Le premesse
Materia: Diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: legittimità costituzionale art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 porto abusivo di strumenti atti ad offendere
Normative di riferimento: art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 e artt. 25 e 27 della Costituzione
Il Tribunale di Lagonegro con ordinanza si preoccupava di sollevare questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3, 25 secondo comma, e 27 terzo comma relativamente all’art. 4 secondo comma prima parte della legge 110 del 1975 che vieta di portare fuori dall’abitazione o da pertinenze della medesima, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche, - nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, la “sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona”.
Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato previsto dalla norma censurata, in quanto, a seguito di un controllo stradale, era stata trovata in possesso di una roncola (qualificata impropriamente nel capo di imputazione come «machete») della lunghezza di 40 centimetri (di cui 10 di manico): strumento da punta o da taglio del cui porto l’imputato non aveva fornito adeguata giustificazione.
Il tribunale, dal canto suo, nel momento in cui aveva denunciato il presunto vizio di legittimità costituzionale, ne sottolineava il profilo della necessaria offensività del fatto, assente o particolarmente deficitaria nei casi in cui il soggetto agente pur non avendo potuto o saputo esternare il motivo del porto stesso, abbia operato in contesti dai quali non traspaia il pericolo di offesa alla persona e della funzione rieducativa della pena, certamente difficilmente attuabile nel momento in cui il soggetto agente sia punito per un fatto non concretamente offensivo.
La decisione della Corte Costituzionale
In sostanza, quindi, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione sollevata dal Tribunale sostenendo come, nella sostanza, si debba considerare come legittimo il dettato normativo dell’art 4 comma 2 prima parte della legge 18 aprile 1975 n. 110 ove non prevede quali elementi tipicamente strutturali del reato quella presenza di circostanze di tempo e luogo atte a prefigurare un rischio di uso lesivo nei confronti della collettività tutta.
In effetti, proseguendo la lettura della senteza, i giudici si preoccupano di sottolineare come il legislatore abbia scelto di adottare un approccio caratterizzato da un maggiore rigore nei confronti del soggetto agente, il quale abbia portato fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze un’arma impropria c.d. nominata che, sebbene di portata potenzialmente meno lesiva di quella posseduta da alcuni strumenti “innominati” (es. bastoni, martelli), secondo massime empiriche è più frequentemente rivolta all’uso illecito”.
La Consulta, poi, fa una differenziazione importante tra la categoria della offensività in astratto ed in concreto. La Consulta, in tal senso, ha ritenuto assolutamente ragionevole applicare l’offensività in astratto, in quanto ritiene in effetti molto pericoloso il fatto che un soggetto possa portare fuori dalla propria abitazione un oggetto atto ad offendere senza riuscire a giustificarne il motivo. in tal senso, quindi, si ragiona nell’ottica di un pericolo non già concreto, bensì presunto.
Relativamente alla applicazione della offensività in concreto, invece, la Corte Costituzionale si preoccupa di sottolineare come sia da lasciarsi all’oculato apprezzamento dell’interprete delle leggi quando questi è chiamato ad applicarla.