Porto di pistola diversa da quella d’ordinanza: nuova sentenza del Tar Lazio

I fatti: portare una pistola diversa da quella d'ordinanza

Tizio, sottoufficiale dei Carabinieri, si vedeva concesso, nel 1998, il porto d’armi da difesa personale. Tale licenza permetteva a Tizio di portare seco un’arma differente rispetto a quella d’ordinanza (Beretta 92 FS), tale necessità scaturiva dalla esigenza di Tizio di portare con sé, anche fuori servizio, un’arma più facilmente occultabile e certamente più maneggevole rispetto alla Beretta 92 FS.

Le ragioni con cui Tizio faceva richiesta, a far data del 1998, del porto d’armi da difesa, scaturivano da alcune minacce indirizzate allo stesso da parte di alcuni appartenenti a organizzazioni di stampo criminale quando Tizio prestava servizio in Calabria.

Inoltre, sempre l’interessato, faceva presente alla Prefettura come lo stesso sia stato vittima di un tentato omicidio ai propri danni nel 2019 e che, a far data della richiesta, il processo penale era ancora in essere.

Tizio inoltre fa menzione del D.M. n. 371 del 1994 il quale stabilisce come, anche successivamente alla cessazione del prestato servizio nelle forze dell’ordine, possa essere concesso, in esenzione di imposta,  il porto d’armi da difesa a chi ne abbia fatto parte e che, a causa appunto del prestato servizio, possa trovarsi in stato di pericolo.

Si costituisce in data 5 maggio 2021 il Ministero dell’Interno e, il giorno successivo, lo stesso Ministero dell’Interno presenta le proprie memorie in cui resiste nel merito, contestando la rilevanza del tentativo di omicidio nel 2019 trattandosi, secondo il Ministero, di un tentativo d’investimento avvenuto durante la fuga di alcuni malviventi, e quindi non direttamente rivolto alla persona di Tizio.

L’ accoglimento del ricorso

Con ordinanza del 23 giugno del 2021 il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato da Tizio contro il provvedimento che gli negava il porto d’armi da difesa.

Il 31 agosto 2021 il Ministero dell’Interno ha depositato una nota con cui rappresenta di avere riesaminato l’istanza del ricorrente in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale e che la stessa non ha potuto trovare favorevole accoglimento in quanto già nel 2018 il Questore di Roma aveva respinto analoga istanza sulla scorta delle informazioni del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma Trionfale il quale ha affermato che il ricorrente non risulta essere esposto ad uno specifico ed attuale rischio per l’incolumità personale a causa dell’attività di servizio prestata

La Questura ritiene che tale fatto costituisca soluzione di continuità con la pregressa esigenza di girare armato, connessa all’attività svolta presso la precedente sede di Cosenza, allorché la Prefettura gli aveva concesso la licenza di porto di pistola.

I motivi di diritto dell’accoglimento del ricorso

Il ricorso, secondo i giudici amministrativi, è fondato in quanto l’Amministrazione ha omesso una esauriente valutazione sia della affidabilità del ricorrente, che detiene il porto d’armi da circa un ventennio senza rilievi, sia delle esigenze analiticamente prospettate.

La Questura, peraltro, non evidenzia ragioni prevalenti tali da giustificare il diniego del rinnovo di una licenza reiteratamente rilasciata ad un appartenente all’Arma dei Carabinieri che, di fatto, potendo girare armato in quanto appartenente ad un corpo di polizia, chiede di essere autorizzato, mediante la richiesta licenza, a portare fuori dal servizio una arma più maneggevole e facilmente occultabile.

Il diniego del 2018, fondato sul fatto che il servizio svolto presso la Compagnia Trionfale non lo esporrebbe ad uno specifico ed attuale rischio per l’incolumità personale, non tiene conto del ventennale servizio precedentemente svolto dal ricorrente in Calabria e del fatto che le minacce di cui è stato destinatario, ad opera degli esponenti di una associazione di tipo mafioso del territorio di provenienza, non possano ritenersi limitate all’ambito regionale.

La giurisprudenza pacifica del Consiglio di Stato in materia di istruttoria per il rilascio del porto d’armi

La giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha chiarito che nell’ipotesi di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, l’Amministrazione, qualora opti per una diversa determinazione rispetto alle precedenti (in ogni caso, a seguito di congrua istruttoria), deve dare adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di diniego, dell’eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti (di fatto e soggettivi) che avevano dato luogo all’originario rilascio della licenza medesima (e al suo successivo rinnovo); ovvero, “posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all'uso dell'arma, l'Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l'interesse privato alla difesa e l'interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio”

Il Tar Lazio, quindi, accoglie pienamente il ricorso di Tizio ed annulla,  il provvedimento impugnato.


Normative di riferimento

R.D. 18 giugno 1931 n. 774 (TULPS) artt. 11, 42, 43

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