Il timore di aggressione non giustifica il porto di coltello

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: porto di coltello e timore di aggressione

Norme di riferimento: art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110

Tizio si vede contestato, da parte delle Forze dell’ordine, il reato di cui all’art, 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Per essere esatti, Tizio era stato colto a portare con sé un coltello con lama lunga 6 centimetri fuori dalla propria abitazione senza un apparente giustificato motivo.

La vicenda, dopo la condanna confermata in appello, approda in Cassazione. il ricorso di Tizio è basato su un fatto davvero particolare. Essendo egli un uomo avanti con l’età, pensionato, giustifica il fatto di essere stato colto a portare addosso un coltello in quanto, proprio per l’età avanzata, si considerava potenziale vittima di aggressione da parte di malviventi. La presenza di un coltello in tasca lo tranquillizzava, avendolo potuto esibire ai malintenzionati in caso di aggressione.

Il rigetto del ricorso e le motivazioni della Cassazione

Il ricorso presentato da Tizio viene totalmente rigettato da parte della Cassazione.

La motivazione addotta dagli Ermellini, in questo caso, è molto semplice, ma rappresenta una netta e chiarissima definizione del concetto di giustificato motivo relativo al porto di coltello fuori dalla propria abitazione.

Il giustificato motivo, rilevante ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, non è infatti quello dedotto a posteriori dall’imputato, o dalla difesa di questo, ma è quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte della giustizia.

I rilievi contenuti in entrambi i motivi, facendo genericamente riferimento all'età dell'imputato (all'epoca aveva 76 anni) e al suo timore di essere aggredito, non rappresentano giustificazioni a suo tempo indicate, aventi apprezzabili requisiti di credibilità secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo. Pertanto, la struttura della pur stringata motivazione resiste alle censure svolte, né appare fondata l'obiezione secondo cui sarebbero state violate le regole della verifica probatoria della responsabilità, poiché ciò che si è escluso è solo l'allegazione di un possibile giustificato motivo.

Chiarendo il punto…

In sintesi quello che la Cassazione ha stabilito, e che comunque rappresenta l’ennesima conferma di un orientamento giurisprudenziale pacifico e acclarato, che risponde a una interpretazione ragionevole della norma di riferimento, consiste nel fatto che la motivazione addotta da Tizio al momento del controllo avrebbe dovuto essere addotta non già a far data dei processo, in tal senso prestando il fianco ad una eventuale costruzione posteriore ed artificiosa, ma doveva essere dedotta proprio sul momento del controllo effettuato, riferendosi alle circostanze di tempo e luogo le quali avrebbero potuto, eventualmente ed in via squisitamente teorica, giustificare il comportamento di Tizio. Lo ribadiamo, in via del tutto teorica. La vicenda si è invece sviluppata in modo diverso e non è dato sapere come  avrebbero reagito gli agenti di pubblica sicurezza ove il timore di aggressione fosse stato addotto sul momento del controllo.

Video: Porto d’armi scaduto e mancato rinnovo


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com