Porto di arma lunga per le guardie particolari giurate: cosa dice la legge?

Premessa

  • Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
  • Ambito: porto d’arma lunga per le guardie particolari giurate
  • Normative di riferimento: R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 Testo unico di leggi di pubblica sicurezza, DM 269 del 2010 Allegato D.

Le guardie particolari giurare sono una categoria professionale fondamentale al fine di esercitare attività di controllo, custodia, e vigilanza in particolare nei confronti di beni sia mobili che immobili.

Le funzioni prevalentemente svolte dalle guardie particolari giurate riguardano:

  1. Vigilanza e custodia. Il principale compito delle guardie giurate è quello di sorvegliare e proteggere unità immobiliari, di qualsiasi natura e destinazione, come abitazioni private, ma anche uffici.
  2. Controllo accessi: le GPG possono anche occuparsi di controllare chiunque voglia accedere al luogo da loro presidiato, controllandone l’eventuale autorizzazione all’accesso.
  3. Prevenzione e segnalazione: le GPG hanno anche la funzione di prevenire situazioni di pericolo, e di fare prevenzione affinché ciò non avvenga.

Guardia particolare giurata e uso delle armi lunghe

Il porto di arma lunga per la guardia particolare giurata trova la propria disciplina all’interno dell’allegato D al DM  269 DEL 2010.

Innanzitutto, qualora la GPG volesse poter usare il fucile in servizio, sarà fatto obbligo per questa di ottenere la licenza di porto di fucile per difesa personale, che viene rilasciato dal Questore competente.

Quali caratteristiche deve avere l’arma lunga? Il fucile deve essere ad anima liscia, a caricamento manuale o semiautomatico, con l’impiego esclusivo di munizionamento a palla unica rimanendo quindi totalmente vietato l’impiego delle munizioni spezzate.

E dal punto di vista temporale? Bene, la legge dice che il porto dell’arma lunga deve essere limitato al tempo percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato.

l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega e regolarmente denunciata presso l'Ufficio di polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa.

È  vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta eccezione per l'arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del Questore. In tal caso l'arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella disponibilità della guardia giurata titolare dell'arma stessa.

È fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell'Istituto il tipo, la marca e la matricola dell'arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge. L'arma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria e le esercitazioni al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate esclusivamente con l'arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati preventivamente segnalati all'Istituto di vigilanza.

È vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato.

Video: Porto di arma lunga per le guardie particolari giurate