Il Caso
A.C. viene condannato in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta in data 21 Gennaio 2015 per il reato di cui all’art. 4 della Legge 110/1975 per aver, senza giustificato motivo, portato con sé in luogo pubblico un coltello della lunghezza di 9 cm occultandolo nella tasca dei pantaloni, e, a detta dei magistrati, perfettamente utilizzabile per l’offesa alla persona. Tale condanna veniva, in data 16 Settembre 2016, confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta. La condanna consisteva, di fatto, in mesi 4 di reclusione in 667,00 euro di ammenda.
La Difesa di A.C. e il ricorso in Cassazione
Avverso tale sentenza il difensore di A.C. propone ricorso per Cassazione affidando, sostanzialmente, la propria strategia difensiva ai seguenti motivi.
- Violazione di Legge e travisamento della prova: in sostanza La sentenza (di Appello) emessa non avrebbe potuto teoricamente riconoscere l’immediatezza e l’attualità del motivo che A.C. di fatto aveva a portare con sé il coltello. Come emergerà, invero, da prova per testi, A.C. si trovava già nel luogo ove veniva sottoposto ad accertamenti proprio per svolgere alcuni lavori agricoli per conto di una azienda della quale aveva anche menzionato il nome in sede di controllo. Gli organi di pubblica sicurezza che procedevano al controllo hanno potuto infatti accertare la veridicità di quanto ammesso da A.C.
- Si impugnava la sentenza, inoltre, per travisamento della prova in ordine alla negazione della lieve entità della fattispecie: La Corte territoriale aveva infatti riferito come non configurabile il caso di lieve entità del fatto per essere il coltello oggetto del porto un coltello a serramanico così ragionando, però, aveva omesso di considerare che, secondo l'interpretazione più recente, l'attenuante in questione si applicava a tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, ivi incluso il coltello a serramanico; e tale era il coltello oggetto del porto imputato al Costa.
Le motivazione della Cassazione
Secondo la Cassazione le motivazioni dell’impugnazione della sentenza di secondo grado devono esser accolte solamente in modo parziale, ed in particolare
Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri di Resuttano (luogo in cui avveniva l’accertamento) A.C. aveva giustificato la necessitò di portare con sé un coltello a serramanico per ragioni di lavoro agricolo solo in un secondo momento, ed in particolare nel pomeriggio della stessa giornata in cui, di mattina, veniva fermato a bordo di una autovettura assieme ad altro soggetto e, proprio in quella occasione, non aveva minimamente fatto menzione delle attività lavorative che avrebbe dovuto espletare durante la giornata. Tale motivazione che non è stata fornita nell’immediatezza, fa rigettare ai Giudici di Cassazione la motivazione addotta da A.C.
1. L’attualità del giustificato motivo
Evitando di addentrarci in modo eccessivamente tecnico nelle motivazioni della Corte, ricordiamo in questa sede uno dei principi cardine nell’applicazione di quanto disposto dall’art. 4 della Legge 110/1975 e cioè l’attualità, al momento del controllo da parte delle Forze dell’Ordine, del motivo che giustificherebbe il porto di uno strumento da taglio come un coltello a serramanico.
In questo caso la motivazione dedotta dal soggetto sottoposto a controllo non deve essere dedotta a posteriori e cioè in seconda e separata sede rispetto al momento del controllo, ma l’attualità della deduzione stessa deve coincidere col momento del controllo da parte degli organi preposti allo stesso. In sostanza, e nel caso della sentenza di cui in oggetto, A.C. ha dapprima addirittura addotto come motivazione l’uso ed il costume di “ogni buon siciliano” consistente nel portare con sé un coltello e solo in separata sede ed in un momento successivo adduceva come motivo giustificante il porto di coltello l’attività lavorativa, a titolo gratuito, che avrebbe dovuto espletare successivamente.
2. Attenuante della lieve entità del fatto
Stando a quanto stabilito dai Giudici della Cassazione, è da applicarsi la previsione circa la lieve entità del fatto proprio perché tale attenuante, stando anche a sentenze non proprio recentissime, sarebbe da applicare a tutti gli oggetti che sono menzionati all’art. 4 comma 2 della Legge 110/1975. Alla base c’è da menzionare il fatto che nella locuzione “oggetti atti ad offendere” è da ritenersi compresa la categoria degli strumenti da punta o da taglio non esplicitamente considerati come atti ad offendere ma, in via occasionale, utilizzabili anche a tale scopo.