Porto e trasporto: differenze
Partiamo prima di tutto da una differenziazione fondamentale, quella cioè tra porto e trasporto dell’arma. Portare l’arma significa averla addosso, immediatamente disponibile, pronta ad essere utilizzata. Quando si parla di utilizzo non si intende, automaticamente, che l’arma verrà usata per sparare verso qualcosa o qualcuno; si intende anche la possibilità di tirare fuori l’arma e mostrarla, magari per spaventare una persona anche se malintenzionata.
Trasportare l’arma significa, invece, letteralmente spostarla da un luogo ad un altro. Spostare l’arma dal luogo A al luogo B significa che la stessa non dovrà essere immediatamente disponibile, altrimenti in quel caso, si configura un porto di arma.
Nel caso che interessa a noi oggi sappiamo che la licenza di porto di fucile ad uso caccia autorizza a portare l’arma (quindi averla addosso pronta all’uso) solo durante l’azione di caccia. Quando, cioè, per le circostanze di tempo e luogo, si intende intrapresa l’azione venatoria.
Il porto d’armi da Caccia non abilita in alcun modo il titolare a recarsi sul luogo di caccia, partendo magari da casa, col fucile immediatamente disponibile, carico, pronto all’uso. In questo caso siamo di fronte ad un comportamento che oltrepassa quanto la stessa licenza di caccia autorizza e quindi si incorre in sanzione (porto abusivo di arma da fuoco ai sensi del 699 codice penale).
Durante il trasporto, per non incorrere in sanzioni, le armi dovranno essere trasportate scariche, con i caricatori vuoti e, ove possibile, con le cartucce in un luogo separato. Ove impossibile riporre le cartucce in altro luogo, sarà auspicabile trasportarle magari imballate separatamente.
Se questi accorgimenti sembrano eccessivi, ricordiamoci sempre che in sede di controllo le forze dell’ordine dovranno sostanzialmente accertare che, in caso in cui il possessore volesse tempestivamente impugnare l’arma, la stessa azione richiederebbe una serie di operazioni difficilmente eseguibili in tempi rapidi.
Arrivati quindi sul luogo di caccia a quel punto sarà possibile imbracciare l’arma ed applicarsi alla ricerca del selvatico.
Le autorizzazioni al trasporto
Vediamo adesso, come abbiamo già avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, quali titoli abilitano al trasporto di armi.
- Qualsiasi licenza di polizia in materia di armi ECCETTO il nulla osta se non per trasportare l’arma stessa da luogo di acquisto al luogo di detenzione. Per quanto riguarda le altre licenze di polizia in materia di armi (porto d’armi sportivo e da caccia) si possono trasportare fino a sei armi per volta. Superate le sei armi ci si dovrà far autorizzare dal questore.
- Apposita licenza di trasporto armi rilasciata dal questore ove sarà da indicare giorno del trasporto e mezzo impiegato.
- Licenza di trasporto per armi sportive (L.85/1986) rilasciata gratuitamente dal questore con validità di un anno. Per ottenerla serve il certificato di idoneità psicofisica. È necessaria inoltre la prova di iscrizione ad un TSN federato CONI nel quale si svolge attività sportiva. Questa licenza non abilita in alcun modo all’acquisto.
- Carta verde: rilasciata dal presidente del TSN ove si è iscritti ed è vidimata dal questore essa abilita a trasportare armi al poligono ove si è iscritti oppure ove si svolgeranno le competizioni.
Omessa custodia di armi a caccia
Dopo aver ripassato la differenza tra porto e trasporto di armi a caccia, vediamo adesso di ripassare altro concetto di assoluta importanza. La diligenza nella custodia delle armi, per legge, non è richiesta solo ed esclusivamente quando si deve conservare l’arma nel luogo di detenzione. La stessa diligenza è richiesta nel momento in cui l’arma viene utilizzata. Se si va a caccia, e per esempio, si dimentica l’arma sul tettino della macchina e ci si allontana, se in quel momento dovessero sopraggiungere le forze dell’ordine per un controllo, state pur certi che vi contesteranno la mancata diligenza nella custodia dell’arma. Perché ? perché dimenticare l’arma e lasciarla incustodita è un comportamento assai rischioso che mette nella disponibilità di persone non autorizzate la vostra arma.
Se vi contestano la mancata diligenza nella custodia dell’arma state sicuri che rischiate di vedervi tolto il porto d’armi. Meglio quindi fare sempre attenzione.
Normative di riferimento
R.d. 18 giugno 1931 n. 773 artt. 11 e 43 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza).
Legge 18 aprile 1975 n. 110.
Legge 157/1992.
Video: Porto e trasporto di armi a caccia
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com