Porto di un'ascia da outdoor: cosa dice la legge italiana?

Premessa

  • Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
  • Ambito: disciplina giuridica su possesso, porto e trasporto di asce
  • Normative di riferimento: art. 4 comma 1 legge 18 aprile 1975 n. 110

Tra gli strumenti di maggiore utilità che l’appassionato di attività outdoor può utilizzare vi è senza dubbio l’ascia. L’utilità è presto detta: l’ascia può essere utilizzata per tagliare cose più grosse e resistenti, come rami di alberi o ossa di animale, cosa che invece il semplice coltello ha maggiori difficoltà nel fare.

l’ascia viene impiegata in tantissime attività, prima tra tutti quella del bushcraft, quella particolare attività outdoor in cui il praticante si immerge nel bosco e cerca di sopravvivere per un tot giorni con ciò che trova a disposizione. Capiamo bene quindi che la possibilità di potersi costruire un riparo tagliando anche grossi pezzi di legno è di fondamentale importanza al fine della sopravvivenza.

Le aziende che producono coltelli, di solito, hanno nei loro cataloghi asce di pregevolissima fattura, costruite con materiali resistentissimi agli agenti esterni ed allo stress meccanico a cui vengono sottoposte per l’ovvio utilizzo che se ne fa.

Porto e trasporto delle asce

Veniamo adesso ad una questione importante riguardo le asce: il porto ed il trasporto.

Innanzi tutto è importante comprendere in che modo la legge considera le asce, nel senso di comprendere in quale categoria le annovera.

Per la legge italiana le asce sono considerate sostanzialmente strumenti da taglio, dei quali quindi ne è severamente vietato il porto e trasporto se non con un giustificato motivo.

Che cosa significa?

La risposta è abbastanza ovvia. Partiamo prima di tutto da un assunto: uno strumento può essere portato quando si è in grado di poterne giustificare, appunto, il porto o il trasporto, nello stesso istante in cui si è sottoposti a controllo, e le motivazioni addotte dal soggetto dovranno essere oggettive, legali, ragionevoli, e soprattutto attuali.

Quindi, ad esempio, nel caso in cui ci portasse seco un’accetta al fine di impiegarla, ad esempio, a caccia in alta montagna, certamente in un contesto del genere l’accetta troverebbe la propria ragion d’essere impiegata, in quanto in montagna, durante l’attività venatoria, può certamente trovare impiego.

Interessante, tra l’altro, è anche una sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza n. 6261 del 2015, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che, in montagna, l’accetta per tagliare il legno non è da considerarsi come arma impropria, proprio perché le circostanze in cui questa viene portata, appunto in montagna, ne giustificano il porto ed il trasporto.

Ovviamente la legge fa divieto generale di portare e trasportare, senza giustificato motivo, un’ascia. Quindi no al trasporto in macchina, a meno che non si dimostri ad esempio che ci si stia arrecando da un coltellinaio o comunque un artigiano al fine di procedere ad interventi di manutenzione sull’oggetto, e no al trasporto in qualsiasi altro luogo ove la stessa non trovi una sua utilità ultima.

Video: Porto e trasporto delle asce


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale All4shooters.com  / All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com