la sicurezza di tutti.
Il primo pericolo da scongiurare, è ovvio, è quello che riguarda un possibile impossessamento delle medesime da parte di non autorizzati o imperiti all’uso. Il fatto che le armi possano essere apprese da persone non propriamente affidabili rappresenta un pericolo. L’arma potrebbe essere infatti utilizzata in modo improprio o illegale. Stesso discorso per munizioni e materiale esplodente.
L’art. 20 della legge sopramenzionata non obbliga il possessore di armi ad utilizzare una cassaforte, l’importante è che le armi siano tenute tenendo in considerazione le circostanze in cui le stesse sono detenute, intendendosi prima di tutto i luoghi e successivamente i soggetti che, potenzialmente, potrebbero accedere alle suddette armi.
La cassaforte è comunque fortemente raccomandata, poiché una cassaforte blindata, chiusa con serratura di sicurezza, e ancorata al muro o al pavimento rappresenta la soluzione migliore che farà dormire sonni tranquilli all’appassionato.
Differente è il discorso per quelle persone che siano titolari di licenze professionali in materia di armi e munizioni. In quel caso, nei luoghi in cui si custodiscono le armi, sarà fatto obbligo installare presidi che assicurino maggiore sicurezza, come sistemi di allarme, inferriate o saracinesche blindate oppure, in alcuni casi, sistemi di videosorveglianza. In questo caso a dirlo è l’art. 20bis della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Controllo da parte delle forze dell’ordine mentre si puliscono le armi: la sentenza della corte d’Appello di Brescia n. 3187 del 15 dicembre 2021
Potrebbe accadere che suoni il campanello mentre siamo intenti a pulire le armi. Sono le forze dell’ordine che vengono a farci visita per controllare se le nostre armi siano custodite adoperando la normale diligenza. A quel punto, presi dalla fretta, prima di accogliere i tutori della legge nella nostra casa, non facciamo in tempo a riporre le armi. A quel punto scatta la sanzione.
La scena appena descritta è quella vissuta da un appassionato che ha presentato ricorso avverso la sentenza che lo condannava per non aver custodito le proprie armi con la dovuta diligenza.
Il tribunale, in primo grado, lo condannava proprio perché, in sede di controllo da parte degli agenti di pubblica sicurezza, venivano trovate tre armi fuori dal caveau in cui, di solito, venivano appunto custodite le armi.
Il Gup procedeva a condannare il malcapitato poiché durante il sopralluogo le armi venivano tenute due sopra il frigorifero, accanto a una portafinestra, ed un'altra poggiata verticalmente al muro nel salone.
Il Giudice per l’udienza preliminare, però, rimaneva irremovibile sulle sue posizioni, addirittura sostenendo che le importanti misure di sicurezza potessero essere tranquillamente superate da persone non autorizzate.
Nel ricorso si sottolineava, nuovamente ed in modo molto dettagliato, quali fossero gli avanzati sistemi di sicurezza installati presso l’abitazione del ricorrente. Addirittura, elemento di grande rilevanza, si sottolineava come il grado di diligenza adoperato dal ricorrente fosse di gran lunga superiore a quello mediamente richiesto dalle normative in materia di custodia delle armi.
La Corte d’Appello accoglieva quindi il ricorso, riconoscendo in pieno la non sussistenza del fatto in quanto, all’epoca del controllo e nel tempo successivo, veniva adoperato dal ricorrente un grado di diligenza ben superiore a quanto richiesto dalla legge. In particolare, nonostante in sede di controllo le armi fossero fuori dal caveau blindato, le stesse venivano comunque conservate in modo diligente garantendo la pubblica sicurezza.
Normative di riferimento
Legge 18 aprile 1975 n. 110 artt. 20, 20bis.