La legge italiana regola in modo molto preciso il porto di armi, comuni o "bianche" che siano. Recentemente la corte di Cassazione è ritornata a occuparsi di manganelli o "sfollagente" con una sentenza specifica.
I fatti
Il tribunale di Pescara condannava Tizio per aver portato con sé, fuori dalla propria abitazione, un manganello telescopico di lunghezza parti a cm. 54. I fatti risalivano al 2019. La pena applicata è stata quella di mesi 6 di arresto.
Nel particolare, Tizio veniva trovato dalle forze dell’ordine in possesso del suddetto manganello all’interno dell’auto. L’oggetto veniva, nei fatti, classificato come arma bianca propria, il cui porto in luogo pubblico integra il reato di cui all’art. 699 codice penale
Il ricorso in Cassazione
Avverso la condanna Tizio presentava ricorso per Cassazione, avvalorandolo con le motivazioni che, di seguito, andremo ad esporre.
Prima di tutto si eccepisce come vi sia stata una acclarata violazione dell’art. 493 del codice di procedura penale in quanto era stata rigettata la richiesta di assumere come prova testimoniale quella di Caio.
In particolare, secondo l’organo giudicante, era stato omesso di indicare su quali circostante, nel particolare, la prova testimoniale si sarebbe dovuta assumere.
il motivo principale su cui si basa l’intero ricorso di Tizio è quello dell’eccezione di violazione della legge penale, avendo di fatto il Tribunale di Pescara ritenuto che il reato fosse da ascrivere all’art. 699 del codice penale, laddove, invece, il manganello doveva essere considerato come arma propria ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110.
I motivi del rigetto del ricorso
Secondo la Cassazione, l’intero ricorso, così articolato, deve essere necessariamente rigettato.
Vediamo quindi insieme perché.
Le motivazioni su cui si basa il rigetto del ricorso sono tre, due di natura strettamente procedurale che non ci interessano in particolare.
Quello che a noi interessa è il terzo motivo che, ricordiamolo, va a smontare l’eccezione presentata da Tizio secondo cui il fatto sarebbe dovuto essere considerato come rientrante nella fattispecie normata dall’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975 e non già da quella regolata dall’art. 699 del codice penale.
Anche qui, gli Ermellini considerano come completamente infondata la motivazione.
Le fattispecie di detenzione e porto illegale di arma, previste rispettivamente dagli artt. 697 e 699 del codice penale, relative alle armi proprie così dette bianche e alle munizioni di arma comune da sparo, essendo la disciplina introdotta con legge n. 895/1967, e successive modificazioni, relativa alle armi e munizioni da guerra e alle armi comuni da sparo e l'art. 4 legge n. 110/1975 concernente le armi così dette improprie.
In particolare, la fattispecie penale descritta dal menzionato art. 4, al comma terzo, riguarda il porto fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo degli oggetti indicati al capoverso della stessa disposizione ("... bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo o di luogo, per l'offesa alla persona"), mentre il porto, fuori della propria abitazione, di "armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere" è consentito solo previa autorizzazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 4, comma primo, legge n. 110/1975, e la violazione della norma è sanzionata, se trattasi di armi da sparo, ai sensi della legge n. 895/1967, se trattasi di armi così dette bianche, dall'art. 699 cod. penale.
Quanto al manganello telescopico, si è precisato che è termine sinonimo di sfollagente, arma espressamente compresa nell'elencazione del ricordato primo comma, il cui porto, senza autorizzazione, è sanzionato ai sensi dell'art. 699 cod. penale.
Cosa dice la legge
Vediamo ora insieme cosa ci dice la legge in materia di porto e trasporto degli stessi.
Riprendiamo, per un momento, quello che ha stabilito la Cassazione.
Come ben sappiamo, a meno che non si abbia una valida motivazione che sia attuale e giustificabile nell’immediato, portare addosso, pronti all’uso, non solo un’arma comune da sparo ma anche oggetti che, per le circostanze di tempo e luogo potrebbero essere usati come strumenti di offesa alla persona, è vietato.
L’art. 4 della legge 18 aprile 1975 ci dice che, salve le autorizzazioni previste dalla legge, è fatto divieto di portare, fuori dalla propria abitazione, armi, mazze ferrate, bastoni ferrati sfollagente, noccoliere.
In particolare la Cassazione sottolinea come, nel caso di violazione di tale divieto, si applica, in modo inequivocabile, l’art. 699 del codice penale. Mentre in caso di violazione del divieto di porto di armi comuni da sparo, sarà applicato quanto previsto dalla legge 895 del 1967.
Normative di riferimento
- Art 699 codice penale
- Art. 4 comma 1 legge 18 aprile 1975
- Legge n. 895 del 1967
- Codice di procedura penale